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PRO - MEMORIA PER L' ASSESSORE ANDREA PIRAINO
PRO - MEMORIA PER IL PROFESSORE ANDREA PIRAINO
ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
(CONSEGNATO IL 14/02/2011 IN OCCASIONE DELL’INCONTRO CON I SINDACATI
PRESSO I LOCALI DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA )
PRO - MEMORIA PER IL PROFESSORE ANDREA PIRAINO
ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
(CONSEGNATO IL 14/02/2011 IN OCCASIONE DELL’INCONTRO CON I SINDACATI
PRESSO I LOCALI DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA )
PREMESSO
Che la stabilizzazione occupazionale del personale ASU di cui alla L.R. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dei contrattisti di cui alla L.R. 16/2006 e all’art. 25 della L.R. 21/2003, non si realizza con una generica deroga al “Patto di Stabilità” e/o con un “Piano di Rientro Quinquennale”come previsto dalla L.R. 24/2010, ma con una preventiva e coraggiosa armonizzazione della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di:
• rimuovere gli ingiustificati ostacoli al riconoscimento della professionalità, nonostante le “variazioni delle ASU” siano autorizzate dalla CRI, ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 81/2000, per le attività di cui all’art. 3 dello stesso decreto;
• superare le incomprensibili differenziazioni salariali, a trentasei ore per i regionali, a ventiquattro ore per quelli della L.R. 16/2006 e a diciotto ore per quelli dell’art. 25 della L.R. 21/2003;
nonché riattivando immediatamente le procedure previste dalla C.A 89/2008 “Programma Regionale di Stabilizzazione”, che si sono bloccate alla prima fase e segnatamente al monitoraggio del personale ASU e agli “inutili” colloqui di orientamento, che attraverso gli operatori degli “Sportelli Multifunzionali” avrebbero dovuto individuare l’eventuale fabbisogno formativo dei precari interpellati, per una più qualificata partecipazione alle ASU nelle more di una futura e gratificante stabilizzazione occupazionale, rispettosa delle effettive esigenze dell’ente pubblico utilizzatore del personale de qua.
CONSIDERATO
Che gli enti locali, nel corso degli anni a seguito di una “miope” e “strumentale” interpretazione, da parte degli enti competenti, della normativa che disciplina le procedure di “mobilità” e/o di “variazione attività” di cui agli artt. 1 e 5 del D.Lgs 81/2000 e alla C.A 12/2000, di “trasferimento” di cui all’art. 74, o di “ricerca nuovo ente” di cui all’art. 75, della L.R. 17/2004 e della C.A. 52/2005, recentemente riproposte dalla C.A. 5/2010, sono stati trasformati da qualificati “Soggetti Pubblici” promotori dell’occupazione e della formazione professionale, per l’implementazione dei servizi di competenza istituzionale, previa programmazione di stage e/o tirocini formativi, di cui alla C.A. 255/97 e alla C.A. 21/2002, al fine di far acquisire quelle appetibili professionalità per una gratificante utilizzazione, in “Aree di Parcheggio” per percettori di “Sussidio di Disoccupazione”, senza alcuna prospettiva occupazionale o peggio in “Sale d’Attesa” per raccomandati alla ricerca del “Posto Fisso” nella Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalle professionalità possedute, delle effettive esigenze degli enti utilizzatori, in violazione anche delle più elementari procedure selettive e di trasparenza amministrativa.
