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Legge Regionale 29/12/2003 n.21
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE PER L'ANNO 2004
Titolo I
Legge Finanziaria 2004
(Legge Regionale 29/12/2003 n.21)
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE PER L'ANNO 2004
Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario, contabile ed in materia di entrate
Art. 1.
Risultati differenziali
1. Ai sensi della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da
impiegare per l'anno 2004 è determinato in termini di competenza in 32.943
migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in
termini di competenza, in 258.229 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a
legislazione vigente, per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari
a 306.611 migliaia di euro, mentre per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da
impiegare pari a 403.293 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti
massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
Art. 2.
Entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 37 dello Statuto
1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo
previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le
relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
Art. 3.
Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle
concessioni regionali
1. Le violazioni riguardanti le tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo
6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni,
commesse fino al 30 novembre 2003, possono essere definite senza irrogazione di
sanzioni e senza applicazione di interessi mediante il versamento delle stesse tasse
entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro il termine perentorio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare
o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione
che ha rilasciato l'atto di autorizzazione apposita istanza di definizione delle tasse
sulle concessioni regionali, allegando copia della ricevuta del versamento.
3. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 comporta la sospensione del
procedimento giurisdizionale, in qualunque stato o grado questo sia eventualmente
pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il
procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di
cui al comma 2 e della prova dell'avvenuta presentazione.
5. Il procedimento è sospeso per la durata di dodici mesi
dalla data di deposito.
6. Entro il termine di cui al comma 5, l'Amministrazione che ha rilasciato l'atto
di autorizzazione notifica al contribuente il provvedimento con il quale si pronuncia
in merito all'istanza di definizione e ne deposita copia in giudizio.
7. In caso di rigetto della domanda, il processo può essere riassunto entro un
anno dalla data di notifica del provvedimento al contribuente.
8. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 2, entro dodici mesi la
medesima Amministrazione dispone lo sgravio delle somme eventualmente già
iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli
atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione
delle istanze.
9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 devono presentare o spedire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, separato elenco dei
contribuenti che hanno fruito della definizione agevolata.
10. A valere sulle entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo,
l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze provvede ad effettuare un'apposita
campagna di informazione a servizio del cittadino per far conoscere le modalità
della definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle
concessioni regionali.
Art. 4.
Destinazione dell'avanzo finanziario
1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi senza
vincolo di destinazione, determinato con il rendiconto generale della Regione
siciliana dell'esercizio precedente, è destinato ad incrementare il fondo di cui
all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15.
2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile
delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi
regionali a destinazione vincolata, con le modalità di cui alla lettera i), comma 1,
dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
Art. 5.
Conservazione garanzia patrimoniale su crediti tributari
1. Allo scopo di conservare la garanzia patrimoniale sul credito tributario
erariale, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di cui la Regione si avvale provvedono,
entro il terzo mese dalla scadenza dei termini per l'inizio dell'esecuzione di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per partite di ruolo di importo non inferiore a 50.000 euro, a verificare lo stato
delle misure cautelari, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adottate dal concessionario sui beni immobili
dei debitori.
2. Le comunicazioni di inesigibilità, prodotte ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle suddette partite di ruolo, sono oggetto
del controllo di merito da parte degli uffici preposti che tengono conto, ai fini del
discarico amministrativo, anche dell'avvenuta iscrizione di ipoteca di cui al comma
1.
3. Degli esiti del controllo di merito effettuato sulle partite di ruolo sopra
specificate in sede di valutazione delle comunicazioni di inesigibilità, viene data
comunicazione al dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze.
Art. 6.
Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia
di tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi
1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni, commesse dall'1 gennaio 1996 al 31 gennaio
2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti,
possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di
interessi.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e
la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30 giugno 2004.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e
le omissioni di versamento del tributo.
4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di
liquidazione notificati entro il 31 dicembre 2002, ancorché divenuti definitivi per
omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme
accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con
abbuono degli interessi e delle sanzioni.
5. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può
essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e
con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
6. Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro
il 30 giugno 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla
provincia una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di
quest'ultimo e quelli del versamento.
7. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del
procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente
pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il
procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di
cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.
9. Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.
10. Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice
l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio
del processo sospeso.
11. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la
provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo
sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da
trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
Art. 7.
Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così
sostituito:
'1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie
sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti,
secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, comma 7 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.'.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2, è inserito il seguente comma:
'1 bis. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di
partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità di seguito
stabilite:
a) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo
annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, l'acquisizione dei
medicinali resta a totale carico del servizio sanitario nazionale;
b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo
annuo, riferito all'anno precedente, superiore a quanto sopra determinato e fino a
36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 1,50
euro;
c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito
all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella
misura di 2,00 euro;
d) per i soggetti affetti dalle patologie individuate dai regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) (malattie croniche o invalidanti) e lettera b)
(malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si conferma l'attuale
corresponsione di una quota ticket per confezione nella misura di 0,50 euro;
e) sono esenti totalmente dalla corresponsione di una
quota ticket per confezione:
1) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
2) invalidi civili al 100 per cento;
3) grandi invalidi per servizio;
4) grandi invalidi del lavoro;
5) orfani e vedove di guerra e delle missioni militari di
pace all'estero;
6) orfani e vedove di vittime della mafia;
7) orfani e vedove di vittime di missioni di volontariato
all'estero;
8) i donatori di sangue;
f) gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie sono, altresì, esenti, ai sensi
della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe C.'.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, per le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche, è
prevista, a carico dei cittadini non esenti, la partecipazione al costo delle prestazioni
da parte degli assistiti secondo il criterio di esenzione per reddito di nucleo
familiare:
a) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo
annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, le prestazioni sono a
totale carico del Servizio sanitario nazionale;
b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo
annuo, riferito all'anno precedente, fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota
ticket sino a 36,15 euro e un ticket per ogni ricetta di 2 euro;
c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo
annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, oltre ai ticket di cui al
punto precedente, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10 per cento della
differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e
la predetta quota di 36,15 euro.
4. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono
essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo
di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi
della fisiokinesiterapia.
5. Per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è
protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre
1991, n. 349, aventi il prezzo di riferimento più basso, è esclusa la partecipazione al
costo delle prestazioni.
6. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è
abrogato.
7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale del sangue ed emoderivati,
in particolare per sopperire alla carenza dei periodi critici estivi ed invernali,
l'Assessorato regionale alla sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle
associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a
promuovere campagne annuali regionali di informazione e promozione per la
donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'U.P.B.
10.2.1.3.2, capitolo 413716.
Art. 8.
Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2002 a fronte delle quali,
alla chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondono crediti da riscuotere nei
confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e
tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto
decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario
2003.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo
sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di
entrata.
Art. 9.
Contabilizzazione di residui attivi relativi
ad entrate tributarie
1. Entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, la
Direzione regionale delle Entrate provvede a trasmettere al dipartimento regionale
finanze e credito l'elenco delle somme non riscosse derivanti dalla definizione dei
carichi di ruolo pregressi previste dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle derivanti dall'articolo 60
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dall'articolo 79 della legge 21
novembre 2000, n. 342 e successive modifiche ed integrazioni, considerate di
difficile e/o dubbia esazione.
2. L'Agenzia delle Entrate può acquisire i dati di cui al comma 1, che
costituiscono valido titolo per opportune rettifiche contabili, anche direttamente dal
Concessionario. Il Concessionario continua le operazioni di riscossione fino
all'emissione del formale provvedimento di discarico a cura dell'ufficio competente.
3. Le somme non riscosse di cui al comma 1, in quanto si devono ritenere
comprese tra i residui attivi, sono eliminate, con contestuale riduzione del fondo di
cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15, anche in più esercizi,
con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito; copia di detto
decreto è allegata al rendiconto generale della Regione siciliana.
