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Circolare

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CIRCOLARE 15 giugno 2000, n. 18.

Disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (PUC) di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriori disposizioni e modifiche della circolare assessoriale n. 351/99.


Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva All'Ufficio regionale del lavoro e della m.o. All'Ispettorato regionale del lavoro e della m.o. Agli Uffici provinciali del lavoro e della m.o. Agli Ispettorati provinciali del lavoro Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale Al Coordinamento delle misure di politiche attive del lavoro Al fine di permettere il rapido espletamento delle procedure connesse alla stipula dei contratti di diritto privato previsti per l'attuazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per esplicitare ulteriormente alcuni punti della circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999 su cui erano sorte perplessità intepretative ed applicative, si emanano le seguenti disposizioni: a) la disposizione contenuta nella circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999, nella parte in cui recita "la mancata richiesta entro il termine suddetto costituisce volontà di recesso da parte dell'Ente "è cassata a motivo della inopportuna previsione di una facoltà unilaterale di recesso in un procedimento, che dovrà condurre alla stipula di un contratto con dei soggetti che hanno effettuato un'opzione ad un progetto in un'epoca anteriore a quella del possibile recesso, al verificarsi del quale, pertanto, verrebbero ad essere privati, unilateralmente e senza possibilità di farvi opposizione alcuna, della possibilità di stipula del contratto medesimo; b) alla disposizione contenuta nella circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999, dopo la parte che recita "entro il termine di 10 giorni dalla data di accredito, gli enti promotori provvederanno alla stipula dei contratti, dando comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i termini di legge" occorre aggiungere "i quali contratti avranno decorrenza dal 1° giorno al 15° giorno del mese successivo a quello di stipula se avvenuta dal 1° al 15° giorno del mese precedente, ovvero dal 16° all'ultimo giorno del mese successivo a quello di stipula se avvenuta dal 16° giorno all'ultimo giorno del mese precedente"; c) occorre aggiungere alla circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999 le ulteriori seguenti disposizioni: 1) "tutti gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ricadenti in province ove le procedure per le assegnazioni hanno avuto termine, a prescindere dallo stato in cui si trova la procedura per le assegnazioni presso altre province, potranno attivare le procedure per la richiesta di accreditamento delle risorse a carico della Regione siciliana necessarie per la stipula dei contratti di che trattasi ai sensi e secondo le previsioni della circolare medesima"; 2) "si applica al rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni la disciplina prevista dalle norme per i rapporti di lavoro di diritto privato. In particolare per quanto concerne l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro (singolo e\ o collettivo), anche se dovuto ad anticipata interruzione dell'attività progettuale decisa unilateralmente da parte dell'ente proponente, assunta in assenza di giusta causa e senza il preventivo ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione presso il competente organo all'interno dell'UPLMO, comporterà l'obbligo di restituzione integrale delle somme conferite all'ente relative al lavoratore (per stipendi già erogati e da erogare) colpito dall'atto unilaterale di recesso senza giusta causa da parte dell'ente proponente". L'Assessore: PAPANIA


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