RILEVATO
Che la normativa nazionale e regionale in materia di LSU, per la promozione dell’occupazione, non individuava solo ed esclusivamente gli enti locali, quali soggetti legittimati alla utilizzazione di personale ASU, finalizzata alla conseguente contrattualizzazione presso gli stessi, ma una pluralità di soggetti pubblici e privati, numerose misure di contrattualizzazione e altrettante forme societarie, per la stabilizzazione occupazionale, prestando particolare attenzione, anche, alla promozione dell’autoimpiego, alla creazione di imprese composte prevalentemente da precari e/o società miste per la gestione di servizi di competenza istituzionale, non precedentemente appaltati o affidati, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli stessi con la stabilizzazione del personale precedentemente impegnato nelle ASU, valorizzando le professionalità possedute e/o acquisite durante il periodo formativo, retribuito attraverso il “Sussidio di Disoccupazione”, di cui alla L.R. 24/2000;
Che la Beni Culturali Spa, la Biosphera Spa, la Multiservizi Spa, tutte a capitale pubblico regionale, create originariamente per la ricollocazione lavorativa dei cassintegrati, dei soggetti in mobilità e successivamente, ai sensi della L.R. 2/2001, rifinanziate anche per la “Stabilizzazione dei Precari - Destinatari del Regime Transitorio” previo tirocinio formativo, di cui all’art. 7 comma 12 del D.Lgs. 81/2000, elevato a 24 mesi dalla L.R. 9/2002 e dalla C.A. 21/2002, ad integrazione del sussidio, hanno spesso eluso le sopra evidenziate finalità statutarie, facendo ricorso alle “Agenzie di Somministrazione” per il reclutamento di personale dipendente a tempo determinato, o peggio selezionando il personale precario, in violazione delle procedure di trasparenza amministrativa, pubblicizzando i “Bandi” e/o gli “Avvisi” esclusivamente sul proprio portale istituzionale;
Che si riscontra obiettiva difficoltà nel reperire l’elenco ufficiale “completo” e “aggiornato” degli enti pubblici o pubblico-economici legittimati, ai sensi del D.Lgs. 81/2000 e della L.R. 24/2000, alla utilizzazione di personale ASU e alla stabilizzazione degli stessi, nonché per la definizione delle procedure di trasferimento dall’ente utilizzatore che “non adotta il programma di fuoriuscita” ad altro “soggetto legittimato alla utilizzazione di personale ASU”, di cui all’art. 75 della L.R. 17/2004, i cui termini sono stati recentemente riaperti dalla C.A. 5/2010, con scadenza lo scorso 31/12/2010, con evidente pregiudizio per il lavoratore ASU che non ha potuto beneficiare delle sopramenzionate opportunità legislative;
Che in provincia di Messina a differenza delle altre realtà siciliane, tranne rare eccezioni, il personale ASU è stato, su suggerimento di miopi ed incoscienti, amministratori, sindacalisti, funzionari dei C.I. e UPLMO, “intruppato” presso gli enti locali, nonostante la presenza dei precari storici, ex articolo 23, già contrattualizzati a tempo determinato a 18 o a 24 ore e legittimamente alla ricerca di una stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato, come i più fortunati colleghi regionali, nonché le note difficoltà finanziarie e di disponibilità di posti in pianta organica per il perseguimento delle stabilizzazioni de quibus;
Che sarebbe stato opportuno, invece, sollecitare le mobilità, di cui agli artt. 1 e 5 del D.Lgs. 81/2000 e C.A 12/2000, verso quelle pubbliche amministrazioni che nelle altre 8 Province siciliane con maggiore lungimiranza, hanno utilizzato il personale ASU direttamente o mediante la costituzione di consorzi o società miste, finanziate ai sensi della C.A. 24/2002 e della C.A. 41/2004, tenendo altresì conto delle professionalità richieste per l’implementazione dei servizi istituzionali, e che a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:
 Multiservizi comunali o provinciali per la cura e manutenzione del verde pubblico e delle strade urbane e interurbane;
 Consorzi e/o società miste, promosse dalle Università degli Studi per lo svolgimento di servizi istituzionali o per l’implementazione degli stessi;
 Camere di commercio, ASI, IACP, ERSU, Aziende Ospedaliere, ex ASL oggi ASP, Parchi regionali, Consorzi di incremento Ittico ecc…
Detto ciò, per quanto premesso, considerato e rilevato
SI PROPONE
