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EGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30
LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30
G.U.R.S. 11 agosto 1997, n. 43
Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie.
LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30
G.U.R.S. 11 agosto 1997, n. 43
Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie.
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 4/2003)
(vedi testo storico)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Misure di politiche attive del lavoro, norme in materia di occupazione e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (1) (2)
Nota
(1) Per effetto dell'art. 9, comma 3, della L.R. 24/2000 ''le disposizioni di cui al Titolo I° '' della presente legge ''si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge''.
(2) Le disposizioni di questo Titolo I e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì al Centro Paolo Borsellino di Palermo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2001.
Art. 1
Soggetti destinatari degli interventi
1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono:
a) apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27; (1)
c) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni;
d) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro;
e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
f) lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi; (2)
g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
Nota
(1) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 18/99 e dall'art. 16, comma 1, lett. a), della L.R. 9/2002.
(2) L'art. 6 della L.R. 17/2001 estende i benefici della presente legge ai ''lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale'' comprendendo tale categoria di lavoratori tra quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del presente Titolo I°.
Il medesimo art. 6 della L.R. 17/2001 prevede altresì che ''i predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'Istituto previdenziale''.
Art. 2
Contributo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro nelle misure di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per:
a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni e di persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
c) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
d) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi;
e) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
f) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735. (1)
Nota
(1) Comma modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 18/99.
Art. 3
Individuazione dei datori di lavoro
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
d) ogni altra categoria di datori di lavoro. (1)
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Siciliana.
Nota
(1) Lettera introdotta dall'art. 9, comma 4, della L.R. 24/2000.
Art. 4
Requisiti del datore di lavoro
1. Le imprese di cui all'articolo precedente possono beneficiare delle provvidenze di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Per le finalità del presente titolo nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'art. 3 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni.
3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto. (1)
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.
Nota
(1) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 9/2002.
Art. 5
Autorizzazione allo sgravio contributivo (1)
1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. --------------- (comma abrogato) (2)
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2002:
''9. Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa facoltà di presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al comma 7, istanza all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per usufruire delle provvidenze del presente articolo, previa rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni''.
(2) Comma prima modificato dall'art. 48, comma 1, lett. C) della L.R. 10/99 e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 24/2000.
Art. 6
Incentivi per l'assunzione di apprendisti (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono a tempo indeterminato soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 (apprendisti qualificati di cui all'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 18/99:
''ART. 7 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).''
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 11, 12 e 13 della L.R. 9/2002:
''11. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 2002/2004 la spesa di euro 37.702 migliaia per ciascun anno.
12. All'onere di cui al comma 11 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1008).
13. Per il biennio 2003/2004 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1008''.
Art. 7
Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, lettera b) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (2)
1 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; (3)
1 ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa; (3)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 18/99:
''ART. 7 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).''
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2002:
''9. Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa facoltà di presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al comma 7, istanza all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per usufruire delle provvidenze del presente articolo, previa rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni''.
(2) Comma integrato dall'art. 48, comma 1, lett. a) della L.R. 10/99.
(3) Comma introdotto dall'art. 48, comma 1, lett. b) della L.R. 10/99.
Art. 8
Incentivi per le assunzioni
con contratto di formazione e lavoro (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che trasformano a tempo indeterminato contratti con soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 (soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 18/99:
''ART. 7 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).''
Art. 9
Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 per l'assunzione di soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione. (2)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 18/99:
''ART. 7 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).''
(2) Comma modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 18/99.
Art. 10
Incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 1 (lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione. (2)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 18/99:
''ART. 7 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).''
(2) Comma modificato dall'art. 8, comma 4, della L.R. 18/99.
Art. 11
Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Nota
(1) Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 18/99:
''ART. 7 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).''
Art. 12
Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608
(abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), della L.R. 9/2002)
Art. 13
Integrazione del contributo dello Stato
1. Gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 per i periodi non previsti negli stessi articoli ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza pari al totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista o è prevista in parte la copertura statale.
Art. 14
Divieto di cumulo
1. I benefici di cui al presente titolo non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione.
2. Si applica quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (1)
Nota
(1) Comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 2/2001.
Art. 15
Modalità di erogazione del contributo
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro previa presentazione della denuncia semestrale delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri. (1)
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti. (2) (3)
5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici. (4)
Nota
(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L.R. 2/2001.
