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Legge n°27 del 18/05/91
INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 11/03/88, N.67.
Art.19
Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11/03/88, n.67, e dell'articolo 22 della legge regionale 21/09/90, n.36.
Comma 1.
Al primo comma dell'articolo 6 della L.R. 15/05/91, n.27, l'espressione "25 per cento" è sostituita con l'espressione "pari al 50 per cento".
Comma 2.
Il testo de del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 15/05/91, n.27 è sostituito dal seguente:
"Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche e o profili professionali uguali o strettamente affini a quello in oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti i possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 213 della L. 11 /03/88, n.67, e successive modifiche ed integrazioni ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso è riservata nell'ambio dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della le L.R. 30/04/91, n.12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso
Comma 3.
Alla fine dell'articolo 20 delle legge regionale 15/05/91, n.27 , prima del punto sono aggiunte le seguenti parole "purchè in servizio alla data della richiesta di assunzione"
Comma 4.
Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali nonché delle 'effettiva applicazione della riserva di cui al precedente comma, per un triennio dall'entrata in vigore
Della presente legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per l per soli titoli. Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si applica il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 /02/92. La presente norma prevale su quelle previste nei regolamenti delle amministrazioni, enti ed aziende.
Comma 5.
Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai concorsi già banditi ancorchè non espletati.
Comma 6.
Trascorsi infruttuosamente sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Assessori competenti per materia provvederanno alla nomina di commissari ad acta presso l'amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della L.R. 12 /02/88, n.2, che non abbiano provveduto all indizione dei concorsi di cui al comma 4.
Comma 7. (Non attinente)
Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 4, nonché di quelli indetti dagli enti indicati dall'articolo 1 delle L.R. 12/02/88, n.2, verrà corrisposto …
Comma 8. (Non attinente)
Comma 9.
Le riserve previste nel presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.
Art. 20
Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11/03/88, n°67
Comma 1.
Per il periodo di un triennio a decorrere dalla data in vigore della presente legge il 50% delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa da parte delle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della L.R.12/02/88, n°2, relativamente a qualifiche o profili professionali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, è riservato ai soggetti che per periodi complessivamente a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della L.11/03/88, n°67, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 21
Comma 1.
I benefici di cui agli articoli ... 20, previsti per i soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della L.11/03/88, n°67, e successive modifiche e integrazioni, sono estesi ai coordinatori dei progetti medesimi che abbiano svolto tale compito per un periodo non inferiore a 180 giorni.
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