4. Le somme eliminate dal conto del bilancio vengono iscritte in apposita posta
del conto del patrimonio fino alla formale comunicazione di discarico da parte degli
uffici competenti.
5. Qualora a fronte delle somme eliminate sussistano crediti, si provvede al loro
accertamento con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di
entrata nell'esercizio in cui si verifica la riscossione.
Art. 10.
Riproduzione di somme eliminate per perenzione
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario
2003 ed impegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 16
maggio 1978, n. 8, all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed
agli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono riprodotte in
bilancio d'ufficio dalla competente ragioneria centrale, all'atto dell'emissione dei
relativi titoli di spesa.
Art. 11.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino
all'esercizio finanziario 1993, non reiscritte in bilancio entro la chiusura
dell'esercizio 2003, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e
tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1.
Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2003.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino
all'esercizio 2002 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2001 o, qualora
trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio
1998, cui alla chiusura dell'esercizio 2003 non corrispondano obbligazioni
giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per
esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come
definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli
enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo
le modalità di appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti
decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario
2003.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi
sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perenti da
eliminare al sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di
prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli
aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in
mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da
effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle
foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 12.
Interpretazione autentica dell'articolo 32
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
1. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi quelli che
recano disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli
enti.
Titolo II
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa
e per lo sviluppo
Art. 13.
Imprenditoria giovanile e femminile
1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e
femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni,
limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, le imprese che si costituiscono o
che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2004 aventi sede legale, amministrativa ed
operativa nel territorio della Regione.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del
loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di
organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla
maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale
o delle quote di partecipazione.
3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di
cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica
ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali
previsti dalla Comunità europea per gli aiuti 'de minimis'.
Art. 14.
Sviluppo di nuova imprenditoria
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione
dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla
quota di spettanza della Regione, è concessa per i cinque periodi di imposta
successivi a quello di inizio di attività alle imprese turistiche ed alberghiere, alle
imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie
agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che inizino
l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel
territorio siciliano.
2. I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali
che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni
di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano con sede legale,
amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
3. Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel
registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 e della circolare del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3202/C del 22 gennaio
1990.
4. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione
della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da
emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
Art. 15.
Incentivi alle imprese operanti in Sicilia
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa
l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i
cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle
imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di
quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e
petrolchimiche.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale,
gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano
ubicati nel territorio della Regione siciliana.
3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione
della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da
emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
Art. 16.
Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi
1. Per favorire lo sviluppo economico-sociale della Regione con il conseguente
incremento del prodotto interno lordo ed in considerazione della speciale
collocazione geopolitica della Regione, quale regione frontaliera dell'Unione
europea, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività finanziarie dei paesi terzi
che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995,
relativa al partenariato euro-mediterraneo, nonché la loro progressiva integrazione
con i mercati finanziari internazionali, sono stabiliti, in virtù del rilevante interesse
pubblico regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e
Regione, gli interventi previsti dai commi successivi.
2. È istituito in una o più aree del territorio della Regione, da determinarsi con
uno dei decreti di cui al comma 3, il 'Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari
ed assicurativi', ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società
di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione,
di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare
unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso
Centro operano anche società di intermediazione ed assistenza al commercio
internazionale.
3. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, sono indicati i criteri per il conferimento e la
revoca dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro, in modo da garantire il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di
bilancio della Regione, nel rispetto dei provvedimenti comunitari che saranno
emanati a seguito della definizione della procedura di cui al comma 11 e nel rispetto
delle competenze istituzionali della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per
le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
4. I redditi prodotti nel Centro, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3,
sono assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota ridotta
del 50 per cento. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono, altresì, esenti, per
le attività compiute all'interno del Centro, dalle tasse sulle concessioni regionali e
scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
5. La Regione si accolla, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per i
redditi prodotti in Sicilia relativi alle attività compiute all'interno del Centro dai
soggetti operanti nel medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio
e le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
6. L'agevolazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al
comma 4, spetta limitatamente alla quota di imposta di spettanza della Regione, ai
sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed
integrazioni. L'accollo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al
comma 5, si applica all'imposta sul reddito delle società, prevista dall'articolo 4 della
legge 7 aprile 2003, n. 80, recante 'Delega al Governo per la riforma del sistema
fiscale statale' nel caso di effettiva istituzione di tale imposta.