(2) Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 3/98.
(3) Per le finalità di questo comma l'art. 6, comma 1, della L.R. 18/99 autorizza, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.500 milioni e successivamente l'art. 9, comma 1, della L.R. 9/2002 autorizza, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaiadi euro.
(4) Comma introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. d), della L.R. 9/2002.
Art. 15-bis (1)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale l'emigrazione, previa intesa con gli istituti previdenziali, secondo le modalità previste all'articolo 15 e con i limiti di cui all'articolo 18, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro agli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
Nota
(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 4/99.
Art. 15-ter (1)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se successiva.
Nota
(1) Articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c), della l.t. 2/2001.
Art. 16
Controlli e accertamenti
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dal presente titolo per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali e assistenziali.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 15, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 nonché dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituiti tra le parti in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro, attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Art. 17
Campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.
Art. 18
Controlli e sanzioni
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non ammetterà al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, dovrà restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione. (1)
Nota
(1) Comma introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. e), della L.R. 9/2002.
Art. 19
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nel territorio della Regione Siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i progetti di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere promossi, redatti e realizzati anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), della presente legge. In tali casi è consentita la richiesta nominativa per l'assegnazione ai progetti;
b) ai giovani impegnati nei progetti è erogata una indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale indennità viene corrisposta dal soggetto attivatore del progetto, fermo restando che la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.
2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
3. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano l'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 20.000 milioni, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33724.
5. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 sul capitolo 33724, relativo alle finalità di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, possono essere reiscritte su richiesta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da produrre entro il 31 marzo 1998, e riassegnate al medesimo capitolo di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 20
Norme transitorie
1. Le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro efficacia il 1° gennaio 1999.
2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709).
Art. 21
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
1. L'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:
''1. Sono ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 5 tutte le forme di lavoro autonomo esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comprese le attività comportanti l'esercizio di arti e professioni e ad esclusione delle attività imprenditoriali''.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono soppresse le parole da ''misure'' a ''associata''.
3. All'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono soppresse le parole ''misure elevabili rispettivamente al 60 per cento e a 150 milioni per attività espletate in forma associata e'', nonché le parole ''misure elevabili al 50 per cento e a lire 80 milioni per attività espletate in forma associata''.
4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo:
''La predetta convenzione può essere stipulata in alternativa con altro soggetto di comprovata esperienza e capacità tecnica nella promozione di impresa''.
5. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dopo le parole ''tempo parziale'' sono aggiunte le parole ''ivi compresi gli oneri sociali''.
Art. 22
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Art. 23
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Art. 24
Comitato di valutazione
1. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito Comitato composto da non più di sette esperti esterni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvederà in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e con i fondi destinati al finanziamento dei progetti.
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.
Art. 25
Cofinanziamento di misure di politiche attive del lavoro
1. Per i fini di cui al presente titolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva del lavoro con le risorse del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Siciliana.
Art. 26
Riorganizzazione di uffici dell'Amministrazione del Lavoro
1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente titolo, il ''Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili'' di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è trasformato nel ''Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro''. (1)
2. Per i fini di cui al comma 1 il ''Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro'' si avvale anche di personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
3. Le unità di personale, individuate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione presso il su citato ''Coordinamento'' dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore regionale delle misure di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici ove prestano servizio.
4. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è sostituito dal seguente:
''Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, ;n. 10 nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia.'' (2)
Nota
(1) Per effetto dell'art. 14, comma 3, della L.R. 24/2000 il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui al comma annotato, viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale (tabella A allegata alla L.R. 10/2000).
(2) Comma modificato dall'art. 14, comma 4, della L.R. 24/2000.
Art. 27
Supporto agli uffici dell'Assessorato regionale del lavoro e rilevazione di dati
1. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
2. All'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, sostituire le parole ''dei rappresentanti degli altri soci previsti dallo statuto dei centri'' con le parole ''dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei Centri in numero non superiore a tre.''
3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
Art. 28
Consulenti e consiglieri di parità (1) (2) (3)
1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile.
Nota
(1) Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 18/99.
(2) Per effetto del secondo comma dell'art. 18 della L.R. 18/99, ''le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.''
