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LEGGE 1 febbraio 2006, n. 4.
Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 4.
Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole ''31 dicembre 2005'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2008''.
2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:
a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3. Il comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si interpreta nel senso che il personale interessato deve essere utilizzato per tutto l'anno solare.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.000 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147308, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.950 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
6. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali, per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 in 2.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
8. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro il 31 dicembre 2001 può essere trasferito, su istanza dell'interessato, ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di appartenenza ed assenso dell'ente ricevente, nel rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal Piano di organizzazione variabile (POV).
Art. 2.
Garanzie occupazionali
1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25 marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale ''Assistenza tecnica e azioni di sistema'' (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.
4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9 octies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella ''B''.
Art. 4.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONTINI
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione SCOMA
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 1 e 6:
L'art. 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.'' Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
''Consorzi di bonifica. - 1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, e le seguenti garanzie occupazionali:
a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
5. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettere g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, si provvede con le disponibilità dell' U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514.
7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
''6-ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.''.
8. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole ''in servizio'' sono aggiunte le parole ''o in quiescenza''.
9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004.''''.
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante ''Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.'', così dispone:
''1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.''.
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005'', così dispone:
''Personale in servizio presso i consorzi di bonifica. - 1. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il personale in atto in servizio, nonché il personale di cui all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, chiamati nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti predetti anche mediante copertura dei posti previsti nei P.O.V.
2. Al personale di cui al comma 1 viene estesa la previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.''''.
Nota all'art. 1, comma 6:
La Tabella A allegata alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante ''Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.'' è la seguente:
Gli impianti, le strutture e il personale del consorzio di secondo grado di Enna sono accorpati al consorzio n. 6.
Note all'art. 2, comma 2:
- L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante ''Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.'', così dispone:
''Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. - 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo.
2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.''.''.
- L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 recante ''Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.'', così dispone:
''Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge ''finanziaria'' con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge ''finanziaria'' non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge ''finanziaria'' è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.''.
Note all'art. 2, comma 3:
Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante ''Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.'' così, rispettivamente, dispongono:
''Art. 11 - Progetti di utilità collettiva: aree di intervento. - 1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:
a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;
e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro);
f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
i) assistenza sociale, animazione socio-culturale;
l) interventi a favore degli immigrati;
m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;
n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
p) servizi turistici.''.
''Art. 12 - Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. - 1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a) le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b) le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c) le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5. Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6. Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7. Nel caso di comuni già dichiarati dissestati il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8. I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.
9. L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.''.
Note all'art. 2, comma 4:
Gli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.'' così, rispettivamente, dispongono:
''Art. 74 - Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore. - 1. Ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore in ASU, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati nell'ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mantengono la priorità rispetto ai lavoratori di cui al comma 1.''.
''Art. 75 - Prosecuzione attività socialmente utili. - 1. Al fine di assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.''.
- L'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante ''Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196'', così dispone:
''Disciplina dell'utilizzo nelle attività. - 1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4. L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.
11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
15. (...).
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
17. L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.''.
Nota all'art. 2, comma 5:
L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante ''Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.'', così dispone:
''Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.''.
Note all'art. 2, comma 6:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, vedi nota all'art. 2, comma 4.
- L'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante ''Norme in materia di promozione dell'occupazione.'', così dispone:
''Tirocini formativi e di orientamento. - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.''.
- L'art. 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.'', così dispone:
''Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. - 1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.''.
- L'art. 9 octies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, recante ''Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale'', così dispone:
''Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. - 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
''I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.''.
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
''L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.''.
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.''.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 1095
''Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato''.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione ''Bilancio'' (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio III nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 346 del 10 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.265)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore MELANIA LA COGNATA, redattore
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti
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