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Circolare

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CIRCOLARE 29 ottobre 1999, n. 362.

Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 - Progetti di lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96 - Modifica termini per la presentazione dei progetti e per le regolarizzazioni - Procedure di valutazione


. Agli Enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione All'Ispettorato regionale del lavoro Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Agli Ispettorati provinciali del lavoro Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S. Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro 1. Termini per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità ex circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 La circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999, dispone che "i progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire, entro il termine massimo del 10 marzo 1999", precisando al contempo che "l'attestazione dell'agenzia di promozione di lavoro e di impresa ...può essere prodotta anche successivamente al termine di presentazione dei progetti ma, comunque, non oltre il 18 marzo 1999". La circolare assessoriale 9 marzo 1999, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 12 del 13 marzo 1999, differiva il predetto termine al 18 marzo 1999 e disponeva che eventuali carenze progettuali potevano essere regolarizzate anche successivamente. La circolare assessoriale 30 marzo 1999, n. 342, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 15 del 2 aprile 1999, al punto 7, ha divulgato che "la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 23 marzo 1999, ha deliberato di considerare come ordinatorio, e quindi non perentorio, il termine del 18 marzo 1999 stabilito per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99". Pur tuttavia, per analoga progettualità, per cui veniva disposta la non perentorietà dei termini di scadenza, la Corte dei conti presso la Regione siciliana - Sezione di controllo, osservava che "la certezza ...del termine... costituisce elemento fondamentale per valutare in concreto l'efficienza dell'azione amministrativa e la capacità della stessa di soddisfare gli interessi dei destinatari secondo i criteri di buona amministrazione costituzionalmente sanciti" (cfr. rilievo n. 1/00 del 4 gennaio 1999 della Corte dei conti alla registrazione del decreto assessoriale 17 novembre 1998, n. 1689). Tale orientamento ha registrato la condivisione dell'Amministrazione che, adeguandosi ai rilievi mossi, ha posto termini perentori di scadenza (cfr. decreto assessoriale 3 marzo 1999, n. 418/GAB/L). Conseguentemente, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 13 ottobre 1999, ha fissato, in via di prima attuazione, al 30 novembre il termine ultimo per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96 ed in via ordinaria al 30 giugno di ogni anno (cfr. nota prot. n. 3040/VI/CRI del 28 ottobre 1999 della segreteria della Commissione regionale per l'impiego). 2. Termini per la regolarizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità ex circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335. La circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, inoltre, prevede che i progetti vanno predisposti sulla scorta di apposita modulistica, pubblicata in uno alla predetta direttiva, e si estrinsecano specificatamente nei seguenti documenti: - scheda di presentazione del progetto di lavori di pubblica utilità; - verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; - provvedimento di approvazione del progetto, esecutivo nelle forme di legge, nel contesto del quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici debbono prevedere gli impegni programmatici e finanziari relativi alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97; - piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili; - attestazione dell'agenzia di promozione di lavoro e di impresa; - eventuale convenzione, ove già stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97. L'essenzialità della documentazione richiesta - ad avviso di questo coordinamento - farebbe ritenere irricevibili i progetti che - alla data di scadenza del termine di presentazione - non erano corredati della richiesta documentazione. In particolare, si ritiene che la regolarizzazione consentita dalla circolare assessoriale 9 marzo 1999, n. 340, limita il proprio ambito ad eventuali carenze progettuali e non già alla mancata produzione di elementi essenziali (piano d'impresa, certificazione dell'agenzia ecc.) all'istruttoria dei progetti. In dipendenza di ciò, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 13 ottobre 1999, ha fissato al 30 novembre la data ultima per la regolarizzazione dei progetti in parola (cfr. nota prot. n. 3040/VI/CRI del 28 ottobre 1999 della segreteria della Commissione regionale per l'impiego). 3. Valutazione dei progetti di lavori di pubblica utilità ex circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 Va, infine, posta in rilievo la problematica attinente l'obbligatorietà di assoggettare a valutazione da parte di un apposito comitato la progettualità in argomento. Al riguardo si richiama l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che dispone la costituzione di un apposito comitato "per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione". La locuzione normativa limita la valutazione da parte del comitato soltanto "all'utile inserimento nei piani di programmazione". La progettualità in argomento non è mirata all'utile inserimento in programmi, con conseguente valutazione di merito, ed esclusione dal finanziamento di talune progettualità, atteso che la misura è volta a categoria definita. Bensì si concreta in una misura di accompagno alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei soggetti rientranti nel c.d. regime transitorio. Va, infine, richiamato il disposto di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che prevede che i progetti di pubblica utilità siano corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Conclusivamente, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 13 ottobre 1999, ha, altresì, deciso di "non assoggettare la progettualità in argomento al comitato di valutazione, atteso che la stessa non è mirata all'utile inserimento nei piani di programmazione con esclusione dal finanziamento di alcune progettualità, bensì trattasi di misura rivolta a categoria definita ed, in concreto, di misura di accompagno alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmen- te utili dei soggetti rientranti nel c.d. regime transitorio" (cfr. nota prot. n. 3040/VI/CRI del 28 ottobre 1999 della segreteria della Commissione regionale per l'impiego). L'Assessore: PAPANIA


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