7. I vantaggi fiscali di cui ai commi 4 e 5 sono accordati esclusivamente in
relazione alle operazioni realizzate con i paesi di cui al comma 1. Essi sono
accordati esclusivamente per gli utili realizzati nel Centro fino all'anno d'imposta
successivo a quello di effettiva entrata in funzione della zona di libero scambio
prevista dalla Dichiarazione di Barcellona di cui al comma 1.
8. Sovrintende al Centro di cui al comma 2 un comitato la cui composizione è
determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze.
9. Il comitato di cui al comma 8 opera per la promozione del Centro, conferisce
e revoca l'autorizzazione di cui al comma 3.
10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le norme concernenti la
organizzazione ed il funzionamento del comitato, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese del medesimo comitato, che sono poste a carico
dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.
11. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata al
rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla
definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
12. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da
emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
Art. 17.
Prestiti partecipativi
1. I commi 1, 3 e 9 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
'1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo
dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere
contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che
perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono
accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a
quanto sancito dal Regolamento CE 70/2001 della Commissione europea del 12
gennaio 2001.
3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie
imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che
dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo
previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la
struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a
programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario
aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti
fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della
Regione.
9. Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore
regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle
agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori
specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento
concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di
intervento di cui al presente articolo.'.
Art. 18.
Fondo di rotazione per la progettazione
1. L'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2,
è sostituito dal seguente:
'1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un
fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese
di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure
richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza
extra-regionale.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio
finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo
45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni
finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31
dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il
soggetto beneficiario.
3. In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti
territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite
nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri
strumenti di programmazione negoziata.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le
modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono
attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con
riferimento ai programmi di spesa regionale;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale
all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25
migliaia di euro.
5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con
le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.'.
Art. 19.
Ripianamento esposizioni debitorie
1. I mutui degli enti teatrali di prosa nonché degli enti e delle fondazioni liriche
e sinfoniche di cui al comma 3, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni
debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assistiti da
garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze in favore degli istituti di credito mutuanti, previa approvazione da
parte dell'Assessorato medesimo del piano di risanamento aziendale e del piano di
rientro del mutuo concordato tra ciascun ente o fondazione ed il soggetto erogatore.
La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente
l'importo di 40.000 migliaia di euro.
2. Fermo restando l'imprescindibile rispetto del pareggio di bilancio, la mancata
corresponsione, da parte degli enti o delle fondazioni di cui al comma 1, all'istituto
di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso produce,
nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale,
determinato annualmente ai sensi della lettera h), comma 2, dell'articolo 3 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in misura pari alle rate insolute e non
modificabile nel corso del medesimo esercizio.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) Fondazione Teatro Massimo di Palermo;
b) Ente Teatro Stabile di Catania;
c) Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
d) Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
e) Teatro Biondo Stabile di Palermo;
f) Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.
Art. 20.
Trattamento di quiescenza del personale regionale
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in
servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della
legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al
sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi
secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva
maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla
data di cancellazione dal ruolo.
2. Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può
essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente
sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui
al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8
dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla
legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile
con la presente disposizione.
5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o
ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di
chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da
contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da
parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione
assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla
liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono
regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di
liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale
continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento
alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
7. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
dopo le parole 'o coniugi non legalmente o effettivamente separati' sono aggiunte le
parole 'o figli'.
Art. 21.
Interventi di cooperazione internazionale
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziate per le finalità di
cui all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e per una quota di
queste non superiore al 40 per cento, la Presidenza della Regione può affidare agli
enti pubblici regionali o alle società ed alle associazioni riconosciute aventi
personalità giuridica da essi partecipate la realizzazione di iniziative di cooperazione
con istituzioni operanti negli Stati non facenti parte dell'Unione europea, volte al
rafforzamento degli scambi economici e/o culturali ed alla conoscenza dei rispettivi
Paesi.
