Scarica in Word
DISEGNO DI LEGGE n. 645 DEL 25/11/2010
Proroga di contratti di personale a tempo determinato
DISEGNO DI LEGGE n. 645 DEL 25/11/2010
Proroga di contratti di personale a tempo determinato
RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge ha lo scopo di prevedere
la proroga dei contratti a tempo determinato di prossima
scadenza, stipulati dalla Regione, dagli enti, aziende e
consorzi con lavoratori precari, nelle more che vengano
attivate procedure dirette alla trasformazione del
rapporto di lavoro connesse alla stabilizzazione di cui
all'articolo 17, comma 10 e 12 del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78.
Le esigenze connesse ai compiti straordinari in materia
di protezione civile, ambientale e del territorio, delle
acque e dei rifiuti, al sostegno di misure di carattere
urgente finalizzate a garantire il mantenimento dei
livelli occupazionali in alcuni settori di importanza
strategica nonché del settore sanitario costituiscono i
presupposti per tale proposta legislativa.
Il presente disegno di legge rubricato è strutturato in
tre articoli in funzione della tipologia degli interventi
trattati.
L'articolo 1 prevede al comma 1 la proroga fino al 31
dicembre 2011 di taluni contratti autorizzati da
disposizioni legislative.
In particolare:
1) con la lettera a) si provvede al rinnovo di 29
contratti di diritto privato stipulati dall'Assessore
regionale con delega alla Protezione civile con il
personale che opera h24 per l'attività della sala
operativa SORIS di protezione civile o per attività
connesse alla medesima;
2) con le lettere b), c), e d) si provvede al rinnovo
dei contratti del personale assunto a tempo determinato
dalla Regione, rispettivamente ai sensi degli articoli
14, comma 14, e 23 quater del decreto legge 30 gennaio
1998, n. 61 (compiti istituzionali della Protezione
civile, numero 288 soggetti interessati), del comma 6
dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008,
n. 25 e successive modifiche (ex Agenzia regionale per i
rifiuti e le acque - numero 223 soggetti interessati),
del personale selezionato con procedure di evidenza
pubblica per assicurare la continuità dell'azione tecnico-
amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente (numero 93 soggetti interessati);
3) con la lettera e) si provvede alla prosecuzione dei
contratti stipulati dall'Amministrazione regionale con
soggetti ex ASU non rientranti nelle procedure di
stabilizzazione in via di definizione (numero 90 soggetti
interessati);
4) con la lettera f) si provvede alla proroga dei
contratti del personale utilizzato dall'ex Commissario
delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore
in atto in servizio presso il Dipartimento acqua e
rifiuti (co.co co e personale con rapporto di consulenza
per un totale di 9 soggetti).
Il comma 2 prevede la proroga dei contratti del
personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3
della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il comma 3 autorizza l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro alla
prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in
atto impiegati in attività socialmente utili e al
finanziamento con le risorse destinate al Fondo unico per
il precariato.
Il comma 4 prevede che le disposizioni contenute
all'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2008, n. 79,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009,
n. 102, trovino applicazione anche in Sicilia fino al 31
dicembre 2011 anche per i contratti a tempo determinato
stipulati entro il 31 dicembre 2008.
Il comma 5 prevede che entro il 31 dicembre 2011 i
contratti a tempo determinato stipulati entro il 31
dicembre 2008 e nel limite delle norme finanziarie in
materia di contenimento della spesa le Aziende del SSN e
gli IRCCS procedano alla copertura dei posti vacanti di
dirigenza medica prioritariamente attraverso la
trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei
contratti a tempo determinato del personale della
dirigenza medica.
Ai commi 6, 7 e 8 si provvede a quantificare gli oneri
discendenti all'intero articolato e ad assicurarne la
necessaria copertura finanziaria.