(3) In materia di indennità di funzione dei consiglieri di parità vedi art. 12 della L.R. 9/2002.
Art. 29
Conferenza annuale per l'occupazione
1. Al fine di realizzare il ruolo di indirizzo, programmazione e controllo delle politiche del lavoro nonché di favorire l'integrazione di tali politiche con gli interventi di formazione professionale è istituita la Conferenza regionale per l'occupazione.
2. La Conferenza regionale per l'occupazione è convocata, almeno una volta l'anno, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
Art. 30
Società miste
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 21, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, trovano applicazione nel territorio della Regione Siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:
''Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste con le modalità di cui al successivo comma 2 a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti, nella misura del 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati e nella misura del 20 per cento da altri soggetti. La partecipazione alle predette società miste è comunque consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. Con le predette società cooperative, nelle more della costituzione ed attivazione della società mista, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norma di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a 24 mesi''.
2. I soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 possono promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società miste di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il capitale delle società è stabilito in misura non inferiore a quello determinato dal codice civile.
Titolo II
Norme in materia di attività produttive
Art. 31
Regolarizzazione imprese artigiane
1. Per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, alle imprese artigiane è consentito di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni eventualmente loro contestate per violazione delle disposizioni suddette entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.
Art. 32
Certificazione contributiva imprese artigiane
1. Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, in sostituzione del documento previsto nella lettera a) dell'articolo 30 della stessa legge l'impresa artigiana dovrà produrre apposita attestazione rilasciata dall'INPS dalla quale si evinca che la stessa impresa è in regola con gli adempimenti contributivi relativi agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi.
Art. 33
Consorzi di sviluppo industriale
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990 e 1991 assegnati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia (A.S.I.) e non utilizzati dagli stessi entro il 30 ottobre 1997, saranno destinati dall'Assessore regionale per l'industria, entro il termine previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, per le medesime finalità dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, sempre che le opere risultino inserite nei programmi triennali dei Consorzi.
Art. 34
Modifica della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68
1. L'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 è così sostituito:
''1. Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40 per cento del credito consolidato.
2. La garanzia non si attiva in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.
3. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione della garanzia.
4. Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze al quale dovranno essere inviate le relative richieste''.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, già perfezionate dalle banche prima dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni. Al relativo onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1997 con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. (1)
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 la somma di lire 20.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
4. In relazione a quanto disposto nel comma 3, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
Assessorato regionale Agricoltura e foreste
Capitolo 55945: spese per la realizzazione di lotti funzionali della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+ 20.000 milioni).
Assessorato regionale Bilancio e finanze
Capitolo 60795: fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, etc... (Interventi dello Stato) (- 20.000 milioni).
Nota
(1) Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 39/97.
Art. 35
Insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali e dai contratti d'area (1)
1. Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6.
2. La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente.
Nota
(1) In ordine agli insediamenti previsti nell'articolo annotato, vedi le disposizioni contenute nell'art. 89 della L.R. 6/2001.
Art. 36
Urbanizzazione aree artigianali
1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali. (1)
2. ---------------------- (comma abrogato) (2)
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente.
Nota
(1) Per effetto dell'art. 7, comma 3, della L.R. 46/97, ''L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere i contributi previsti ai commi 1 e 2 ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.''
(2) Comma integrato dall'art. 49, comma 15, della L.R. 10/99 e successivamente abrogato dall'art. 139, comma 15, della L.R. 4/2003.
Titolo III
Norme in materia di sanità
Art. 37
Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41
1. I contributi e le sovvenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati in favore delle associazioni donatori volontari di sangue, ad integrazione delle somme corrisposte per la cessione di unità di sangue, al fine di agevolare la promozione e la raccolta del sangue umano e di sostenere l'attività complessiva delle predette associazioni operanti nel territorio regionale.
Art. 38
Variazione di destinazione di somme assegnate alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle Università
1. Il termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e successive modifiche, è prorogato al 31 dicembre 1997. (1)
2. Entro tale termine, fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relative agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei Policlinici universitari sono autorizzati ad utilizzare le somme originariamente assegnate, ivi comprese le economie di gara eventualmente verificatesi, per nuove o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico o edilizio.
Nota
(1) Per effetto dell'art. 3 della L.R. 3/98 il termine di cui all'art. 12 della L.R. 25/96 e successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 1998.
