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DISEGNO DI LEGGE N. 382 DEL 11-03-2009
Norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili
Norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili
382 11-03-2009
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il disegno di legge che sottoponiamo alla Vostra
attenzione mira a risolvere uno dei più annosi problemi
che affliggono il mondo del lavoro pubblico e, in
particolar modo quello del personale precario. Nel
corso degli anni, infatti, si è andata a costruire,
sulla base di disposizioni di vario genere, una massa
enorme di soggetti impiegati negli enti locali con
contratti a tempo determinato, costantemente prorogati,
ma lasciando, sempre, gli interessati in condizioni
complessivo di precarietà.
La mancata stabilizzazione di questo personale, oltre
a costituire una oggettiva condizione di costante
incertezza per il loro futuro, ha determinato tutta una
serie di conseguenze negative per gli interessati, a
partire dalla difficoltà, ad esempio, di poter
contrarre mutui di qualunque tipo con istituti di
credito, a causa appunto dell'impossibilità di potere
attestare la continuità della percezione di un reddito
derivante da un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
D'altro canto, le note difficoltà della finanza
pubblica nazionale e regionale, vistosamente
accresciute negli ultimi anni, esclude al momento la
possibilità economica di procedere ad una
stabilizzazione del personale impegnato in programmi di
attività socialmente utili all'interno degli
organigrammi degli enti locali in cui presta servizio.
Davanti a tale situazione, la presente proposta di
legge si pone l'obiettivo di trovare un giusto
equilibrio tra la legittima aspettativa del personale
precario di avere forme anche minime di
stabilizzazione, e quella della pubblica
amministrazione di non avere aggravio di spesa che non
potrebbe, in questa fase congiunturale, trovare in
alcun modo idonea copertura.
La soluzione è stata individuata, quindi, nella
trasformazione dell'attuale contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato, seguendo gli
indirizzi dell'articolo 1 del presente disegno di
legge, che conseguentemente all'articolo 2, autorizza
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, ad istituire, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio regionale, un ruolo ad esaurimento
dei soggetti impegnati nei programmi di attività
socialmente utili, già finanziati con oneri a carico
della bilancia regionale e, percentualmente, di quello
dell'ente locale a cui sono assegnati.
L'articolo 3 prevede che gli enti locali che hanno
vuoti in organico devono procedere alla loro copertura
attingendo il personale del ruolo ad esaurimento
istituito con l'articolo 2 della presente proposta di
legge, ovviamente ricorrendo ad apposite procedure
selettive.
Con l'articolo 4 viene stabilito che l'attuale spesa
erogata dalla Regione e dagli enti locali interessati,
destinata al rinnovo dei contratti a tempo determinato
del personale impegnato in programmi di attività
socialmente utili, debba costituire una dote
finanziaria personale di ciascun lavoratore in servizio
alla data di entrata in vigore del presente disegno di
legge, e quindi le risorse economiche relative, debbano
restare allocate, con le rispettive percentuali di
cofinanziamento, nel bilancio regionale ed in quello
degli enti locali interessati.
L'articolo 5 stabilisce che con decorrenza 1 gennaio
2010, l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, è autorizzato ad adeguare il
finanziamento regionale relativo al personale impegnato
in programmi di attività socialmente utili ai valori
ISTAT.
Infine con l'articolo 6 si prevede che, in
conseguenza dell'adeguamento ISTAT del contributo
regionale, gli enti locali sono tenuti ad utilizzare le
somme erogate a completamento delle retribuzioni del
personale impegnato in programmi di attività
socialmente utili, per provvedere alla integrazione
oraria del personale stesso, qualora gli stessi enti,
non l'abbiano già riconosciuta.
Data l'importanza delle disposizioni proposte e
l'interesse degli aventi diritto ad ottenere nei tempi
più brevi possibili la tanto sospirata stabilizzazione,
si sollecita l'urgente esame e la veloce approvazione
del presente disegno di legge.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. Il contratto di lavoro del personale impegnato in
programmi di attività socialmente utili, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è trasformato
da tempo determinato a tempo indeterminato secondo le
modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
1. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad
istituire, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale, un ruolo ad esaurimento dei soggetti
impegnati in programmi di attività socialmente utili,
già finanziati in percentuale con oneri a carico del
bilancio regionale e di quello dell'ente locale a cui
sono assegnati.
Art. 3.
1. Gli enti locali che hanno vuoti in organico devono
attingere al ruolo di cui all'articolo 2 attraverso il
ricorso a procedure selettive.
Art. 4.
1. Le risorse economiche di cui all'articolo 2,
destinate ai soggetti beneficiari della misura
predetta, costituiscono dote finanziaria personale del
lavoratore individuato e quindi rimangono allocati con
le rispettive percentuali di cofinanziamento sul
bilancio regionale e su quello dell'ente locale.
Art. 5.
1. Con decorrenza dall'1 gennaio 2010 l'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione è
autorizzato ad adeguare il finanziamento regionale, di
cui al comma precedente, ai valori ISTAT.
Art. 6.
1. Per effetto della disposizione di cui all'articolo
5 gli enti locali sono tenuti ad utilizzare le somme
erogate ad adeguamento del cofinanziamento regionale
per l'integrazione oraria qualora non l'abbiano già
riconosciuta.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
Riferimenti
XV Legislatura
Numero 382
del 11.03.09
Gruppo Parlamentare
PDL
Iniziativa
Parlamentare
Firmatari
Vinciullo Vincenzo (PDL).
• Gennuso Giuseppe (MPA).
• Pogliese Salvatore (PDL).
• Aricò Alessandro (PDL).
• Caputo Salvino (PDL).
• Falcone Marco (PDL).
• Marrocco Livio (PDL).
• Bosco Antonino (PDL).
• Limoli Giuseppe (PDL).
• Corona Roberto (PDL).
• Currenti Carmelo (PDL).
• Torregrossa Raimondo (PDL).
• Campagna Alberto (PDL).
• Cordaro Salvatore (UDC).
• Scilla Antonino (PDL).
• D'Asero Antonino (PDL).
• Formica Santi (PDL).
• Buzzanca Giuseppe (PDL).
• Cristaudo Giovanni (PDL).
• Mancuso Fabio Maria (PDL).
• Cascio Salvatore (UDC).
• Ragusa Orazio (UDC).
• Marinese Ignazio (PDL).
• Leanza Edoardo (PDL).
• Greco Giovanni (PDL).
• Mineo Francesco (PDL).
• Caronia Maria Anna (Misto).
• Dina Antonino (UDC).
Argomenti
• Lavoro
Organo d'Esame
5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro
Allegato
Nessuno
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