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Circolare

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CIRCOLARE N°_20/2000 - GURS n.34 del 21/07/2000

OGGETTO: Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 – Ulteriori chiarimenti.


Alle Associazioni dei datori di lavoro - Agli Ordini e/o collegi professionali - Alle Imprese individuali, societarie e cooperative nonchè consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi -All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale -All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione -All'Ispettorato regionale del lavoro -Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, per conoscenza, -Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto -Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - Divisione VII -Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori -Agli Ispettorati provinciali del lavoro -Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale L O R O S E D I Con circolare del 22 ottobre 1998, n° 322, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 58 del 14 novembre 1998, a seguito di conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 22 ottobre 1998, in materia di piani di inserimento professionale (PIP), sono state impartite istruzioni circa l’applicabilità di taluni istituti, sulla scorta di precise direttive emanate con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII, n. 120/98 del 12 ottobre 1998. Con nota prot. n°8850/AG-26 del 30 maggio 2000, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, divisione VII, con particolare riguardo agli istituti relativi a malattia e ferie, ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni che di seguito vengono illustrati. 1. Malattia Fermo restando quanto impartito con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n° 322, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 58 del 14 novembre 1998, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, ha precisato che, nell’ipotesi in cui il giovane maturi il diritto alla corresponsione dell’indennità in misura intera, il relativo onere deve essere ripartito come per l’indennità ordinaria. 2. Ferie Relativamente a detto istituto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sempre con la nota cui sopra è cenno, ha precisato che la legge n. 451/94, all'art. 15, comma 6, stabilisce che l'utilizzazione dei giovani nei suddetti piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Tuttavia, configurandosi nel caso dei piani suddetti una situazione in cui il giovane è impegnato in formazione e attività assimilabili sul piano della durata a un rapporto part-time, si reputa necessario riconoscere al giovane un periodo di recupero psicofisico al fine di far usufruire al giovane stesso detto periodo di riposo e possono essere allo stesso attribuite delle ferie secondo le stesse modalità previste dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore. Nell'ipotesi, invece, di un piano di durata inferiore, sia per quanto attiene l'orario di lavoro mensile (100 ore), sia per quanto attiene la periodicità del piano medesimo (dieci mesi, sei mesi, ecc.), il periodo di ferie viene proporzionalmente ridotto. Per le fattispecie previste dall’art.63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n° 488, si dovrà tenere conto del contratto collettivo in vigore presso il soggetto utilizzatore per il rapporto a tempo pieno. Si raccomanda a tutti i soggetti utilizzatori il rispetto dei sopra citati chiarimenti e precisazioni ministeriali. L'Assessore (On. Antonino PAPANIA)


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