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DECRETO 9 gennaio 2009

Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante. (GU n. 15 del 20-1-2009 )


DECRETO 9 gennaio 2009 Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante. (GU n. 15 del 20-1-2009 ) IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione Visto l'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro, per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti; Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2008; Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 78, comma 2, lettere a), b), d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel capoverso precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei Comuni medesimi; siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno sette anni; Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 1.000.000 complessivi, tramite le convenzioni da stipularsi con i Comuni di cui al capoverso precedente; Decreta: Art. 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono assegnate, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente.


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