di porre in essere le opportune procedure, per l’aggiornamento della normativa regionale in materia di ASU e/o delle precedenti deliberazioni della Commissione Regionale per l’Impiego, coerentemente alla normativa ASU ed alle sopravvenute esigenze di rigoroso rispetto dei parametri di spesa in materia di personale, previsti dal Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, al fine di promuovere le finalità della L.R. 24/2000 s.m.i., attivando le azioni di seguito evidenziate:
• Pubblicare un “Elenco” di tutti gli enti pubblici e pubblico-economici, legittimati ai sensi dei Decreti Legislativi 468/97 e 81/2000, delle Leggi Regionali 24/2000 e 2/2001, delle C.A. 39/2004 e 89/2008, sia alla utilizzazione del personale ASU che alla successiva stabilizzazione occupazionale, al fine di promuovere correttamente le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 81/2000 e della successiva C.A. 12/2000;
• Obbligare tutti gli enti pubblici, legittimati alla utilizzazione di personale ASU, di cui al D.Lgs. 81/2000 e alla L.R. 24/2000, e tenuti all’ adozione del “ Programma di Fuoriuscita “, di cui alla C.A 4/2000 a:
1) Rielaborare, entro il 30 settembre di ogni anno, il “Programma di Fuoriuscita” per lo svuotamento del Bacino Regionale dei Lavoratori “destinatari del regime transitorio”, impegnati nelle ASU, evidenziando le cause che hanno impedito il rispetto delle previsioni contrattuali, i nuovi servizi e le modalità di gestione degli stessi, finalizzati alle stabilizzazioni, e le risorse provenienti da fondi strutturali europei e/o da programmazione negoziata, così come previsto dall’art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/2000, che sono state programmate per il perseguimento di tali obiettivi;
2) integrare lo stesso con un “Piano Triennale per le Assunzioni del personale ASU ” e con un “Programma Biennale per la Formazione e la Riqualificazione Professionale”, da sottoporre all’approvazione della Commissione Regionale per l’Impiego, previa sottoscrizione degli stessi da parte del rappresentante legale dell’ente proponente. Tale programmazione deve evidenziare i posti disponibili in pianta organica con le relative qualifiche, le professionalità necessarie e quelle riservate per la stabilizzazione del personale ASU, di cui alla L.R. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da selezionare nel rispetto dei criteri di cui alla C.A. 6/2010 che aggiorna la C.A 39/2004, come appresso specificato:
1. soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti in parola;
2. soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione;
3. soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare;
4. soggetti in possesso di una disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99, iscritti nelle apposite liste speciali previste all’art. 8 della stessa Legge e che abbiano prestato presso l’ente, per almeno 2 anni, attività lavorativa;
5. soggetti utilizzati in attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste;
6. maggiore età;
7. carico familiare.
3) aggiornare periodicamente il programma de quo con il “consuntivo annuale”, tenendo conto del personale ASU destinatario delle procedure di “mobilità”, di cui agli artt. 1 e 5 del D.Lgs 81/2000 o di “trasferimento”, di cui all’art. 74 della L.R. 17/2004, delle misure di stabilizzazione prescelte, ai sensi della C.A. 4/2000, della C.A. 39/2004 aggiornata dalla C.A. 6/2010 e della C.A. 89/2008, nonché delle risorse finanziarie, extra bilancio comunale, programmate e/o impegnate per soddisfare il fabbisogno formativo dei soggetti utilizzati in ASU o contrattualizzati;
• Attivare con urgenza i provvedimenti sostitutivi, di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. 24/2000, e successive modifiche ed integrazioni, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al fine sia di garantire a tutti i precari un “Piano di Stabilizzazione Occupazionale”, stante che numerosi enti utilizzatori pubblici sono privi del Piano de quo, che di verificare le effettive capacità di stabilizzazione degli enti locali, con contratti a tempo indeterminato, per la conseguente redazione di un articolato e realistico “Programma di Fuoriuscita”. Ciò rappresenta una condizione indispensabile per poter avviare, prima il censimento delle ulteriori Pubbliche Amministrazioni legittimate alla utilizzazione dei sopramenzionati soggetti e poi le procedure di rito per una futura, graduale e gratificante stabilizzazione occupazionale, del personale ASU o dei contrattisti quinquennali, alla ricerca di una contrattualizzazione a tempo indeterminato, previa verifica delle effettive capacità finanziarie degli enti utilizzatori interessati alle procedure previste dalla L.R. 24/2010 del 29/12/2010.
