Scarica in Word
DECRETO 9 gennaio 2009
Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante. (GU n. 15 del 20-1-2009 )
DECRETO 9 gennaio 2009
Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante. (GU n. 15 del 20-1-2009 )
IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione
Visto l'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre
2006, n. 296 che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione
di euro, per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di
attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita'
socialmente utili, nella disponibilita', da almeno sette anni, di
comuni con meno di 50.000 abitanti;
Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in data 18 dicembre 2008;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita'
socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di
cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 78, comma 2, lettere a), b), d) della legge 23
dicembre 2000, n. 388 che autorizza il Ministero del lavoro a
stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni
che prevedano:
la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di
stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%,
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse
del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente
utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel capoverso
precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 vengono
individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione
destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui
all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1,
comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai
lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui
all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e
che:
siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni con
meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei Comuni medesimi;
siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno sette anni;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi
all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera
e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 1.000.000
complessivi, tramite le convenzioni da stipularsi con i Comuni di cui
al capoverso precedente;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono assegnate, previa stipula di una
Convenzione con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per lo
svolgimento di ASU e per l'attuazione di misure di politica attiva
del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente
utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1°
gennaio 2000 o da una data precedente.
|