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LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17. art 74 e 75

LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005. art 74 e art 75


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005. Art. 74. Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore 1. Ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore in ASU, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati nell'ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mantengono la priorità rispetto ai lavoratori di cui al comma 1. Art. 75. Prosecuzione attività socialmente utili 1. Al fine di assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.


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