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DISEGNO DI LEGGE N. 382 DEL 11-03-2009

Norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili


Norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili 382 11-03-2009 RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il disegno di legge che sottoponiamo alla Vostra attenzione mira a risolvere uno dei più annosi problemi che affliggono il mondo del lavoro pubblico e, in particolar modo quello del personale precario. Nel corso degli anni, infatti, si è andata a costruire, sulla base di disposizioni di vario genere, una massa enorme di soggetti impiegati negli enti locali con contratti a tempo determinato, costantemente prorogati, ma lasciando, sempre, gli interessati in condizioni complessivo di precarietà. La mancata stabilizzazione di questo personale, oltre a costituire una oggettiva condizione di costante incertezza per il loro futuro, ha determinato tutta una serie di conseguenze negative per gli interessati, a partire dalla difficoltà, ad esempio, di poter contrarre mutui di qualunque tipo con istituti di credito, a causa appunto dell'impossibilità di potere attestare la continuità della percezione di un reddito derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. D'altro canto, le note difficoltà della finanza pubblica nazionale e regionale, vistosamente accresciute negli ultimi anni, esclude al momento la possibilità economica di procedere ad una stabilizzazione del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili all'interno degli organigrammi degli enti locali in cui presta servizio. Davanti a tale situazione, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra la legittima aspettativa del personale precario di avere forme anche minime di stabilizzazione, e quella della pubblica amministrazione di non avere aggravio di spesa che non potrebbe, in questa fase congiunturale, trovare in alcun modo idonea copertura. La soluzione è stata individuata, quindi, nella trasformazione dell'attuale contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, seguendo gli indirizzi dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che conseguentemente all'articolo 2, autorizza l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ad istituire, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, un ruolo ad esaurimento dei soggetti impegnati nei programmi di attività socialmente utili, già finanziati con oneri a carico della bilancia regionale e, percentualmente, di quello dell'ente locale a cui sono assegnati. L'articolo 3 prevede che gli enti locali che hanno vuoti in organico devono procedere alla loro copertura attingendo il personale del ruolo ad esaurimento istituito con l'articolo 2 della presente proposta di legge, ovviamente ricorrendo ad apposite procedure selettive. Con l'articolo 4 viene stabilito che l'attuale spesa erogata dalla Regione e dagli enti locali interessati, destinata al rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili, debba costituire una dote finanziaria personale di ciascun lavoratore in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, e quindi le risorse economiche relative, debbano restare allocate, con le rispettive percentuali di cofinanziamento, nel bilancio regionale ed in quello degli enti locali interessati. L'articolo 5 stabilisce che con decorrenza 1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, è autorizzato ad adeguare il finanziamento regionale relativo al personale impegnato in programmi di attività socialmente utili ai valori ISTAT. Infine con l'articolo 6 si prevede che, in conseguenza dell'adeguamento ISTAT del contributo regionale, gli enti locali sono tenuti ad utilizzare le somme erogate a completamento delle retribuzioni del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili, per provvedere alla integrazione oraria del personale stesso, qualora gli stessi enti, non l'abbiano già riconosciuta. Data l'importanza delle disposizioni proposte e l'interesse degli aventi diritto ad ottenere nei tempi più brevi possibili la tanto sospirata stabilizzazione, si sollecita l'urgente esame e la veloce approvazione del presente disegno di legge. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. 1. Il contratto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Art. 2. 1. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad istituire, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, un ruolo ad esaurimento dei soggetti impegnati in programmi di attività socialmente utili, già finanziati in percentuale con oneri a carico del bilancio regionale e di quello dell'ente locale a cui sono assegnati. Art. 3. 1. Gli enti locali che hanno vuoti in organico devono attingere al ruolo di cui all'articolo 2 attraverso il ricorso a procedure selettive. Art. 4. 1. Le risorse economiche di cui all'articolo 2, destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta, costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato e quindi rimangono allocati con le rispettive percentuali di cofinanziamento sul bilancio regionale e su quello dell'ente locale. Art. 5. 1. Con decorrenza dall'1 gennaio 2010 l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad adeguare il finanziamento regionale, di cui al comma precedente, ai valori ISTAT. Art. 6. 1. Per effetto della disposizione di cui all'articolo 5 gli enti locali sono tenuti ad utilizzare le somme erogate ad adeguamento del cofinanziamento regionale per l'integrazione oraria qualora non l'abbiano già riconosciuta. Art. 7. Disposizioni finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Riferimenti XV Legislatura Numero 382 del 11.03.09 Gruppo Parlamentare PDL Iniziativa Parlamentare Firmatari Vinciullo Vincenzo (PDL). • Gennuso Giuseppe (MPA). • Pogliese Salvatore (PDL). • Aricò Alessandro (PDL). • Caputo Salvino (PDL). • Falcone Marco (PDL). • Marrocco Livio (PDL). • Bosco Antonino (PDL). • Limoli Giuseppe (PDL). • Corona Roberto (PDL). • Currenti Carmelo (PDL). • Torregrossa Raimondo (PDL). • Campagna Alberto (PDL). • Cordaro Salvatore (UDC). • Scilla Antonino (PDL). • D'Asero Antonino (PDL). • Formica Santi (PDL). • Buzzanca Giuseppe (PDL). • Cristaudo Giovanni (PDL). • Mancuso Fabio Maria (PDL). • Cascio Salvatore (UDC). • Ragusa Orazio (UDC). • Marinese Ignazio (PDL). • Leanza Edoardo (PDL). • Greco Giovanni (PDL). • Mineo Francesco (PDL). • Caronia Maria Anna (Misto). • Dina Antonino (UDC). Argomenti • Lavoro Organo d'Esame 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro Allegato Nessuno


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