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CIRCOLARE N. 99 /2009 /AG-V Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13
Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 – Prosecuzione delle attività e delle
misure di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato –
Disposizioni varie – Direttive attuative e chiarimenti.
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
_______________
Prot. n. 2109/Serv. V lì, 31 dicembre 2009
OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 – Prosecuzione delle attività e delle
misure di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato –
Disposizioni varie – Direttive attuative e chiarimenti.
CIRCOLARE N. 99 /2009 /AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e
di lavoratori stabilizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’On. Assessore regionale del lavoro - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la
formazione professionale
L O R O S E D I
Con la legge regionale 31 dicembre 2009, n° 13, è stata disposta l’autorizzazione di spesa,
per l’anno 2010, per la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla
legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato.
Di concerto con il Ragioniere Generale della Regione si emanano le seguenti direttive.
Al riguardo si richiama l’attenzione degli Enti locali circa gli obblighi discendenti dal rispetto
dell’articolo 76 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Infatti, “ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è
fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.”
Tale disciplina, in riferimento agli Enti Locali della Regione Siciliana, si ritiene che debba
essere analizzata in combinato con tutta una serie di norme regionali con le quali il legislatore si è
fatto carico, negli anni, di interventi urgenti per l’occupazione attraverso, tra l’altro, l’individuazione
di misure di fuoriuscita dal bacino del precariato; non ultimo, infatti, il legislatore regionale ha
previsto nell’art. 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 13 che “ l'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, è autorizzato a disporre, per l'anno
2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività
socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere
si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il
precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.”.
In particolare si ritiene che gli enti locali, in esecuzione delle varie leggi regionali, possano
procedere all’adozione dei relativi atti che prevedono la prosecuzione dei contratti di lavoro, in atto
in essere, mantenendo inalterato il loro rapporto giuridico.
In caso di mancato rispetto delle patto di stabilità è fatto divieto agli enti locali procedere,
in ossequio a quanto previsto dal citato articolo 76, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione a qualsiasi
titolo.
Per quanto precede si ritiene che tutti gli enti locali possano procedere alle conferme dei
contratti già perfezionati di cui alla legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni
nonché dei contratti a termine previsti dalle leggi regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre
2003, n. 21.
La conferma, infatti, in assenza di diverse disposizioni normative consente la prosecuzione
della efficacia della nomina senza particolari adempimenti di natura sostanziale e/o procedimentali,
la rinnovazione invece richiede che sia attivato ex novo l’intero procedimento compresi tutti gli
adempimenti sostanziali (motivazione, criteri di scelta ed altro) previsti dalla legge. ( cfr.
deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 16/94 del 16
giugno 1994).
Agli enti locali che nell’esercizio finanziario 2009 non hanno rispettato il patto di stabilità
resta invece preclusa la possibilità di procedere alla stipula di nuovi contratti e a rinnovi di contratti
quinquennali stipulati ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, nonché ad
assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, articolo
41 e a nuovi inquadramenti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e alle
lettere d) ed e) dell’art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, in quanto “nuove assunzioni”.
In generale, pertanto, fermo restando il contenuto della presente gli Enti Locali dovranno,
scrupolosamente e di volta in volta, verificare, in concreto, se l’adozione di provvedimenti che
riguardano il personale precario riguardi “semplice prosecuzione” di rapporti giuridici già in essere
ovvero “trasformazioni” di situazioni giuridiche e/o contrattuali ivi compreso le misure di
stabilizzazione.
Premesso quanto sopra per quanto attiene la prosecuzione delle attività e delle misure di
stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato si
richiamano le disposizioni recate dalla circolare assessoriale 30 dicembre 2008, n. 91 con la quale
sono state impartite le direttive per l’anno 2009.
Inoltre, atteso che al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle istanze previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla
compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui
all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si precisa che:
1) Le istanze per il finanziamento della dote finanziaria personale di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 ai lavoratori contrattualizzati
ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e
integrazioni, potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente circolare nella pagina L’Agenzia informa del sito
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro
fermo restando che potranno essere presi in considerazione gli atti allegati a
quelle pervenute prima della predetta data.
2) Le istanze per il contributo di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, per un ulteriore
quinquennio potranno essere presentate nell’imminenza della scadenza del primo
quinquennio di attività e comunque nello stesso anno di scadenza.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
IL RAGIONIERE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Vincenzo Emanuele Lo Nigro
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