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DISEGNO DI LEGGE N. 434 del 07 05 2009
Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato o impegnato in attività socialmente utili
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
una Regione che vuole investire sul proprio futuro, non può
non investire su una potenziale e concreta risorsa umana, quale è
il personale precario di cui alla legge regionale 85/95, che ha
maturato competenze e professionalità in 20 anni di servizio
prestato nelle varie Amministrazioni Locali, Provinciali,
Regionali, Enti e Istituti pubblici comunque denominati,
sottoposti a controllo tutela e vigilanza dell'Amministrazione
regionale.
È questo l'obiettivo primario della proposta di legge, che si
propone di non incidere nella già difficile situazione finanziaria
della regione Siciliana e degli Enti interessati e nel contempo
giungere a una stabilizzazione definitiva dei precari, attraverso
una rimodulazione della spesa e un miglior impiego delle risorse
economiche e umane disponibili. Si ritiene utile ricordare che il
precariato siciliano è prevalentemente composto da lavoratori
cosiddetti ''articolisti'' (circa 18.000) di questi circa 13.000
in servizio con contratto a termine negli enti locali.
Conseguenzialmente a ciò, si ritiene indispensabile procedere
da questi per attuare misure di fuoriuscita reali e definitive nel
tempo, riconoscendo loro, dignità di lavoratore, ad una parte di
essi ancora negata, compiendo un sacrificio economico che abbia
come fine la creazione di economie nel tempo, attraverso un
corretto utilizzo delle risorse che trovano riscontro in una
maggiore produttività e qualità dei servizi resi alla
collettività.
Questo è un tema che la Regione Siciliana assume come
prioritario, sulla scorta delle ultime disposizioni legislative
nazionali e, in particolare, sulla scorta della legge 6 agosto
2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni e delle
disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 2007, 2008 e 2009,
che è opportuno anticipare con provvedimenti di natura legislativa
proprie di questa Assemblea Regionale Siciliana, consentendo di
soddisfare più efficacemente gli enti nel dotarsi in futuro di
piani organici e di personale effettivamente in grado di
affrontare con capacità e sicurezza con i propri mezzi le sfide di
un mondo in continua trasformazione, sia per realizzare il loro
stabile inserimento nel mondo del lavoro, pertanto l'adozione di
questa nuova normativa consentirebbe di soddisfare più
efficacemente queste esigenze.
Il valore innovativo di questo disegno di legge è costituito
dal delinearsi di una soluzione nuova e di forte impatto , volta
a coniugare le primarie esigenze del personale interessato con
quelle di contenere l'impegno economico degli Enti.
Il principio economico cardine del disegno di legge si
sviluppa attraverso un percorso articolato che mira ad una
gestione più oculata e proficua del personale in forza, da
impegnare per il mantenimento la crescita e l'attivazione di nuovi
servizi o per dotare di un organico proprio gli Enti di nuova
costituzione , nati da consorzi , unioni di comuni o altro.
E' altresì ambizione della proposta di legge ,sanare
un'evidente sperequazione di trattamento tra il periodo prestato
in lavori socialmente utili e quello nei progetti di utilità
collettiva istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 67
del 1988 che non prevedeva il riconoscimento del periodo di
utilizzazione del lavoratore ai fini pensionistici .
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Finalità e soggetti beneficiari
1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei
principi sanciti dalla Costituzione, il diritto al lavoro e nel
rispetto della vigente normativa statale e comunitaria promuove e
sostiene con misure concorrenti straordinarie, l'attivazione di
politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva
per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei:
a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre
1995 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, precedentemente
inseriti nelle graduatorie provinciali istituite con decreto
assessoriale del 3 ottobre 1997, n. 744, e in atto avviati con
contratto a termine;
b) soggetti diversi da quelli individuati alla precedente
lettera a) destinatari del regime transitorio dei lavori
socialmente utili così come definito dall'articolo 4 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Art. 2.