Art. 22.
Disposizioni in materia di terre di uso civico
1. All'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge' sono sostituite dalle parole 'entro il 30 giugno 2004' e le parole 'entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole 'entro il 30
settembre 2004';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
'2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune
interessato la notifica di cui al medesimo comma 2';
c) al comma 3 le parole 'sei mesi' sono sostituite dalle parole 'diciotto mesi' e le
parole 'dei commi 1 e 2' sono sostituite dalle parole 'dei commi 1, 2 e 2 bis';
d) al comma 4 le parole 'di cui ai commi 1, 2 e 3' sono sostituite dalle parole 'di
cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3'.
2. Le norme di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono
alle sole edificazioni su demanio civico e alle porzioni di terreni che costituiscono
esclusiva pertinenza delle edificazioni'.
Art. 23.
Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006
1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo
svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente
ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e
sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad
esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento
con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella
maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a
spese di investimento.
2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole
'a decorrere dall'esercizio 2005' sono sostituite con le parole 'per gli esercizi
finanziari 2005 e 2006' e dopo le parole 'legge regionale 26 marzo 2002, n. 2' sono
aggiunte le parole 'e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con
l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella
maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a
spese di investimento'.
3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle
province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di
cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di
perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di
riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi
tetti di spesa.
5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7
dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al
comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni.
7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004,
in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in
favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a
causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della
Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite
dai singoli comuni.
8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai
sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, è
destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 24.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto
1. Gli stanziamenti previsti nelle pertinenti unità previsionali di base degli stati
di previsione della spesa dei dipartimenti regionali competenti, con particolare
riferimento ai fondi ex articolo 38 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, devono essere prioritariamente destinati ad
interventi di messa in sicurezza, ivi compresi i connessi accertamenti di stabilità,
degli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale e provinciale e degli
edifici di culto aperti al pubblico.
Art. 25.
Disposizioni in materia di attività socialmente utili
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le
misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i
soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con
oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano,
compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003,
n. 306;
b) contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e
gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
2. La selezione dei lavoratori di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a
partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o
vigilanza della stessa.
4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti,
in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione
dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di
fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo
unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori
socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di
fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del
bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi
gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20.
6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro
(UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).
Art. 26.
Rappresentanza e difesa in giudizio delle aziende sanitarie
1. Nel quadro del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, le
aziende sanitarie sono tenute ad avvalersi del proprio personale con qualifica di
dirigente avvocato per la rappresentanza e difesa in giudizio e possono ricorrere ad
avvocati esterni o a dirigenti avvocati di altra azienda, previa convenzione con la
medesima, se sprovviste di ufficio legale o nell'ipotesi in cui i propri avvocati non
possano assicurare il patrocinio per comprovate, motivate ed oggettive ragioni
derivanti dalla carenza di organico.
2. Per le consulenze tecniche in materia medico-legale, ciascuna azienda si
avvale dei propri dipendenti medici.
Art. 27.
Rinegoziazione di mutui
Recupero opere ed impianti di carattere sportivo
1. Al fine di non disperdere le opere e gli impianti a carattere sportivo realizzati
per l'incremento del turismo e la valorizzazione del territorio e di limitare le perdite
sulle agevolazioni concesse, l'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a consentire agli istituti gestori del fondo
di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, la
rinegoziazione con nuovi mutuatari dei mutui già concessi, per la parte delle rate a
scadere alla data di entrata in vigore della presente legge, portando a decurtazione
del fondo di rotazione l'importo corrispondente alle rate scadute, agli interessi ed
alle spese.
