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Circolare

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CIRCOLARE 6 ottobre 1999, n. 361.

Lavori socialmente utili - Attribuzioni di competenze agli uffici - Art. 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753.


Agli enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale Alla Direzione regionale lavoro - Gruppi VI e X Alla Direzione regionale formazione professionale Gruppo VI All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione All'Ispettorato regionale del lavoro Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione Agli Ispettorati provinciali del lavoro Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - Divisione II Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S. Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale lavoro L'art. 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dispone che con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Con decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 850 del 29 settembre 1999, le competenze inerenti i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, anche regionali, sono state attribuite alle seguenti strutture: Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro 1. coordinamento di tutte le iniziative inerenti l'emanazione di circolari assessoriali, direttive generali, pareri, risposta a quesiti ecc.; 2. coordinamento delle attività inerenti le misure di fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei lavoratori appartenenti al regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, anche regionali; 3. supporto tecnico alla Commissione regionale per l'impiego nell'approvazione dei singoli progetti e dei piani; Direzione regionale lavoro - Gruppo VI - Segreteria CRI 1. assistenza e segreteria della Commissione regionale per l'impiego; 2. gestione ed impegni di spesa del Fondo nazionale per l'occupazione e relativi rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 3. archivio progetti finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione, la cui istruttoria continuerà ad essere effettuata dal Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro; 4. comunicazione e notifica dei provvedimenti adottati dalla Commissione regionale per l'impiego ai soggetti interessati; 5. competenze di cui all'art. 2, commi 7 e 9, art. 5, comma 1, art. 7, comma 5, e art. 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; 6. statistiche inerenti i progetti approvati e coordinamento delle attività statistiche dei soggetti assegnati; Direzione regionale lavoro - Gruppo X - Lavori socialmente utili: 1. gestione di tutte le attività contabili e di spesa a carico del bilancio regionale; 2. competenze di cui all'art. 8 e art. 9, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; 3. rapporto di utilizzazione in lavori socialmente utili e provvedimenti conseguenti; Direzione regionale formazione professionale - Gruppo VI: 1. autorizzazione allo svolgimento di attività formative connesse con i progetti di lavori socialmente utili; Ufficio regionale e uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione: 1. coordinamento e vigilanza delle attività gestione di tutte le attività di competenza degli uffici subordinati; 2. coordinamento attività statistiche; Ispettorato regionale e ispettorati provinciali del lavoro: 1. attività di vigilanza e controllo sulle attività inerenti le varie tipologie di lavori socialmente utili; Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura: 1. procedure di assegnazione ai progetti; 2. statistiche inerenti i progetti ed i lavoratori assegnati; 3. competenze di cui all'art. 7 e art. 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Il provvedimento in parola ha confermato le attribuzioni e le competenze, non richiamate nella presente circolare, precedentemente attribuite ai singoli uffici. Bisogna, altresì, chiarire che i gruppi dell'Amministrazione centrale e l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione continueranno a rispondere ai quesiti posti nell'ambito delle rispettive competenze. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno ad inoltrare eventuali quesiti esclusivamente al competente ufficio provinciale del lavoro, che valuterà se inoltrare agli uffici centrali dell'Amministrazione. I servizi ispettivi potranno essere richiesti ai competenti Ispettorati del lavoro da tutti gli uffici centrali e periferici del lavoro, nonché potranno essere attivati a seguito di segnalazioni pervenute. Il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro potrà disporre accertamenti ed ispezioni, anche attraverso propri funzionari, presso i soggetti promotori ed attuatori dei progetti. L'Assessore: PAPANIA


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