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DISEGNO DI LEGGE n. 629 DEL 27/10/2010 Firmatari Rinaldi Francesco (PD).

Disposizioni per favorire la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili dei soggetti destinatari del regime transitorio


RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge muove dalla constatazione che nonostante il susseguirsi di normative nazionali e regionali finalizzate alla stabilizzazione del precariato, di fatto, molti lavoratori utilizzati in attività socialmente utili non riescono a fuoriuscire da questo bacino. E' un dato confermato anche da circolari assessoriali che soggetti impegnati in attività socialmente utili restano fuori dal programma di fuoriuscita perché gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoriuscita previsto dalla normativa. Ma non solo. Molti di questi lavoratori a causa della mancata informazione da parte degli enti utilizzatori non hanno neppure inoltrato la specifica richiesta nei termini previsti dalla legge al fine di dare loro uno sbocco occupazionale. La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, infatti, all'articolo 74, reca delle speciali procedure per l'individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili, demandando all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'incombenza di provvedere attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 31 dicembre 2004. L'articolo successivo (articolo 75), inoltre, introduce ulteriori disposizioni per assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di quei lavoratori, destinatari del regime transitorio, per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoriuscita. In tal caso, la suddetta norma prevede che l'Assessorato al lavoro promuova iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati'. Posta la norma, il dato di fatto che si registra è, purtroppo, che alcuni dei soggetti interessati' non sono stati messi a conoscenza della necessità di formulare esplicita richiesta di utilizzazione presso enti diversi, per cui scaduto il termine previsto, pur rientrando nella categoria contemplata dalla normativa, sono rimasti utilizzati senza alcuno sbocco occupazionale. Ci appare, pertanto, necessario intervenire legislativamente al fine di consentire uno sbocco occupazionale a questi lavoratori che continuano ad essere utilizzati presso gli enti e che avevano maturato le condizioni prescritte dalla legge. In tale direzione, il presente disegno di legge che sottoponiamo alla approvazione di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale, prevede al suo articolo unico la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili dei lavoratori destinatari del regime transitorio utilizzati dai soggetti di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e stabilisce, inoltre, al comma 2 che i soggetti destinatari del regime transitorio che hanno prestato la propria attività presso le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale o comunque da essa vigilati o presso gli enti locali territoriali o istituzionali, per almeno 45 giorni alla data del 31 dicembre 2004, ai sensi degli articoli 74 e 75 della legge regionale n. 17 del 2004, possono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente apposita istanza documentata di assegnazione presso l'ente utilizzatore, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. 1. La presente legge favorisce la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili dei lavoratori destinatari del regime transitorio utilizzati dai soggetti di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. 2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti destinatari del regime transitorio che hanno prestato la propria attività presso le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale o comunque da essa vigilati o presso gli enti locali territoriali o istituzionali per almeno quarantacinque giorni alla data del 31 dicembre 2004, ai sensi degli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, possono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente apposita istanza documentata di assegnazione presso l'ente utilizzatore, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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