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LEGGE 26 novembre 2000, n. 24. GURS n.54 del 28/11/2000
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1.
Collaborazione coordinata e continuativa
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.
Art. 2.
Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lsulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorchè i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 3.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo ''a'' di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.
Art. 5.
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorchè utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'am ministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'en trata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.
Art. 6.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni destinati ai contratti di diritto privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 7.
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 8.
Norme concernenti i piani di inserimento professionale
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002.
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti.
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo ''a'' di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.
4. All'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunta la seguente lettera:
''d) ogni altra categoria di datori di lavoro''.
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11
Organi collegiali
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e dall'Unione regionale delle province siciliane (URPS). Alla stessa vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione attualmente in carica.
Art. 12.
Servizi per l'impiego
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.
Art. 13.
Servizi informatici
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 14.
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è così modificato: ''L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza''.
2. La denominazione ''Agenzia del lavoro'' riportata nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in ''Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale''.
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole ''con qualifica di dirigente superiore'' vengono sostituite con le parole ''con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10''.
Art. 15.
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto ''Emergenza Palermo'', nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.
Art. 17.
Provvedimenti inerenti la formazione professionale
1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 e dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
''2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente''.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza della spesa alle attività progettuali.
Art. 18.
Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 19.
Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 200 milioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
Art. 20.
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali
1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i componenti del Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo II
PRIME NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI
Art. 21.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 22.
Comitato di gestione del Fondo
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.
Art. 23.
Funzioni e compiti del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti, nonchè la stipula delle convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.
Art. 24.
Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 25.
Organizzazione dell'attività del comitato
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sono determinate le modalità di gestione, amministrativo-contabili del fondo, nonché di versamento allo stesso dei proventi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 26.
Norme transitorie
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;
b) da due medici designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro e in medicina legale;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.
Art. 27.
Collocamento lavorativo dei disabili
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.
Art. 28.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 26 novembre 2000.
LEANZA
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
ADRAGNA NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: ''Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144'' all'art. 6, comma 2, così dispone:
''Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.''.
Nota all'art. 2, comma 2:
La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: ''Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro'' all'art. 120, comma 6, così dispone:
''Il 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione''.
Note all'art. 4, comma 1:
- La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante: ''Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia'' all'art. 1, rubricato ''Disposizioni in materia di lavori socialmente utili'', così dispone:
''1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.
2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.
3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego.
4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale e in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451''.
- La legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: ''Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.'' all'art. 9, rubricato ''Disposizioni in materia di lavori socialmente utili'', comma 1, così dispone:
''Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente: ''I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica''.''.
- La legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante: ''Disposizioni in materia di lavoro'' all'art. 9, così dispone:
''1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio - per effetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144.''.
Note all'art. 4, comma 2:
- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: ''Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196'' all'art. 11, comma 4, così dispone:
''Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.''.
- Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante: ''Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione'' convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'art. 1, comma 7, così dispone:
''Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo''.
Note all'art. 4, comma 3:
- L'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è rubricato ''Disciplina transitoria'' e così dispone:
''1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro -, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero dell'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.''.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, reca: ''Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno''.
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, così dispone:
''1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.''.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: ''Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144'' all'art. 1 così dispone:
''1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.''.
Note all'art. 5, comma 5:
- L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così dispone:
''Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.''.
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
''I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.''.
Nota all'art. 5, comma 6:
L'art. 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: ''Ordinamento delle autonomie locali.'' come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, recante: ''Provvedimenti in materia di autonomie locali.'', così dispone:
''L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.''.
Nota all'art. 6, comma 1:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante ''Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione'' all'art. 70 così dispone:
''1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223''.
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dispone in ordine alle modalità di realizzazione dei progetti di utilità collettiva.
Nota all'art. 6, comma 3:
La legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante: ''Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998'' all'art. 1, comma 3, così dispone: ''L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavori socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E' altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, per progetti approvati ai sensi del citato decreto legislativo e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1998''.
Nota all'art. 6, comma 4:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
''1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727''.
Nota all'art. 6, comma 5:
L'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ''Norme in materia di promozione dell'occupazione'' reca: ''Interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno''.
Nota all'art. 6, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, così dispone:
''1. L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:
''Art.28 - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'art. 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile''.
2.Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo''.
Nota all'art. 6, comma 7:
Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così dispone:
''La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore''.
Note all'art. 6, comma 8:
- Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 è riportato alla nota all'art. 6, comma 7, del testo che qui si annota.
- L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è riportato alla nota all'art. 4, comma 2, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 7:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, rubricato ''Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato'' risponde a finalità di sostegno dell'occupazione attraverso misure agevolative di nuove assunzioni nonché di mantenimento del livello occupazionale''.
Note all'art. 8, comma 1:
- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, recante: ''Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali'', convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, all'art. 15, così dispone:
''1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La pare relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236''.
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è riportato alla nota all'art. 4, comma 3, del testo che qui si annota
Nota all'art. 8, comma 2:
Il decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante: ''Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale'' all'art. 1, comma 6, così dispone:
''I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tale aree. In tali casi ai giovani è corrisposta un'indennità aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo'' così come modificato ed integrato dall'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: ''Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.Disposizioni finanziarie'', che così dispone:
''1.Le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziarie i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000''.
