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CIRCOLARE N. 91/2008/ AG
Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24 – Prosecuzione delle attività e delle misure
di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato – Disposizioni
varie – Direttive attuative e chiarimenti.
CIRCOLARE N. 91/2008/AG-V
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
_______________
Prot. n. 2926/Serv. V lì, 30 dicembre 2008_
OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24 – Prosecuzione delle attività e delle misure
di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato – Disposizioni
varie – Direttive attuative e chiarimenti.
CIRCOLARE N. 91/2008/AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e
di lavoratori stabilizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la
formazione professionale
L O R O S E D I
Premessa
Con la legge regionale 29 dicembre 2008, n°24, è stata disposta l’autorizzazione di spesa,
per l’anno 2009, per la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla
legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato.
Va, al riguardo, puntualizzato che non sussistono condizioni ostative alla conferma, alla
prosecuzione ovvero al rinnovo dei contratti a termine di lavoratori provenienti da processi di
stabilizzazione di soggetti già utilizzati in attività socialmente utili.
Infatti, come chiarito dall’Ufficio legislativo e legale con parere prot. n. 5300/43.11.2008, i
predetti contratti non sono assoggettati alle disposizioni limitative previste per i rapporti di lavoro a
termine, sia per la previsione dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, sia per la peculiare disciplina che costituisce lex specialis e – non in ultimo – per la genesi
previdenziale dei contratti stessi.
1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente
utili con oneri a carico del bilancio regionale.
La legge regionale in oggetto autorizza l’Assessore del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell’emigrazione a disporre, per l’anno 2009, la prosecuzione degli
interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1
della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre
2008, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con
le modalità di cui alla circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 78, pubblicata nella G.U.R.S. –
Parte I - 29 dicembre 2006, n. 59.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni al Centro per l’impiego
competente per territorio, alla sede dell'INPS territorialmente competente e all’Agenzia regionale
per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore
Federico n. 52 – Palermo facendo presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in
questione all’Agenzia regionale per l'impiego comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati
relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto da parte della
competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo.
2. Contratti di diritto privato.
Com’è noto l’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2006 apporta delle modifiche ed
integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato; in particolare, il 5° comma
sostituisce il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come
modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo
seguente:
“8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e
possono essere confermati alla scadenza.”.
Pertanto, i contratti a tempo determinato e parziale a 24 ore già stipulati ai sensi
dell’articolo 4 della predetta legge regionale n. 16 del 2006, in scadenza, potranno essere
confermati.
Al fine di pervenire all’erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo
Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V - Via
Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:
•Apposita richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della
Regione siciliana necessarie per l’anno 2009;
•Atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'articolo
12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e
integrazioni;
•Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da
prospetto allegato in cui vanno inclusi tutti i lavoratori in servizio a 24 ore contrattualizzati
ex novo ai sensi della l.r. n. 16/2006 nonché quelli provenienti dalla l.r. n. 85/95 che hanno
completato la conferma triennale ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
entro l’anno 2008;
•Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto
assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998.
•Eventuale elenco dei soggetti ancora in servizio con contratti di diritto privato a 18 ore
attivati ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e confermati ai sensi
dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e relativo prospetto
delle retribuzioni;
Infatti i contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore
periodo di 3 anni ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
cui va a scadere nel corso dell’anno 2009 l’ultima annualità della conferma, potranno essere
stipulati ai sensi della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 con rapporto di lavoro a tempo parziale
a 24 ore. In tal caso la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di n. 2 prospetti delle
retribuzioni, uno per ciascun periodo contrattuale.
Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
nei limiti degli stanziamenti di bilancio con le risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di
cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
3. Contributo ex articolo 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e
successive modifiche ed integrazioni..
Com’è noto l’art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n° 27 dispone che “I
contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore
quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse
destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17.”.
Ai fini del finanziamento gli enti interessati dovranno fare pervenire a questo Assessorato -
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V ''LSU e Workfare'' - Via
Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, oltre al numero di codice fiscale e conto corrente in formato
IBAN, atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente:
1. Autorizzazione a richiedere il finanziamento;
2. Assunzione dell’impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico;
3. Elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio
presso l’ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l’indicazione della tipologia del
rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto;
4. Dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore
non sia inferiore a € 671,39;
Ove il numero dei lavoratori fosse diverso da quello dei soggetti destinatari del precedente
finanziamento dovranno essere indicati i motivi.
Nell’elenco dei lavoratori saranno annotate anche le eventuali modifiche della natura dei
contratti effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della Commissione regionale
per l’impiego.
Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione
alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
L’ASSESSORE
(On. Avv. Carmelo Incardona)
IL DIRIGENTE GENERALE
Lo Nigro
allegato
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