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DISEGNO DI LEGGE n. 645 DEL 25/11/2010

Proroga di contratti di personale a tempo determinato


DISEGNO DI LEGGE n. 645 DEL 25/11/2010 Proroga di contratti di personale a tempo determinato RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha lo scopo di prevedere la proroga dei contratti a tempo determinato di prossima scadenza, stipulati dalla Regione, dagli enti, aziende e consorzi con lavoratori precari, nelle more che vengano attivate procedure dirette alla trasformazione del rapporto di lavoro connesse alla stabilizzazione di cui all'articolo 17, comma 10 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78. Le esigenze connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti, al sostegno di misure di carattere urgente finalizzate a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in alcuni settori di importanza strategica nonché del settore sanitario costituiscono i presupposti per tale proposta legislativa. Il presente disegno di legge rubricato è strutturato in tre articoli in funzione della tipologia degli interventi trattati. L'articolo 1 prevede al comma 1 la proroga fino al 31 dicembre 2011 di taluni contratti autorizzati da disposizioni legislative. In particolare: 1) con la lettera a) si provvede al rinnovo di 29 contratti di diritto privato stipulati dall'Assessore regionale con delega alla Protezione civile con il personale che opera h24 per l'attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima; 2) con le lettere b), c), e d) si provvede al rinnovo dei contratti del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, rispettivamente ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23 quater del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 61 (compiti istituzionali della Protezione civile, numero 288 soggetti interessati), del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche (ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - numero 223 soggetti interessati), del personale selezionato con procedure di evidenza pubblica per assicurare la continuità dell'azione tecnico- amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (numero 93 soggetti interessati); 3) con la lettera e) si provvede alla prosecuzione dei contratti stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti ex ASU non rientranti nelle procedure di stabilizzazione in via di definizione (numero 90 soggetti interessati); 4) con la lettera f) si provvede alla proroga dei contratti del personale utilizzato dall'ex Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore in atto in servizio presso il Dipartimento acqua e rifiuti (co.co co e personale con rapporto di consulenza per un totale di 9 soggetti). Il comma 2 prevede la proroga dei contratti del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Il comma 3 autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro alla prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impiegati in attività socialmente utili e al finanziamento con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato. Il comma 4 prevede che le disposizioni contenute all'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2008, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, trovino applicazione anche in Sicilia fino al 31 dicembre 2011 anche per i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2008. Il comma 5 prevede che entro il 31 dicembre 2011 i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2008 e nel limite delle norme finanziarie in materia di contenimento della spesa le Aziende del SSN e gli IRCCS procedano alla copertura dei posti vacanti di dirigenza medica prioritariamente attraverso la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale della dirigenza medica. Ai commi 6, 7 e 8 si provvede a quantificare gli oneri discendenti all'intero articolato e ad assicurarne la necessaria copertura finanziaria. In particolare la copertura degli oneri per l'esercizio finanziario 2010, quantificati in euro 170 migliaia di euro, viene assicurata a valere sulle disponibilità del capitolo 214903 - U.P.B. 4.2.1.4.1 relativo agli interessi passivi collegati al rimborso dei prestiti contratti dalla Regione per operazioni di investimento; le disponibilità su tale posta del bilancio di previsione 2010 deriva dal risparmio collegato all'effettivo tasso di interessi corrisposto, minore rispetto a quello considerato sede di previsioni di bilancio, nonché dalla circostanza che il mutuo autorizzato per l'anno 2010 si sta perfezionando a chiusura dell'esercizio, con conseguenti onori di ammortamento a carico della Regione. Con riguardo agli oneri previsti a carico del bilancio 2011, quantificati complessivamente in 56.989 migliaia di euro, gli stessi trovano copertura nei fondi globali autorizzati per il medesimo anno dalla tabella A' della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. All'articolo 2 si provvede a prorogare i contratti di lavoro del personale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario nel limite della disponibilità finanziaria di cui è dotato lo stesso ente. All'articolo 3 si prevede la formula di rito per l'esecutività della legge in discussione. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA Art. 1. Personale con contratti atipici 1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogati al 31 dicembre 2011 i contratti con il personale precario in servizio presso l'Amministrazione regionale stipulati ai sensi delle norme di seguito indicate: a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; d) articolo l, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 5l, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; e) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 ed articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; f) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 2. Per le finalità di cui al comma 1, sono altresì prorogati al 31 dicembre 2011 i contratti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano anche in Sicilia applicazione fino al 31 dicembre 2011 anche per i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2008. 5. Entro lo stesso termine e nel rispetto dei limiti e dei requisiti contenuti nelle disposizioni di cui al comma 4 nonché nei limiti delle disposizioni contenute nelle norme finanziarie in materia di contenimento della spesa e di personale le Aziende del SSN e gli IRCCS procedono alla copertura dei posti vacanti di dirigenza medica prioritariamente attraverso la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale della dirigenza medica previo superamento di apposita selezione di natura concorsuale ove non effettuata in sede di assunzione con contratto a tempo determinato. 6. Per le finalità previste dalla lettera a) del comma l del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 170 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.4.1 (capitolo 214903) del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012. 7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi l e 2 del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 56.989 migliaia di euro, di cui: a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a); b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b); c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c); d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma l, lettera d); e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma l, lettera e); f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f); g) 24.852 migliaia di euro per le finalità del comma 2. 8. Gli oneri discendenti dal comma 7, quantificati in complessivi 56.989 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010/2012 - U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - accantonamento 1001). Art. 2. Proroga dei contratti del personale del CEFPAS 1. Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Art. 3. Disposizioni finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. firmatari Lombardo Raffaele (MPA).


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