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Nota 507 del 27/02/09

Articolo 1, comma 3, legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 - Programma regionale di stabilizzazione – Circolare assessoriale 9 aprile 2008, n. 89. Ulteriori chiarimenti. - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili


REPUBBLICA ITALIANA Palermo, 27/02/2009 Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Risposta a nota n. Servizio V. - Prot. 507 del OGGETTO: Articolo 1, comma 3, legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 - Programma regionale di stabilizzazione – Circolare assessoriale 9 aprile 2008, n. 89. Ulteriori chiarimenti. - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Dipartimento regionale formazione professionale - Al Sevizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Agli Enti gestori degli Sportelli Multifunzionali L O R O S E D I Alcuni lavoratori destinatari del programma regionale di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 lamentano che alcuni enti utilizzatori richiedono il recupero delle ore non lavorate dagli stessi fruite per avere partecipato ai colloqui individuali di orientamento previsti dall’Azione 1 del cronoprogramma di cui alla circolare assessoriale 9 aprile 2008, n. 89. Al riguardo si fa presente che, così come previsto dalla richiamata circolare al punto 3.2, la partecipazione ai colloqui di orientamento costituisce presupposto necessario ed indispensabile per accedere alle misure di stabilizzazione vigenti e che tale colloquio è finalizzato a sostenere ed accompagnare il lavoratore a sviluppare il proprio progetto formativo/professionale in rapporto al percorso formativo e lavorativo svolto. La partecipazione ai colloqui in parola, pertanto, non comporta la sospensione dell’erogazione dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell’INPS né, tantomeno, può rientrare nella previsione di cui all’articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 il quale dispone che le attività socialmente utili sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo. La presente nota di chiarimento potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione Siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina “L’Agenzia Informa”. IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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