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CIRCOLARE 23 settembre 1999, n. 360.
Articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Borse formative autoimpiego.
Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva
Al Coordinamento delle misure di politiche attive del lavoro
Al gruppo X/L
Ai gruppi dell'Assessorato del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
L'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, nel rifinanziare l'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recanti disposizioni sulla formazione all'autoimpiego a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto partecipante al progetto formativo, ha concesso la possibilità ai soggetti medesimi di richiedere il contributo con il massimale elevato a settanta milioni. Al fine, pertanto, dell'applicazione alla norma predetta vengono confermate le procedure previste dalla circolare assessoriale n. 309 del 2 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1999, con la sostituzione delle parole "40 milioni" contenute nel punto 2) con le parole "70 milioni". Analoga sostituzione avverrà nelle note dell'allegato B della circolare medesima.
In fase di prima applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, i soggetti che, in forza della circolare assessoriale n. 309 del 2 aprile 1999, hanno avanzato richiesta del contributo per le borse formative e che non fanno pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, formale revoca della richiesta del medesimo contributo potranno ricevere il finanziamento secondo le disposizioni della circolare n. 309 citata. Qualora i soggetti di cui sopra ritengano di volere revocare la precedente istanza e ripresentarla per usufruire del maggior importo, dovranno manifestare tale intenzione presentando, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, formale revoca della precedente istanza nonché nuova istanza secondo quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 309 del 2 aprile 1999, come modificata dalla presente. Sempre in fase di prima applicazione della predetta norma le istanze di cui sopra, pervenute entro il superiore termine avranno priorità sulle altre istanze pervenute.
Successivamente, superata la fase di prima attuazione e con lo strumento a regime, verrà data priorità alle istanze presentate dagli aventi diritto in costanza di utilizzazione alla data di presentazione dell'istanza al fine di ottimizzare il processo di fuoriuscita degli stessi dai lavori socialmente utili.
L'Assessore: PAPANIA
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