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Circolare

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CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 335.

Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.


Agli enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione All'Ispettorato regionale del lavoro Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, p.c., Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Agli Ispettorati provinciali del lavoro Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S. Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale lavoro Al fine di porre in essere le misure volte alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che rientrano nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è intendimento di questa Amministrazione acquisire progetti di lavori di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Infatti, i lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998) sono beneficiari di alcune misure volte all'allocazione nel mercato del lavoro, tra cui sono previsti, appunto, i lavori di pubblica utilità, tipologia prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) del richiamato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, di cui qui di seguito si chiariranno taluni aspetti. Al fine di acquisire la progettualità, finalizzata al finanziamento e alla pronta attuazione di iniziative promosse dai soggetti legittimati, nonché ad accelerare le connesse misure di politica attiva del lavoro in parola, si emanano le seguenti direttive, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 9 febbraio 1999. 1. Presentazione dei progetti I progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire, entro il termine massimo del 10 marzo 1999, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico, 52 - Palermo. I progetti dovranno essere predisposti: a) scheda di presentazione del progetto di lavori di pubblica utilità, formulata in base all'allegato schema (allegato "A"); b) verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori formulato in base all'allegato schema (allegato "B"); c) provvedimento di approvazione del progetto, esecutivo nelle forme di legge, formulato in base all'allegato schema, predisposto per i comuni, che gli altri enti adegueranno ai rispettivi ordinamenti (allegato "C"). Nella predetta delibera, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici debbono prevedere gli impegni programmatici e finanziari relativi alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97; d) piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili; e) attestazione dell'agenzia di promozione di lavoro e di impresa. Tale attestazione può essere prodotto anche successivamente al termine di presentazione dei progetti ma, comunque, non oltre il 18 marzo 1999; f) eventuale convenzione, ove già stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97. I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare: - per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica): 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica; - per gli enti di cui sub c) (cooperative sociali): 1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa; 2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio; 3) certificato di iscrizione al registro prefettizio; 4) copia del copia dell'intero libro soci e del libro paga e matricola; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè: - che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; - che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991; - che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa; - che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto; - che, avendo gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore; - per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale): 1) statuto ed atto costitutivo dell'ente; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale); - che l'ente non persegua con finalità politiche e/o sindacali; - che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati; - per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale): 1) statuto ed atto costitutivo dell'ente; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziativi di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria; - che l'ente non persegua scopi di lucro; - che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati; - per gli enti di cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare): 1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa; 2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio; 3) certificato di iscrizione al registro prefettizio; 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che tutti i soci siano disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge n. 223/91, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti (l'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale), che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego; - che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; - che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego; 5) copia dell'intero libro soci; 6) relazione sulle attività precedentemente svolte, con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dell'intervento; - per gli enti di cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali): 1) statuto ed atto costitutivo dell'ente; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali; - che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione; - che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati. 2. La tipologia dei lavori di pubblica utilità L'art. 2 del decreto legislativo n. 468/97 detta disposizioni relative ai lavori di pubblica utilità. Qui di seguito si riportano le direttive contenute nel punto 2.2.1 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 100/98. Nel primo comma sono indicati i settori di intervento dei lavori di pubblica utilità. Al riguardo si rinvia all'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, che dispone che i progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori. Elemento essenziale del progetto è la previsione