Credito formativo
1. Al personale dipendente, di cui alla legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, in
servizio presso le aziende ed enti pubblici dipendenti
dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, gli
enti territoriali o istituzionali nonché gli enti ed aziende da
questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, con contratto
di diritto privato stipulato ai sensi delle normative regionali
vigenti in materia, che alla data del 31 dicembre 2007 ha maturato
il requisito di tre anni d'anzianità o lo conseguirà a seguito di
contratto stipulato antecedente alla medesima data, è riconosciuto
un credito formativo per la professionalità acquisita; lo stesso
costituisce titolo d'idoneità per assunzioni a tempo indeterminato
operate dagli enti di cui sopra e per le medesime categorie, già
contrattualizzate a tempo determinato.
Art. 3.
Contratti a tempo indeterminato
1. Al fine di non realizzare nuove condizioni di precariato e
nell'intento di recuperare e valorizzare le acquisite competenze e
capacità tecniche e professionali , le Amministrazioni o Enti
presso cui i soggetti beneficiari individuati al precedente art.
1 comma 1 lett. a), hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a
tempo determinato procedono alla trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti medesimi , adottando entro il termine
di giorni 60 dalla data di approvazione della presente legge
apposito atto deliberativo.
2. Per gli enti che prioritariamente provvedono o hanno
provveduto alla trasformazione dei contratti stipulati con i
soggetti beneficiari individuati all'articolo 1, comma 1, lettera
a), secondo le forme e tipologie contrattuali prese a riferimento
quale misura di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente
utili, da tempo determinato a tempo indeterminato, per i dieci
anni successivi alla trasformazione, rimangono immutate le
condizioni e le percentuali del contributo erogato.
3. Nei confronti degli enti che non provvedono
prioritariamente alla trasformazione dei contratti dei soggetti
beneficiari individuati al precedente art. 1 comma 1 lett. a) da
tempo determinato a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno
2010 e secondo le tipologie di contratto prese a riferimento
trovano applicazione le seguenti penalità:
a) le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma
3, della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 sono ridotte di
dieci punti l'anno;
b) le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
regionale 31 dicembre 2007 n. 27, non trovano applicazione .
4. L'Amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo
e vigilanza da questa dipendenti, entro il termine di giorni 60
dalla data di entrata in vigore della presente legge, rendono
pubblico, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
l'elenco dei posti vacanti nei propri organici per le varie
categorie, tenendo conto dei posti per i quali, alla data di
entrata in vigore della stessa sono state attivate procedure
concorsuali, comunicandolo contestualmente alla Presidenza della
Regione che curerà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
5. I soggetti beneficiari individuati all'articolo 1, comma 1,
lettera a), che hanno ottenuto la trasformazione del contratto a
tempo indeterminato, trovano collocazione nei ruoli
dell'amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di
lavoro a tempo determinato, secondo la categoria professionale di
appartenenza, tenuto conto dell'anzianità di servizio prestato.
6. I soggetti beneficiari di cui al precedente comma 6 , che
per mancanza di posti ad essi attribuibili non siano stati immessi
nei ruoli , sono collocati in sopranumero nei ruoli organici del
personale di pari categoria nell'amministrazione presso cui hanno
prestato servizio con contratto a termine .
7. Il Presidente della Regione o i componenti la Giunta
regionale sono autorizzati a promuovere le opportune iniziative ed
intese con i competenti organi dell'amministrazione centrale dello
Stato al fine di ampliare la platea di posti disponibili , utili a
riscontrare la collocazione del personale risultato idoneo e
collocato in sopranumero.
Art. 4.
Procedure per l'individuazione dell'ente titolare del
rapporto di lavoro
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per il
tramite dei propri uffici periferici, entro il termine di giorni
sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, accerta e
dispone previa istanza individuale, presentata dal personale in
servizio con contratto di diritto privato stipulato ai sensi delle
normative regionali vigenti in materia, che ha prestato servizio
per almeno 120 giorni alla data di approvazione della presente
legge, attraverso l'istituto del comando, del distacco o altra
forma convenzionale, presso un Ente diverso da quello titolare del
rapporto istaurato, la costituzione del rapporto di lavoro in
essere con l'Ente che di fatto riscontra la prestazione
lavorativa.
