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CIRCOLARE N. 7 /2010/AG-V
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - Prosecuzione di rapporti del personale
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato
istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. - Disposizioni varie –
Direttive attuative e chiarimenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
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Prot. n. 1827/Serv. V lì, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - Prosecuzione di rapporti del personale
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato
istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. - Disposizioni varie –
Direttive attuative e chiarimenti.
CIRCOLARE N. 7 /2010/AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e
di lavoratori stabilizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego,
l’orientamento, i servizi e le attività formative
L O R O S E D I
1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente
utili con oneri a carico del bilancio regionale.
Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale in oggetto, in corso di pubblicazione sulla
G.U.R.S., autorizza l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a
disporre, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti
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in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5
novembre 2001, n. 17.
Al riguardo si precisa che le tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione sono le
seguenti:
1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96;
2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99;
3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24;
4. lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state
finanziate con risorse del bilancio regionale.
In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31
dicembre 2010, possono proseguire, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti
delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la
prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione.
A tal fine, gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di
lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 31 dicembre 2009,
n. 99, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2010, al nuovo
termine del 31 dicembre 2011, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i
connessi oneri assicurativi.
Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere (in formato .xls)
l’elenco dei lavoratori utilizzati con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo in cui il lavoratore
risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata:
al Centro per l’impiego competente per territorio;
alla sede provinciale dell'INPS territorialmente competente;
all’Agenzia regionale per l'impiego, l’orientamento,i servizi e le attività formative – Servizio V -
A.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo.
L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica
crpallsu@regione.sicilia.it.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno.
I Centri per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti
di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta
prosecuzione ed a trasmettere all’Agenzia regionale per l'impiego, l’orientamento,i servizi e le
attività formative – Servizio V - A.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 – Palermo,
l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente
vidimato, avendo cura di certificare - in calce all’elenco - che i lavoratori non risultano cancellati
dalle attività socialmente utili.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati, e si fa
presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per
l'impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V - A.S.U. e Workfare – Via
Imperatore Federico n. 52 – Palermo, comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati
relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto, da parte della
competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.
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2. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente
utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l’occupazione.
Con nota assessoriale prot. n. 1804 del 29 dicembre 2010 è stato richiesto all’INPS -
Direzione Generale Progetto Interventi in favore dell’Occupazione – Progetto di LSU – di volere
provvedere, nelle more della stipula della nuova convenzione relativa all’anno 2011, tra la Regione
Siciliana e l’INPS, al pagamento degli assegni ASU e ANF relativi ai mesi gennaio e febbraio 2010
ai lavoratori già utilizzati in attività socialmente utili, con oneri a carico del Fondo Nazionale per
l’Occupazione.
Pertanto, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2010,
possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno tutti i provvedimenti di
competenza nei medesimi modi e termini già stabiliti negli anni precedenti.
Gli Uffici provinciali del Lavoro vorranno impartire ai Centri per l’impiego le necessarie
direttive affinché gli Enti utilizzatori provvedano ad adottare i relativi provvedimenti deliberativi di
prosecuzione delle attività socialmente utili.
3. Prosecuzione dei Contratti a tempo determinato in essere del personale
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo
unico per il precariato.
Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale in oggetto, dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale - vale a dire l’Amministrazione
regionale e gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni –, nelle more dell’attuazione delle procedure di stabilizzazione,
permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i
servizi già erogati, possono, secondo i principi stabiliti dai commi 24 bis e 24 ter dell’articolo 14
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, proseguire per l’anno 2011 e per l’anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge
medesima del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al
fondo unico per il precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Con la citata disposizione la deroga alle disposizioni limitative in materia di impiego pubblico
di cui all’articolo 9, comma 28, e all’articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito
con modificazioni dalla legge n. 122/2010, contenuta nei commi 24 bis e 24 ter dell’articolo 14
dello stesso decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
n. 122/2010, continua a trovare applicazione negli anni 2011 e 2012.
In ordine alle disposizioni recate dall’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del citato decreto
legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si rinvia ai chiarimenti già
forniti con circolare 13 agosto 2010, n. 4/AG-V, pubblicata sulla G.U.R.S.- Parte I - 3 settembre
2010, n. 39.
Alla luce della superiore disposizione, pertanto, l’Amministrazione regionale e gli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
possono procedere negli anni 2011 e 2012 alla prosecuzione dei contratti in essere di cui alla
legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni nonché dei contratti a termine
previsti dalle leggi regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre 2003, n. 21.
Premesso quanto sopra per quanto attiene la prosecuzione delle attività e delle misure di
stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato si
indicano di seguito le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento del contributo con la
precisazione che le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di
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pubblicazione della presente circolare nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo
www.regione.sicilia.it/famiglia.
Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di
cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
3.1 Contributo ex lege regionale 14 aprile 2006, n. 16
Ai fini dell’erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato -
Agenzia regionale per l'impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V ''ASU e
Workfare''- Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:
· Richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione
siciliana necessarie per l’anno 2011;
· Provvedimento con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'articolo 12,
comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e
integrazioni;
· Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di
ciascuno indicato l’orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato;
· Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto
assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998.
Con l’occasione appare utile richiamare la disposizione recata dall’articolo 12 della legge
regionale in oggetto recante “Autorizzazione riduzione orario di lavoro” che prevede che le
amministrazioni, che utilizzano personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge
regionale n. 16/2006, possono ridurre l’orario di lavoro con contestuale riduzione del contributo.
3.2 Contributo ex articolo 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n.
24 e successive modifiche ed integrazioni.
Com’è noto l’art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n° 27 dispone che “I
contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore
quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse
destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17.”.
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, gli enti interessati dovranno fare pervenire a
questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
- Servizio V ''ASU e Workfare'' - Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:
1. Richiesta del legale rappresentante dell’ente o del funzionario appositamente autorizzato in
delibera contenente numero di codice fiscale e conto corrente in formato IBAN;
2. Elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio
presso l’ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l’indicazione della tipologia del
rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto; in calce
all’elenco saranno inseriti anche i nominativi dei lavoratori non più in servizio con
l’indicazione delle motivazioni;
3. Atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente:
· Autorizzazione a richiedere il finanziamento;
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· Assunzione dell’impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico;
· Dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni
lavoratore non sia inferiore a € 671,39;
Nell’elenco dei lavoratori saranno annotate anche modifiche della natura dei contratti
eventualmente effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della modifica del
programma di fuoriuscita da parte della Commissione regionale per l’impiego.
Le predette istanze potranno essere presentate nell’imminenza della scadenza del primo
quinquennio di attività; ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale in oggetto gli enti
beneficiari che non hanno provveduto, entro 30 giorni dalla scadenza del primo quinquennio, a
presentare la richiesta di accesso ai benefici decadono dal relativo diritto.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM L’ASSESSORE
(A. Russo) (Prof. Andrea Piraino)
allegato
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