dell'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo in relazione alle quali deve essere predisposto un piano di impresa i cui presupposti tecnici devono essere attestati da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 1998, sono state individuate le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla definizione del progetto e del rilascio della dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo. Tale atto ha validità sino all'emanazione del decreto che individuerà le agenzie anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97. Per quanto riguarda i piani di impresa relativi a progetti presentati da cooperative sociali, si precisa che devono essere riferiti alle attività e agli sbocchi occupazionali della medesima cooperativa, senza indicazione di ulteriore diverso soggetto cui affidare l'attività imprenditoriale. Deve trattarsi di attività relative a servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione da parte delle amministrazioni promotrici del progetto. Con i lavori di pubblica utilità si intende infatti creare nuova occupazione senza introdurre elementi di perturbamento del mercato ed evitando che si producano effetti sostitutivi. Entro sei mesi dall'avvio del progetto i soggetti promotori possono modificare, per giustificate esigenze sopraggiunte in corso di esecuzione del progetto medesimo, i termini del correlato piano di impresa, previa certificazione della stessa agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Entro otto mesi dall'avvio dei progetti, i soggetti promotori, sulla base delle delibere relative al futuro esercizio delle attività, stipulano convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa affidando loro direttamente la gestione dei progetti stessi. Qualora la convenzione non venga stipulata, il progetto si intende cessato. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici al momento della progettazione dei lavori socialmente utili, deliberano, provvedendo ai necessari stanziamenti di bilancio, che in continuità dei progetti promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali analoghe o connesse a quelle previste dai progetti stessi ovvero che affideranno le predette attività a terzi scelti con procedure di evidenza pubblica. Al riguardo va ricordato il contenuto della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1998, n. 19, e della circolare assessoriale 23 marzo 1998, n. 303, con le quali è stato precisato il tenore del disposto di cui all'art. 2, comma 5, e il correlato disposto di cui all'art. 10, in materia di delibere degli enti di cui al decreto legislativo n. 29/1993. In particolare, tali delibere devono individuare e precisare gli impegni programmatici e finanziari, relativi almeno al momento del completamento del progetto di pubblica utilità. E' compito della Commissione regionale per l'impiego (avvalendosi, ove lo ritenesse, del nucleo di valutazione di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) valutare la congruità degli impegni assunti e delle attività lavorative stabili prefigurate in rapporto all'entità ed in particolare al numero dei lavoratori da assegnare al progetto da approvare. Le predette direttive, per altro, rammentavano le disposizioni volte a disciplinare la progettazione di lavori di pubblica utilità destinati ai lavoratori nel regime transitorio, di cui all'art. 12, commi 6 e 7. Peraltro, l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, dispone che le commissioni regionali per l'impiego possono assegnare ai progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). La Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione n. 264 del 12 gennaio 1998, ha disposto che l'assegnazione ai progetti di lavori socialmente utili dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi. La forza lavoro occupata dalle società miste o dai terzi concessionari dovrà essere inizialmente costituita, e per un periodo di almeno 60 mesi, in misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi ovvero in progetti con contenuto analogo anche promossi da altri enti, e nella misura non superiore al 30 per cento, da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. Tale previsione normativa si applica alla società o ai terzi costituiti "ex novo" al termine dei progetti di lavori di pubblica utilità. In caso di assorbimento dei lavoratori già impegnati nei progetti da parte di soggetti già esistenti, le condizioni occupazionali si riferiscono alle unità necessarie per lo svolgimento delle nuove attività affidate. I progetti di lavori di pubbica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a relizzare nuove attività stabili nel tempo e l'impiego di tutti i lavoratori utilizzati nel progetto di lavori di pubblica utilità nell società miste o presso i terzi concessionari. Sarà conferita priorità nella valutazione ai progetti che prevedono che la forza lavoro da impegnare nelle società miste o presso i terzi concessionari sia composta esclusivamente dai soggetti di cui al punto 3 della presente circolare. Le società miste dovranno avere un capitale non inferiore a 200 milioni di lire anche a maggioranza privata e la scelta del socio potrà avvenire, anche in deroga a norme di legge o di statuto, senza porre in essere procedure di evidenza pubblica qualora riguardi società di capitale, anche in forma di cooperative, che abbiano collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti che hanno preceduto la costituzione delle società ovvero le agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate dal decreto ministeriale. E' bene precisare che la scelta del socio in deroga alle procedure di evidenza pubblica può riguardare cooperative formate dai medesimi lavoratori che hanno partecipato sin dall'inizio alla realizzazione delle attività, in quanto in tali casi la richiamata condizione della "collaborazione sin dall'inizio" deve intendersi automaticamente rispettata, anche se la costituzione della cooperativa intervenisse durante lo svolgimento del progetto di lavori di pubblica utilità. In caso di affidamento a terzi delle attività, gli enti interessati potranno, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, ovvero consorzi di artigiani. La disciplina descritta, rivolta a facilitare il trasferimento all'esterno dell'esercizio delle attività attraverso la costituzione di società miste e l'affidamento a terzi, è applicabile anche ai progetti di lavori socialmente utili, approvati in base alla precedente normativa, già in corso o in procinto di essere avviati relativi ad opere o servizi, la fornitura dei quali possa costituire oggetto di intervento di carattere imprenditoriale. Tale disciplina ha carattere transitorio e sperimentale e andrà riformata entro il 31 dicembre 1999 a seguito di una verifica dei risultati. 