Art. 5.
Fondo unico turnover
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le aziende ed
enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque
da essa vigilati, gli enti territoriali o istituzionali nonché
gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a
vigilanza, possono istituire nei rispettivi bilanci un fondo unico
per il turnover, da destinare al finanziamento degli interventi
normativi emanati o emanandi a favore del personale in servizio
con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo
4 della legge 16 aprile 2006, n. 16 e dell'articolo 25 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 .
2. La costituzione economica del fondo di cui al comma 1 è
così operata:
a) trasferimenti somme da parte della Regione o altri Enti
pubblici;
b) trasferimenti somme, annualmente riscontrate quali economie
ottenute a seguito di processi di pensionamento, decessi,
risoluzioni di contratti, mobilità del personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato .
Art. 6.
Autorizzazione riduzione attività lavorativa
1. Gli Enti che utilizzano personale con contratto a tempo
determinato di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16
possono autorizzare la riduzione a 18 ore dell'orario di lavoro
per consentire l'esercizio di altre attività lavorative part-time
o l'esercizio delle attività libero professionali, sempre che tale
disposizione sia prevista per il personale di ruolo nel comparto
interessato.
Art. 7.
Interpretazione autentica dell'articolo 76
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17
1. L'applicazione di cui all'articolo 76 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17 è da intendersi a partire dalla
pubblicazione della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
Art. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2008,
n. 25
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole 3 bis. I comuni sopprimere le parole con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti ;
b) dopo le parole non inferiore a 18 ore, sostituire le
parole previo accordo con le parole previa informativa alle ;
c) alla fine del comma, inserire il seguente comma:
1 BIS. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione solo nei confronti dei soggetti in atto impegnati in
attività socialmente utili, quale misura di fuoriuscita .
Art. 9.
Concorsi pubblici e assunzioni. Proroga di termini
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 aprile
2006, n. 16, le parole 31 dicembre 2007 sono sostituite con le
parole 31 dicembre 2012 .
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 16, trovano applicazione fino al 31 dicembre
2012 e vengono estese anche nei confronti dei lavoratori assunti
con contratti a termine a seguito di processi di stabilizzazione
in forza della normativa vigente in materia di lavori ed attività
socialmente utili.
3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2
dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dal
comma 41 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2012.
4. Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed
integrazioni, deve intendersi concesso a titolo di premialità agli
enti utilizzatori che favoriscono la fuoriuscita dei lavoratori
dal bacino dei lavori socialmente utili, anche presso enti
diversi, attraverso le misure di stabilizzazione previste dalla
vigente normativa e permane in capo agli enti utilizzatori
ancorché la misura di stabilizzazione viene a cessare per
qualunque causa.
5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 2000, n.
24, le parole 60 milioni di lire sono sostituite con le parole
30 mila euro e le parole lire 1.300.000 sono sostituite con le
parole euro 670,00 lorde .
Art. 10.
Contribuzione pregressa
1. Ai soggetti che hanno prestato attività nei progetti di
utilità collettiva, istituiti ai sensi dell'articolo 23 della
legge 67/1988, è estesa la contribuzione figurativa ai fini
pensionistici per il periodo dell'attività di lavoro prestato
nell'ambito dei medesimi progetti di utilità collettiva.
Art. 11.
Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente
utili
1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,
nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo unico per il
precariato, è autorizzato a finanziare contratti quinquennali di
diritto privato previsti dalla normativa regionale vigente, nel
rispetto dei titoli di studio di prima assegnazione ai progetti di
attività socialmente utili.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego
con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2009, dispone
ulteriori percorsi di stabilizzazioni, utili a definire la
fuoriuscita dal bacino delle attività socialmente utili dei
soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 12.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
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