• Riavviare le procedure previste dalla L.R. 16/2006 e dalla C.A. 89/2008, meglio note come “Programma Regionale di Stabilizzazione”, che si sono bloccate alla prima fase delle quattro previste, in quanto rappresentano un valido strumento per il perseguimento dei sopramenzionati obiettivi;
• Sollecitare l’attivazione di tavoli concertativi a livello locale, coinvolgendo le parti sociali e territoriali e le rappresentanze legali e aziendali, al fine di agevolare la gestione delle procedure di individuazione dei servizi ASU, le modalità di gestione degli stessi e i criteri di selezione per la stabilizzazione dei lavoratori ASU, così come previsto dalla C.A. n. 4/2000 pubblicata sulla GURS n. 58 del 16/12/2000 e dalla C.A. 21/2002 pubblicata sulla GURS n. 48 del 18/10/2002;
Si propone altresì di:
• Consentire, ai precari di cui alla C.A. n. 331/99 e al D.Lgs. 280/97, attualmente impegnati presso “saturi” enti locali o strutture private no-profit, di essere utilizzati presso quelle pubbliche amministrazioni, “legittimate alla utilizzazione di personale ASU”, ai sensi del D.Lgs. 81/2000 e della L.R. 24/2000 e s.m.i., nelle attività socialmente utili prorogate al 31/12/2011, dalla L.R. 24/2010 e dalla C.A. 7/2010, nelle more di una futura, graduale e gratificante stabilizzazione occupazionale nel rispetto delle finalità del “Programma Regionale di Stabilizzazione”, di cui alla L.R. 16/2006 e alla C.A. 89/2008;
• Aggiornare il termine del 31/12/2004 al 31/12/2010 per le finalità di cui alla L.R. 17/2004 art. 74 “individuazione dell’ente utilizzatore di fatto”, al fine di accelerare lo svuotamento del “Bacino Regionale del Precariato” con l’individuazione ai sensi del D.Lgs. 81/2000 dei soggetti pubblici legittimati all’utilizzazione di personale ASU;
• Consentire ai precari destinatari dei benefici di cui agli artt. 74 e 75 della L.R. 17/2004, di poter inoltrare le istanze all’UPLMO competente per territorio, a “regime” e quindi entro il 31/03, 30/06 e 30/09 di ogni anno;
• Uniformare, sotto il profilo normativo, tutti i contratti dei soggetti utilizzati negli enti locali, nei termini e nei modi previsti per i colleghi regionali - a tempo indeterminato e a 36 ore, secondo obiettivi criteri di gradualità, tenendo conto dell’anzianità di servizio e delle obiettive difficoltà finanziarie degli enti utilizzatori, stante che provengono tutti dallo stesso “bacino del precariato” e quindi in possesso del medesimo “ certificato di nascita”;
• Riservare, il 50% dei posti , nei corsi di formazione professionale, al personale ASU e ai contrattisti di cui alla L.R. 85/95, alla L.R. 16/2006 e alla L.R. 24/2000 e successive modifiche e integrazioni, sia per fare acquisire agli stessi quelle indispensabili professionalità per l’ implementazione dei servizi istituzionali, promossi dagli enti utilizzatori, che per garantire ai partecipanti una “integrazione del reddito”. Tali procedure aiuterebbero altresì gli enti di formazione, accreditati e finanziati dalla Regione Siciliana, a perseguire concretamente le finalità istituzionali di promozione dell’ occupazione, formando i lavoratori nel rispetto delle effettive esigenze degli enti impegnati ad adottare il “Programma di Stabilizzazione”.
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