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legge regionale n. 25 del 29/12/2008

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.


LEGGE 29 dicembre 2008, n. 25. Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008. 2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006. 3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008. 5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo, quale quota per i primi tre mesi, una somma sino a 10.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4. 6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006. 7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato: a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002; b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3; c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi; d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008; e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008. Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006. 8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti. 9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. 10. E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia. 11. All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo. 12. (Comma omesso in quanto impugnato dalCommissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 13. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ''entro il 31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle parole ''entro il 31 dicembre 2009''. Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008. 14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge. Art. 2. Contratti di diritto privato nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 è inserito il seguente comma: ''3 bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.''. Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 29 dicembre 2008. LOMBARDO Assessore regionale per il bilancio e le finanze CIMINO Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali SCOMA Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione INCARDONA Assessore regionale per il territorio e l'ambiente SORBELLO NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Nota all'art. 1, comma 1: L'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, recante ''Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni 'de minimis'. Abrogazione di norme.'', così dispone: ''Personale a contratto. - 1. Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l'attività istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo. 2. Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo. 3. Al comma 3-bis dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, come introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole ''e con priorità per il'' sono sostituite con le parole ''limitatamente al''. 4. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 4.900 migliaia di euro e, per l'esercizio 2008, la spesa di 14.700 migliaia di euro. 5. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 14.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro: UPB Capitolo Denominazione 2007 2008 4.3.1.1.3 1026 Ritenute sugli interessi e redditi di capitale 4.900 14.700 Note all'art. 1, comma 2: - L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante ''Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.'', così dispone: ''1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.''. - L'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante ''Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.'', così dispone: ''Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti. - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.''. - L'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante ''Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.'', così dispone: ''Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica. - 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole ''31 dicembre 2005'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2008''. 2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali: a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c); b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali; c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali. 3. Il comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si interpreta nel senso che il personale interessato deve essere utilizzato per tutto l'anno solare. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.000 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147308, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001. 5. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.950 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001. 6. Gli enti di cui alla tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali, per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 in 2.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001. 8. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro il 31 dicembre 2001 può essere trasferito, su istanza dell'interessato, ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di appartenenza ed assenso dell'ente ricevente, nel rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal Piano di organizzazione variabile (POV).''. Note all'art. 1, comma 3: - L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante ''Interventi urgenti in materia di lavoro.'', così dispone: ''Finanziamento di norme in materia di lavoro. - 1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106). 2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111). 3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116). 4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni. 5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede: - quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107; - quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001; - quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007; - quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101); - quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).''. - L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.'', così dispone: ''Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale. 2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo. 3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.''. Nota all'art. 1, comma 4: L'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.'', così dispone: ''Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali. - 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2008, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (13). Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l'impiego.''. Nota all'art. 1, comma 5: L'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante ''Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.'', così dispone: ''Garanzie occupazionali. - 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale ''Assistenza tecnica e azioni di sistema'' (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data. 4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. 5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori. 6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.''. Nota all'art. 1, comma 7, lett. b): L'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante ''Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.'', così dispone: ''Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. - 1. Per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. 2. Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro. 4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.''. Nota all'art. 1, comma 9: L'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante ''Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.'', così dispone: ''Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un ''Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine'' le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.''. Nota all'art. 1, comma 13: L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.'', per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: ''Definizione delle pratiche per il condono edilizio. - 1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1° marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro. 2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo. 3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche. 4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2009, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.''. Nota all'art. 2, comma 1: L'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante ''Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.'' per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: ''Contratti di diritto privato. - 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito: ''6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.''. 2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea. 3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari: a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio. 3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali. 4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole ''già dichiarati dissestati'' sono sostituite dalle parole ''dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio''. 5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito: ''8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.''. 6. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato. 7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente. 8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.''. LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 328 ''Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009''. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 17 dicembre 2008. Trasmesso alla Commissione ''Bilancio'' (II) il 17 dicembre 2008. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 50 del 18 dicembre 2008 e n. 51 del 19 dicembre 2008. Deliberato lo stralcio nella seduta n. 50 del 18 dicembre 2008. D.D.L. n. 328-Stralcio I ''Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo''. Esitato per l'Aula nella seduta n. 51 del 19 dicembre 2008. Relatore: Savona. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 56 del 19 dicembre 2008. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 56 del 19 dicembre 2008. (2008.53.3678)091


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