In particolare la copertura degli oneri per l'esercizio
finanziario 2010, quantificati in euro 170 migliaia di
euro, viene assicurata a valere sulle disponibilità del
capitolo 214903 - U.P.B. 4.2.1.4.1 relativo agli
interessi passivi collegati al rimborso dei prestiti
contratti dalla Regione per operazioni di investimento;
le disponibilità su tale posta del bilancio di previsione
2010 deriva dal risparmio collegato all'effettivo tasso
di interessi corrisposto, minore rispetto a quello
considerato sede di previsioni di bilancio, nonché dalla
circostanza che il mutuo autorizzato per l'anno 2010 si
sta perfezionando a chiusura dell'esercizio, con
conseguenti onori di ammortamento a carico della Regione.
Con riguardo agli oneri previsti a carico del bilancio
2011, quantificati complessivamente in 56.989 migliaia di
euro, gli stessi trovano copertura nei fondi globali
autorizzati per il medesimo anno dalla tabella A' della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
All'articolo 2 si provvede a prorogare i contratti di
lavoro del personale del Centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento del personale del servizio
sanitario nel limite della disponibilità finanziaria di
cui è dotato lo stesso ente.
All'articolo 3 si prevede la formula di rito per
l'esecutività della legge in discussione.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
Art. 1.
Personale con contratti atipici
1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai
compiti straordinari in materia di protezione civile,
ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e
nelle more che la Regione completi i processi di
stabilizzazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 10 e 12, del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogati al 31
dicembre 2011 i contratti con il personale precario in
servizio presso l'Amministrazione regionale stipulati ai
sensi delle norme di seguito indicate:
a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile
2006, n. 16;
b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51,
comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51,
comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
d) articolo l, comma 7, della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di
cui all'articolo 5l, comma 8, della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11;
e) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003,
n. 21, articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004,
n. 15, articolo 2, comma 3, della legge regionale 1
febbraio 2006, n. 4 ed articolo 8, comma 1, della legge
regionale 14 aprile 2006, n. 16;
f) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono altresì
prorogati al 31 dicembre 2011 i contratti di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51,
comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre,
per l'anno 2011, la prosecuzione degli interventi in
favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività
socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge
regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa
fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le
risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui
all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano anche in
Sicilia applicazione fino al 31 dicembre 2011 anche per i
contratti a tempo determinato stipulati entro il 31
dicembre 2008.
5. Entro lo stesso termine e nel rispetto dei limiti e
dei requisiti contenuti nelle disposizioni di cui al
comma 4 nonché nei limiti delle disposizioni contenute
nelle norme finanziarie in materia di contenimento della
spesa e di personale le Aziende del SSN e gli IRCCS
procedono alla copertura dei posti vacanti di dirigenza
medica prioritariamente attraverso la trasformazione in
contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo
determinato del personale della dirigenza medica previo
superamento di apposita selezione di natura concorsuale
ove non effettuata in sede di assunzione con contratto a
tempo determinato.
6. Per le finalità previste dalla lettera a) del comma
l del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2010, la spesa di 170 migliaia di euro, cui
si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.4.1
(capitolo 214903) del bilancio della Regione per il
triennio 2010/2012.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi l e 2 del presente articolo è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di
56.989 migliaia di euro, di cui:
a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma
1, lettera a);
b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma
1, lettera b);
c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma
1, lettera c);
d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma
l, lettera d);
e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma
l, lettera e);
f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1,
lettera f);
g) 24.852 migliaia di euro per le finalità del comma
2.
8. Gli oneri discendenti dal comma 7, quantificati
in complessivi 56.989 migliaia di euro, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per
il triennio 2010/2012 - U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo
215704 - accantonamento 1001).
Art. 2.
Proroga dei contratti del personale del CEFPAS
1. Per assicurare la continuità dell'azione
istituzionale del Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario
(CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre
2011 i contratti di lavoro del personale del Centro,
selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei
limiti della disponibilità finanziaria di cui lo
stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17
dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
firmatari
Lombardo Raffaele (MPA).
|