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CIRCOLARE N. 93/2009/AG-V
OGGETTO: Articolo 2 legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 – Contributo per contratti di
diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85 e s.m.i.
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
_______________
Prot. n. 811 /Serv. V lì, 3 aprile 2009
OGGETTO: Articolo 2 legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 – Contributo per contratti di
diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85 e s.m.i.
CIRCOLARE N. 93/2009/AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori stabilizzati con contratto di
diritto privato ex legge regionale n. 16/2006
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’On. le Assessore regionale del Lavoro - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la
formazione professionale
L O R O S E D I
L’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ha inserito, dopo il comma 3
dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 il comma 3-bis che così statuisce “I
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono
stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai
sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le
Organizzazioni sindacali.”.
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