Per effetto dell'art. 6 della L.R. 15/99 il termine di cui sopra è prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 39
Rete per l'emergenza
1. Fino al 31 dicembre 2000 (1) la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del DPR 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.
2. La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, potrà prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per le finalità ivi previste.
3. Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, è fissato al 30 giugno 1998.
Nota
(1) Per effetto dell'art. 11, comma 1, della L.R. 36/2000 il termine di cui sopra è prorogato al 31 dicembre 2003.
Per effetto dell'art. 109 della L.R. 4/2003 il termine di cui sopra è prorogato al 31 dicembre 2004.
Art. 40
Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso
1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere direttamente ai soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 quanto dagli stessi vantato a titolo di retribuzione nei confronti delle società che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, in favore dell'Amministrazione regionale, i servizi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, che graveranno sul capitolo 42730 del bilancio della Regione, nel limite di lire 1.000 milioni, si fa fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle società citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtù di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
3. L'erogazione delle somme in favore dei soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è subordinata a dichiarazione di consenso e ad attestazione di conformità, relativamente all'ammontare, da parte delle società dalle quali gli stessi dipendono o dalle quali siano stati dipendenti. Le relative somme saranno erogate a decurtazione di quanto spettante alle predette società in forza del citato provvedimento di riconoscimento di debito.
Titolo IV
Disposizioni varie
Art. 41
Assunzioni temporanee presso gli Enti locali. Priorità (1)
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli Enti locali da utilizzare per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorità, qualora espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente, della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza del lavoratore.
Nota
(1) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2002.
Art. 42
Personale straordinario dei consorzi autostradali
1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, a procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia.
Art. 43
Personale dei consorzi agrari (1) (2)
(abrogato dall'art. 3 della L.R. 21/2002)
Nota
(1) Vedi art. 59 della L.R. 10/99.
(2) Vedi artt. 1 e 2 della L.R. 21/2002 per quanto riguarda il personale dei consorzi agrari previsto dall'art. 43, oggi abrogato, che non ha raggiunto i requisiti anagrafico contributivi minimi per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anzianità.
Art. 44
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 31
1. All'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 31, sostituire le parole da ''per realizzare'' fino alla fine con le parole ''per la sistemazione, la ristrutturazione e il restauro degli edifici di proprietà del Centro''.
Art. 45
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dopo le parole ''da tali Enti'' aggiungere ''nonché per gli altri fini istituzionali degli Enti stessi''.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli Enti stessi.
Art. 46
Incremento delle somme stanziate sul capitolo 32002
1. Il capitolo 32002 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 5.000 milioni, al cui onere si fa fronte con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 (cap. 73752).
Art. 47
Nuove competenze delle Ragioneria centrali
1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 48
Mutui edilizia abitativa per gli emigrati
1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziati 1997, 1998 e 1999.
Art. 49
Soppressione del Comitato tecnico alberghiero
1. Il Comitato tecnico alberghiero di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche è soppresso.
2. ------------------- (comma soppresso) (1)
Nota
(1) Comma soppresso dall'art. 13 della L.R. 40/97.
Art. 50
Controllo comunitario
1. I singoli aiuti previsti dalla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea.
Art. 51
Norma finanziaria
1. All'onere di lire 28.900 milioni per l'esercizio 1997 derivante dalle autorizzazioni di spesa relative agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si provvede per lire 16.000 milioni con le disponibilità del capitolo 33708 e per lire 12.900 milioni con le disponibilità del capitolo 33709.
2. La restante disponibilità dei capitoli di cui al comma precedente sarà utilizzata per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 20.
3. Gli oneri di lire 59.800 milioni derivanti dai medesimi articoli e ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
4. Agli oneri ricadenti nel biennio successivo all'esercizio 1999, previsti complessivamente in lire 99.600 milioni, si provvede a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
5. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 48 e ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 lire 500 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8. In relazione a quanto disposto nel comma 7 nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
Capitolo 55945: spese per la realizzazione di lotti funzionali della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+ 500 milioni).
Assessorato regionale Bilancio e finanze
Capitolo 60795: fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, etc. (Interventi dello Stato) (- 500 milioni).
Art. 52
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 agosto 1997.
PROVENZANO
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