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Circolare 26 maggio 2009, n. 95
Attività socialmente utili - Articolo 2, comma 5, legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 - Direttive attuative
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
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Prot. n. 1159/Serv. V lì, 26 maggio 2009
OGGETTO: Attività socialmente utili – Articolo 2, comma 5, legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4
– Direttive attuative.
CIRCOLARE N. 95/2009/AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la
formazione professionale
L O R O S E D I
L’articolo 2, comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, dispone che “In caso di
crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di
lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso
soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il
precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici
previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita
concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure
di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.”.
Si ritiene necessario – pur non presentando la predetta norma difficoltà attuative –
impartire istruzioni e chiarimenti applicativi a seguito di alcune richieste avanzate.
Preliminarmente va specificato che la fattispecie è limitata:
a) ai lavoratori, già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e stabilizzati – in
forza della disciplina vigente in materia di attività socialmente utili – presso soggetti privati;
b) alla sussistenza di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei
livelli occupazionali.
Tali condizioni vanno attestate dall’Ufficio provinciale del lavoro, in sede di verbale di
concertazione di cui all’ultimo periodo della norma in parola, per cui si raccomanda la puntuale
verifica della sussistenza dei requisiti, e la solerte vigilanza al fine di scongiurare un’attuazione non
corretta della norma.
Questo Assessorato potrà erogare, nei limiti di disponibilità delle risorse assegnate al fondo
unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i
benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili. Al riguardo va chiarito che il legislatore con la locuzione
riferita non ha posto limitazioni sulla tipologia di nuova stabilizzazione, che può essere, pertanto
differente rispetto a quella precedentemente operata.
Relativamente alla concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente
interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori, va
precisato che l’ente interessato va individuato, in prima battuta, nel soggetto che – già utilizzatore
dei lavoratori interessati nelle attività socialmente utili – abbia proceduto alla stabilizzazione presso
soggetti privati. Pur tuttavia la disposizione de qua consente che altre pubbliche amministrazioni
possano richiedere la nuova stabilizzazione.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina
“L’Agenzia Informa”.
L’ASSESSORE
(On. Avv. Carmelo Incardona)
IL DIRIGENTE GENERALE
Lo Nigro
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