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 15, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1994, n. 451, è riportato alla nota all'art. 8, comma 1, del testo che qui si annota.
Note all'art. 8, comma 4:
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è riportato alla nota all'art. 4, comma 3, del testo che qui di seguito si annota.
- L'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, richiamato nel testo originario, così dispone:
''1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a) [lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2];
b) [lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi];
c) [lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali];
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7.
3. [Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti].
4. [Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali].
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. [Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili''.
- L'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, richiamato nel testo originario, così dispone:
''1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili''.
- Si riportano gli artt. 4, 5, 6, 9 e 11 dello stesso decreto legislativo n. 468 del 1997, abrogati con l'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che continuano a trovare applicazione ai piani di cui trattasi in virtù del richiamo operato dalla disposizione annotata:
Art. 4.
[1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.
2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto].
Art. 5
[1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'art. 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi formativi devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, al fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'art. 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di presentazione.
4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dai Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997].
Art. 6
[1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.
2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato art. 16.
3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori, espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 4, che si trovino in condizioni tali da rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati al progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto].
Art. 9
[1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dal competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore].
Art. 11
[1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale; con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di L. 1.000.000 pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di L. 5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di L. 500.000 pro capite;
8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d) dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa].
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: ''Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.'' a seguito dell'abrogazione del comma 2 risulta come segue:
''1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.''.
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
''L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.''.
Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito dell'integrazione apportata dalla disposizione che si annota, così risulta:
''1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
d) ogni altra categoria di datori di lavoro.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione siciliana''.
Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è riportato alla nota all'art. 6, comma 4, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 10:
L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai commi 1 e 2, così dispone:
''Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.
I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.''.
Note all'art. 11;
- La legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, recante: ''Attribuzione di nuovi compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego).'' all'art. 1, così dispone:
''La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dal decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795.
La commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.''.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1977, n. 469, recante: ''Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), così dispone:
''Costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali.''.
Nota all'art. 12:
Gli enti ed organismi contemplati dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante: ''Addestramento professionale dei lavoratori'' sono l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC.
Note all'art. 13, comma 1:
- L'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così dispone:
''1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interporabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'autorità per lnella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis)
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
(Omissis).''.
- La legge regionale 8 novembre 1988, n.35, recante ''Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro'' all'art. 4 così dispone:
''1. In attuazione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti per l'informatizzazione dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo delle relative metodologie, la disciplina delle modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e manutenzione dei beni, dei programmi e delle attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla riqualificazione del personale indispensabile per l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato e alla legge regionale 29 aprile 1985, n.21 nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Omissis)''.
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, recante: ''Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n.56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n.18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani'', a seguito della modifica apportata con la disposizione annotata, ha il seguente testo:
''1. Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, nomina il direttore dell'Agenzia, nella persona del direttore preposto alla direzione regionale lavoro, ovvero scegliendolo tra il personale dell'Amministrazione regionale in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza nel campo delle politiche del lavoro.
2. Il direttore dell'Agenzia può anche essere scelto tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei medesimi requisiti di professionalità ed esperienza. In quest'ultimo caso il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, procede alla nomina, sentita oltre che la Giunta regionale, anche la Commissione regionale per l'impiego.
3. L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza.
4. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.
5. Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente superiore nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia''.
Nota all'art. 14, comma 2:
La legge regionale 15 maggio 2000, n.10, reca: ''Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento''.
Nota all'art. 14, comma 3:
L'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
''1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente titolo, il ''Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili'' di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 è trasformato nel ''Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro''.
(Omissis)''.
Note all'art. 14, comma 4:
- Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.436, a seguito della modifica apportata della disposizione che qui si annota, è il seguente: ''Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'art. 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia''.
- L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, al comma 5 così dispone:
''Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere''.
Nota all'art. 16:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, così dispone:
''1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'art.1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50% dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, ai soggetti portatori di handicap cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie pro tette, è riservata una quota pari al 5% dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2''.
Note all'art. 17, comma 1:
- L'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante ''Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia'', come integrato dalla disposizione che qui si annota è il seguente:
''1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2. E' fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato.
2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente''.
- La legge regionale 18 agosto 1979, n. 200, reca ''Provvedimenti per le scuole di servizio sociale''.
Nota all'art. 20, comma 1:
Le strutture previste dagli artt. 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, sono la ''Cabina di regia regionale'' e l'''Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica''.
Nota all'art. 20, comma 6:
La legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante: ''Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana'' all'art. 4, comma 2, così dispone:
''Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce''.
Note all'art. 23, comma 3:
- L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, prevede l'istituzione di commissioni uniche a livello provinciale per le politiche del lavoro.
- L'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, al comma 4, istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il ''Fondo per il diritto al lavoro dei disabili''.
- L'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
''1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal l'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ov ve ro con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato all'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu glio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo''.
- L'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
''1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle ca tegorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti re quisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla lett. a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retribu tivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, pro rogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si im pegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili''.
Nota all'art. 24:
L'art. 13, comma 1, lett. c), è riportato alla nota all'art. 23, comma 3, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 25, comma 4:
L'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, così dispone:
''Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati''.
Nota all'art. 26:
L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, è ri portato alla nota all'art. 23, comma 3, del testo che qui si annota
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