Scarica in Word
LEGGE REGIONALE n. 27 DEL 31 dicembre 2007
LEGGE 31 dicembre 2007
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 31 dicembre 2007, n. 27.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007. Proroga interventi.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Assegnazioni in favore delle autonomie locali
1. Le assegnazioni in favore dei comuni previste dall'articolo 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono ulteriormente incrementate, per l'esercizio finanziario 2007, di 6.000 migliaia di euro per essere destinate al comune di Palermo per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, capitolo 212514, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle assegnazioni in favore dei comuni previste dall'articolo 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.
Art. 2.
Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. All'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole ''31 dicembre 2007'', sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2008''. Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 3.
Confidi
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dai seguenti:
''5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:
5bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:
5ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:
''2. A decorrere dall'1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge''.
Art. 4.
Assegnazioni ai comuni per il contenimento delle tarjffe
1. Dopo il comma 1bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
''1ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.
2. Con provvedimento dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente norma e per la ripartizione della quota.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante la riserva prevista dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 5.
Variazioni di spesa per l'anno 2007
1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2007 dalle leggi sotto elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:
a) articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, U.P.B. 1.3.2.6.2, capitolo 504010, - 20.000.000,00 euro;
b) articolo 9, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 4.2.1.5.99, capitolo 212525, - 5.965.446,19 euro;
c) articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, U.P.B. 12.3.1.3.3, capitolo 478108, - 12.912.000,00 euro;
d) articolo 59, comma 7, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, (U.P.B. 3.2.2.7.1, capitolo 583301) - 75.000,00 euro;
e) articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, (U.P.B. 2.2.1.3.4, capitolo 144124) - 100.000,00 euro.
Art. 6.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella ''A''.
Art. 7.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella ''B''.
Art. 8.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle ''C'' e ''D''.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 dicembre 2007.
CUFFARO
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze LO PORTO
Cliccare qui per visualizzare le tabelle allegate in formato PDF
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
- L'art. 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.'', così dispone:
''Assegnazioni in favore dei comuni per il triennio 2007-2009. - 1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota non inferiore al 7 per cento con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura che sarà deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 189 a 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito un apposito tavolo di concertazione composto dalla Segreteria generale della Regione, dal dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dal dipartimento delle finanze e credito, dalla ragioneria generale della Regione e dall'ANCI Sicilia.
3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.''.
- L'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante ''Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.'', così dispone:
''Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio. - 1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto ''Emergenza Palermo'', nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.''.
Note all'art. 1, comma 3:
- L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante ''Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.'', così dispone:
''Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.''.
- Per l'art. 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 vedi nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 2, comma 1:
- L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante ''Interventi urgenti in materia di lavoro.'', così dispone:
''Finanziamento di norme in materia di lavoro. - 1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).
3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).
4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
- quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
- quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
- quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
- quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
- quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).''.
- L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.'', così dispone:
''Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.''.
Nota all'art. 2, comma 2:
L'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.'', per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
''Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali. - 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2008, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l'impiego.''.
Note all'art. 2, comma 3:
- L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante ''Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.'', così dispone:
''Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.''.
- Per l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 vedi note all'art. 2, comma 1.
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2001, n. 11, recante ''Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.'', per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
''Integrazione regionale fondi rischi. - 1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni impresa e di 3.000.000 di euro per ciascun confidi. Quest'ultimo limite è elevato a 6.000.000 di euro in caso di fusioni tra confidi effettuate ai sensi del comma 2. I nuovi apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione, fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate.
2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:
a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;
b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:
1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;
2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.
4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:
5 bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:
5 ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.
6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.
7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.
8. Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.
9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.
10. Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.
11. Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.''.
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante ''Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.'', per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
''Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi. - 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'amministrazione regionale di cui all'articolo 4 comma 1 della presente legge.''.
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.'', per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
''Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.
1 ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all' imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. [abrogato].
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.''
Nota all'art. 4, comma 3:
Per l'art. 76 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 2 vedi nota all'art. 4, comma 1.
Note all'art. 5, comma 1, lett. a):
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, recante ''Interventi nel settore delle acque. Contributo per la mostra-mercato Medivini e altre norme riguardanti l'agricoltura.'', così dispone:
''Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 395.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni nell'anno 1986, lire 150.000 milioni nell'anno 1987 e lire 45.500 milioni nell'anno 1988, così ripartita:
a) lire 150.000 milioni per il completamento della diga Rosamarina sul fiume San Leonardo;
b) lire 61.000 milioni per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito;
c) lire 140.000 milioni per il completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo;
d) lire 38.000 milioni per il completamento della diga Castello sul fiume Magazzolo e per l'allacciamento del torrente Gebbia;
e) lire 6.500 milioni per interventi integrativi necessari nella fase di avvio all'esercizio delle dighe San Giovanni sul fiume Naro e Santa Rosalia sul fiume Irminio.