2. L'intervento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che la struttura o l'opera risulti completata alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) che il nuovo mutuatario sia esclusivamente un ente locale che entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenti istanza
all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, contenente
l'impegno a rendere l'opera e gli impianti immediatamente fruibili secondo la
destinazione originaria, l'assunzione a suo carico dei relativi oneri, l'accollo di
eventuali ulteriori debiti contratti dal precedente mutuatario per la realizzazione
dell'opera o dell'impianto.
Art. 28.
Soprintendenza del mare
1. E' istituita la Soprintendenza del mare.
2. La Soprintendenza opera presso il dipartimento regionale dei beni culturali ed
ambientali e dell'educazione permanente ed è articolata secondo le disposizioni della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con
compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del
patrimonio archeologico subacqueo di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80,
alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. Le competenze della Soprintendenza sono disciplinate con apposito
regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Nell'esercizio della ricerca archeologica i reperti recuperati, dopo le normali
attività di studio e conservazione, sono assegnati agli istituti museari cui sono
destinati con decreto del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali ed
ambientali e dell'educazione permanente.
5. Il servizio di coordinamento delle ricerche archeologiche sottomarine
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
è soppresso e le relative attrezzature, mezzi, risorse e sedi sono assegnati alla
Soprintendenza del mare.
Titolo III
Disposizioni varie e norme finali
Art. 29.
Abrogazione e modifiche di norme
1. All'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, dopo le parole 'in
atto esistenti' sono aggiunte le parole 'compresi gli enti istituzionali, pubblici e
privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali,
nazionali ed estere.'.
2. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive
modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a
rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte
le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo
concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti
dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali
modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a
finanziamento'.
3. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni le parole 'introdotti con l'articolo 21 della
presente legge' sono sostituite con le parole 'e successive modifiche ed integrazioni.
Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato
dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al
comma 1'.
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è
sostituita dalla seguente:
'c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto
capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza'.
5. All'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
'4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai
tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della
dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1 che applicano le disposizioni del
Regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio
2004'.
6. All'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole 'la spesa di 30 milioni di euro' sono aggiunte le
parole 'e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 15 milioni di euro', dopo le
parole 'da iscrivere' è aggiunta la parola 'rispettivamente', dopo le parole 'capitolo
516017' sono aggiunte le parole 'e capitolo 516020';
b) al comma 3 dopo le parole 'di cui al comma 1' sono aggiunte le parole
'nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria
sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'ESA a cui vengono trasferiti, limitatamente
a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma
1.';
c) al comma 4 dopo le parole 'si fa fronte' sono aggiunte le parole 'per l'esercizio
finanziario 2002' e dopo le parole '31 dicembre 1998' sono aggiunte le parole 'e per
l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui al comma 4
dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20'.
7. Al comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
dopo le parole 'fondi rischi separati' sono aggiunte le seguenti parole:
'Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa,
essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti
dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni,
dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n.
34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed
integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso
gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo
rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili.'.
8. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è
soppresso.
9. All'articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il
seguente comma:
'3. A valere sulle risorse già trasferite dallo Stato per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, trova
applicazione il disposto dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 3 ottobre 2002.
10. Al comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
dopo le parole 'ed in 177.088 migliaia di euro' sono aggiunte le parole 'da iscrivere
in bilancio in due o più soluzioni'.
11. All'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono sostituiti con il
seguente '30.400.000 euro';
b) alla fine del comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
'd) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000
euro'.
Art. 30.
Norma di salvaguardia comunitaria
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle
vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione
delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
Art. 31.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione
del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle
misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per
il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle
spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, così come sostituito dal comma 14 dell'articolo 52 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2004, nella tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere
pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli
importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2004, 2005 e 2006, nella tabella
medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge
sono abrogate.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G
allegata alle presente legge.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni,
centri stadio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese
continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui al comma 1
dell'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella
tabella I allegata alla presente legge.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, i limiti di impegno autorizzati sono indicati nella tabella L allegata alla
presente legge.
Art. 32.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla
presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1
gennaio 2004.
Art. 33.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
IL PRESIDENTE
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