3. Categoria di lavoratori da utilizzare Possono accedere alla misura i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, in possesso dei requisiti prescritti dalle predette norme e che rientrino nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, così come interpretato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998) e così come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4. I predetti lavoratori sono stati individuati, per altro, come particolare categoria di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223, con deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, adottate nelle sedute del 14 dicembre 1995 e 28 marzo 1996, approvate e rese esecutive con decreti dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 1/96 del 4 gennaio 1996 e n. 382 del 3 aprile 1996, vistati, rispettivamente, dalla Ragioneria centrale presso l'Assessorato del lavoro il 15 gennaio 1996 al n. 1 e il 16 aprile 1996 al n. 136. 4. Durata dei progetti I progetti di lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, avranno la durata, prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97, di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi. 5. Oggetto degli interventi I progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3). 6. Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e del decreto assessoriale n. 749/98/GAB/L del 3 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1998, registro 1, foglio 142, possono promuovere i progetti di lavori socialmente utili in parola: a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica; c) le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e loro consorzi in possesso dei prescritti requisiti; d) gli enti pubblici economici; e) tutti i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati; f) i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati; g) le cooperative costituite esclusivamente da lavoratori prioritari di cui alla presente circolare, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego; h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati. Va precisato che fra i soggetti promotori e gestori di cui alla superiore lettera f), atteso l'indubbio perseguimento di finalità di particolare valore sociale, rientrano le associazioni di volontariato, le associazioni antiracket e le associazioni antiusura. 7. Assegnazione ai progetti L'assegnazione ai progetti, a cui provvederà la competente sezione circoscrizionale per l'impiego, sulla scorta dei titolo di studio e delle qualificazione possedute - atteso che trattasi di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998 - può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). Per altro, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 27 luglio 1998, n. 100/98, al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando, al contempo, che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro. Ove l'ente proponga l'individuazione nominativa parziale dei soggetti precedentemente impegnati, dovrà specificatamente motivare tale determinazione, in sede di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle professionalità da utilizzare alla conclusione del progetto. Parimenti va compiutamente motivata l'individuazione nominativa di soggetti, rientranti nella categoria di lavoratori interessati, impegnati in progetti attuati da altri enti. Con successiva delibera della Commissione regionale per l'impiego saranno determinati i criteri e le priorità per l'assegnazione numerica dei lavoratori. 8. Attività formative e di orientamento I progetti, ove necessiti, in relazione alle mansioni ed i compiti assegnati, possono prevedere, altresì, attività formative e tirocini formativi e di orientamento che consentano l'effettivo sbocco occupazionale programmato in società miste ovvero nelle imprese convenzionate. In tale ipotesi gli enti dovranno produrre la necessaria autorizzazione della competente Direzione regionale della formazione professionale. 9. Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati Gli uffici periferici del lavoro ed i soggetti utilizzatori provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati. I lavoratori interessati entro, e non oltre, 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, a pena di esclusione dai progetti, dovranno produrre la dichiarazione di disponibilità alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'allegato modulo "D", sia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85/95 che per quelli di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 85/95 e dell'art. 1 della legge regionale n. 24/96. Appare pleonastico qui ricordare che se i lavoratori siano iscritti in una sezione circoscrizionale per l'impiego non ricadente nell'ambito territoriale in cui gli stessi aspirano ad essere utilizzati, dovranno procedere al trasferimento di iscrizione prima della presentazione della dichiarazione di disponibilità. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno a rimettere, debitamente compilato, il modello allegato "E" inerente i dati delle disponibilità d'utilizzo pervenute. 10. Utilizzazione dei lavoratori e corresponsione dell'assegno Per le modalità di utilizzazione dei lavoratori e per la corresponsione dell'assegno per i lavori socialmente utili si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e, in quanto compatibili, con le disposizioni precedentemente impartite. L'Assessore: PAPANIA


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