È altresì autorizzata la spesa di lire 224.000 milioni di cui lire 100.000 milioni nell'anno 1986, lire 35.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, lire 30.000 milioni nell'anno 1989 e lire 24.000 milioni nell'anno 1990, per il completamento della diga Dissueri sul fiume Gela.''.
Nota all'art. 5, comma 1, lett. b):
L'art. 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.'', così dispone:
''Contenimento della spesa corrente. - 1. I dirigenti regionali responsabili della spesa, nonché gli amministratori ed i dirigenti degli enti ed organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, devono adottare comportamenti selettivi mirati al contenimento della spesa di gestione ed escludere o riprogrammare le iniziative che comportano aumento degli oneri, ovvero devono porre in essere tutte le opportune attività che a parità di costi possono migliorare l'azione amministrativa medesima.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - un fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa, sulla base di specifiche documentate esigenze di natura obbligatoria e collegate a contratti per utenze, previa dichiarazione della impossibilità di procedere alle variazioni di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in 13.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, in 15.000 migliaia di euro per l'esercizio 2008 ed in 18.000 migliaia di euro per l'esercizio 2009.
5. Per l'Amministrazione regionale le riduzioni previste dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, incrementate del 10 per cento, sono applicate anche per l'anno 2007.
6. Per l'anno 2007 l'Amministrazione regionale può conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2005, con l'esclusione della spesa relativa alle indagini inserite nel Programma statistico regionale.
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli uffici dell'Amministrazione regionale possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.
8. Qualora nel corso dell'esercizio la ragioneria generale della Regione verifichi che l'andamento della spesa regionale non rispetti limiti di cui al comma 7, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze è disposta, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.
9. Il mancato rispetto dei limiti di spesa annuali autorizzati con la legge di bilancio, effettuato attraverso l'assunzione di obbligazioni con oneri a carico del bilancio negli esercizi successivi, rileva agli effetti della responsabilità contabile e comporta l'obbligo da parte degli organi di controllo interno di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
10. Le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla spesa per consumi intermedi, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali sottoscritti con i dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.''.
Nota all'art. 5, comma 1, lett. c):
L'art. 36 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.'', così dispone:
''Cofinanziamenti regionali. - 1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, è determinato come segue:
a) per l'articolo 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere dall'anno 2002;
b) per l'articolo 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;
c) per l'articolo 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.
2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602 milioni.
3. Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni.
4. Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è determinato, per l'esercizio finanziario 2001, in lire 5.661 milioni.
5. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni già iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.
6. Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia alternativa, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a:
a) cofinanziare per l'anno 2001 il programma ''Tetti fotovoltaici'' di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, con l'importo di lire 1.500 milioni;
b) partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale, di una società con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La Presidenza della Regione è autorizzata a partecipare, a titolo di cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la Regione fa parte. A tal fine è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 300 milioni.''.
Nota all'art. 5, comma 1, lett. d):
L'art. 59 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.'', così dispone:
''Fondi globali e tabelle. - 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2007, nell'allegata tabella 'C'.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2007, 2008 e 2009, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nell'allegata tabella 'F' sono abrogate.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell'allegata tabella 'H'.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.''.
Nota all'art. 5, comma 1, lett. e):
L'art. 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante ''Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.'', così dispone:
''Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi. - 1. Per favorire l'attività e/o la costituzione dei consorzi volontari di gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è concesso un contributo annuo, per l'avviamento e/o la gestione, nella misura massima di 100 migliaia di euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un massimo di tre annualità nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.''.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 701
''Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007''.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 22 novembre 2007.
Trasmesso alla Commissione ''Bilancio'' (II) il 22 novembre 2007.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 84 del 28 novembre, n. 86 del 5 dicembre, n. 88 del 10 dicembre, n. 93 del 13 dicembre, n. 94 del 14 dicembre, n. 95 del 17 dicembre, n. 96 del 18 dicembre 2007.
Esitato per l'aula nella seduta n. 96 del 18-19 dicembre 2007.
Relatore: Savona.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 108 del 21 dicembre 2007 e n. 110 del 22 dicembre 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 110 del 22 dicembre 2007.
(2007.52.3760)017
|