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Circolare

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CIRCOLARE 2 giugno 2000, n. 13.

Piano straordinario di lavori di pubblica utilità - Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - Contributi a carico del fondo per l'occupazione per le attrezzature e per le spese relative all'assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa.


A tutti gli enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale Alla Direzione regionale lavoro: gruppi I, II, V, VI e X All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione All'Ispettorato regionale del lavoro Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione Agli Ispettorati provinciali del lavoro Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Divisioni II e VI Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S. Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro In conformità agli indirizzi della Commissione regionale per l'impiego, resi nella seduta del 19 aprile 2000, si emanano le seguenti direttive. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1999, inerente la concessione dei contributi di cui in oggetto. Con nota assessoriale prot. n. 13287/Coord. reg. del 21 ottobre 1998, questo Assessorato richiedeva l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito all'erogazione dei contributi di che trattasi. In particolare, nella predetta nota venivano richiamati: - l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che dispone che "gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, possono richiedere un contributo a carico del fondo per l'occupazione... per le spese relative all'assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e per le attività di impresa che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane."; - la circolare assessoriale 30 settembre 1997, n. 278, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 55 del 7 ottobre 1997, che - in conformità a quanto disposto dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 10 settembre 1997, n. 119/97 - ha precisato che "per quanto riguarda la possibilità prevista dal comma 2 dell'art. 8 da parte degli enti proponenti di richiedere un contributo a carico del fondo per l'occupazione, si precisa che la richiesta di tale contributo deve essere approvata nel momento dell'approvazione del progetto nel suo complesso e comunicato alla Direzione generale per l'impiego - Divisione II - specificando dettagliatamente i dati relativi ai beneficiari, alle attrezzature e alla progettazione". Per altro, la predetta nota ha posto in rilievo che i progetti ammessi a finanziamento, relativamente: 1) alla richiesta di contributi a carico del fondo per l'occupazione per assistenza tecnico progettuale, si limitano nella scheda a riportare nel punto "finanziamento del progetto", la voce di costo "progettazione tecnica" (con fonte di finanziamento art. 1, comma 7, legge n. 236/93) un importo pari al prodotto tra il numero dei giovani che si richiedeva di utilizzare nel progetto e L. 500.000; 2) alla richiesta di contributi a carico del fondo per l'occupazione per attrezzature, si limitano nella scheda a riportare nel punto "finanziamento del progetto", la voce di costo "attrezzature" (con fonte di finanziamento art. 1, comma 7, legge n. 236/93) un importo pari al prodotto tra il numero dei giovani che si richiedeva di utilizzare nel progetto e L. 1.500.000. Nei progetti non si rinvengono specifiche e dettagliate richieste contenenti i dati relativi ai beneficiari ed alle attrezzature. Va precisato che soltanto il progetto n. 8729/LPU/97/F/CT promosso dall'Associazione di volontariato "Forza per vivere" di Catania, che prevede l'impiego di 40 giovani nel progetto, produce un elenco delle attrezzature necessarie ed i relativi costi. La predetta nota assessoriale, prot. n. 13287/Coord. reg. del 21 ottobre 1998, rassegnava i seguenti orientamenti di questo Assessorato, che con la presente direttiva vengono confermati: - agli enti che non abbiano specificatamente e dettagliatamente documentato le richieste di contributo per attrezzature (elenco, preventivo della spesa, relazione illustrativa ecc.) lo stesso non può essere concesso; - relativamente al contributo per spese di assistenza tecnico progettuale, veniva rappresentata l'opportunità che - atteso che la norma dispone l'erogazione di un contributo "sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane" - lo stesso sia congruamente ridotto in relazione al maggior numero dei soggetti da impegnare nei progetti. Infatti l'onere per le agenzie, nell'approntare progetti di grandi dimensioni (anche per centinaia di giovani), risulta oneroso poco più di un progetto di modeste dimensioni. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pur anche sollecitato, non ha a tutt'oggi riscontrato la nota assessoriale prot. n. 13287/Coord. reg. del 21 ottobre 1998. Si dispone, infine, che le attività procedimentali inerenti la concessione dei contributi in parola vengano attribuite al gruppo X della Direzione regionale lavoro (cfr. nota della segreteria della Commissione regionale per l'impiego prot. n. 2639/VI/CRI del 15 maggio 2000). L'Assessore: PAPANIA


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