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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie.
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione all'effettuazione di operazioni finanziarie
1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato alla contrazione di mutui
ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti
dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla
Regione a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc
auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato per le predette finalità sono utilizzate dalla
Regione per far fronte a spese di investimento.
Art. 2 Riforma del servizio regionale di riscossione
1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo
3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto
previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive
modifiche ed integrazioni, alla ''Riscossione S.p.A.'' devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla
''Riscossione Sicilia S.p.A.'' di cui al comma 3.
2. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a
decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio
regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla
Regione mediante la società di cui al comma 3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con
l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della
''Riscossione Sicilia S.p.A.'', con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione
comunque maggioritaria della Regione.
4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito
dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche
attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive
modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea
regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento
finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso
Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla
Riscossione Sicilia S.p.A.
7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei
costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti
nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia
di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2009.
8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la
società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed
integrazioni, sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 31
maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai
concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione
Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e
successive modifiche ed integrazioni.
10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il
31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è
prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in
Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e
dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente
articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del
condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà
erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e
2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00,
sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale
retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro
21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori
riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro
3.000.000,00.
12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il
30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di
ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia.
13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è
calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro,
trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3,
capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006,
la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative
ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate
le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello
Statuto.
15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della
Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
Art. 3 Oneri della contrattazione collettiva regionale
1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il personale della Regione
con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali
e dell'IRAP a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per l'esercizio
finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 25.750 migliaia di euro e, in
relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da destinare
alla contrattazione collettiva regionale per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli
oneri sociali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione
con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per
l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 17.381 migliaia di euro (UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215707) e di 20.384 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215705).
2. Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi
al personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione
al biennio economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico
2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i medesimi oneri relativi al personale con qualifica
non dirigenziale degli stessi enti regionali sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in
relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 2.520
migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213304) e di 2.636 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99,
capitolo 213305). Le somme iscritte nei fondi di cui al presente comma sono da intendersi a
destinazione vincolata.
3. Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 alle contrattazioni collettive
regionali di cui ai commi 9 e 10 sono quantificati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge
regionale 19 giugno 1991, n. 38, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
4. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole ''derivante
dalla'' sono sostituite dalle parole ''da destinare alla''.
Art. 4 Interventi a sostegno del comparto agricolo
1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB
4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000
migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere
generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:
a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del Regolamento CE n.
1257/99 applicata all'intero territorio regionale;
b) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73,
per programmi sperimentali e innovativi;
d) 20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del
Regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
e) 9.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24 quinquies del Regolamento CE
n. 1257/99 introdotto dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4;
g) 6.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso
l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del
Regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine
sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione
della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi
finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese
agricole ed agroalimentari siciliane;
h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo
3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in
forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle
agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11.
Art. 5 Assegnazioni ai comuni
1. Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 30, comma 1,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro, di
cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento. Una quota delle assegnazioni, ai
sensi del presente comma, pari a 1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in
favore delle unioni dei comuni.
2. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
non destinata a spese di investimento, è comprensiva della quota assegnata al comune di
Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Al
comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole ''31
marzo 2005'' aggiungere le parole ''o successivamente''.
3. I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 Integrazione del fondo sanitario
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
5. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello
complessivamente quantificato per la Regione Siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri
discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati
rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è
autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo
413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del
sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 7 Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque
1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti
in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e
di seguito denominata ''Agenzia'', con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul
territorio.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa,
gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della
Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di
controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e
sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di
civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei
diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato
qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla
tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso
l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la
conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse
idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e
industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e
dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare
disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini
mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui
progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in
occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e
profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei
grandi adduttori a valle delle dighe);
p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione,
progettazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere.
4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,
nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i
compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento
dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata
dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti
gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione
dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo
restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei
cittadini;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi
da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire
eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli
utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della
sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione
della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in cinque settori, cui è
preposto un direttore, concernenti:
- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3;
- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3;
- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l)
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n bis)
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le
competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli
rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In
sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della
presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni
previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale
utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica
e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia,
può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni
mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi
titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.
8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale dell'Amministrazione regionale.
9. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di
idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente
della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in sette anni; i poteri dei membri del collegio, in
deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque
prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai
membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella
misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
10. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non
rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza.
Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con
legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive. Il direttore generale ha la rappresentanza
dell'Ente e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4
dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui
competono le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10. Qualora direttore generale e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali,
questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il
trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto
presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e
previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e
integrazioni.
11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità
dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati con uno
o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale.
12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare
una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi
alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario
delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo
Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato
all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo
inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione
e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità
finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta
presso l'ente di provenienza.
13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima
attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di
approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno
sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di
diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed
economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli
istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio
finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata
dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità
previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo
546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede,
altresì, con le risorse previste dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e
successive modifiche ed integrazioni.
16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su
proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio delle Regione le necessarie
variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.
Art. 8 Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome
soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali per l'incremento turistico
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono aggiunti
i seguenti commi:
''4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva
la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di
cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato
ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché
all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono
soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di
buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che
continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al
personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
4 quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi
finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario
2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del
comma 4 ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 -
accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico
dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione,
UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere
generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il
dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della
Regione le necessarie variazioni.''.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 9 Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
8. E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, di definire la liquidazione dei soppressi consorzi di bonifica
individuati nella tabella allegata alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, entro il 31
dicembre 2006 e di rendere contestualmente il conto della loro gestione all'Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali. L'incarico di liquidatore
cessa in ogni caso entro il 31 dicembre 2006 e le residue attività sono curate direttamente
dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali.
9. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in 7.000
migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1 del bilancio
pluriennale della Regione. Gli stessi sono iscritti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB
2.3.1.3.1, capitolo 147301). Il finanziamento è finalizzato all'assolvimento di esigenze
istituzionali derivanti da carenze di organico accertate in base al POV già approvato dalla
Giunta regionale e sino alla concorrenza di queste ultime, ivi compreso il personale in atto in
servizio con contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
Art. 10 Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in euro ed in lire
1. All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni,
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
''1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente
ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto
non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai
prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2,
lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che
effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò
adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale
erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese,
società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati
in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di
categoria.
1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria
compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che
singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico
senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la
polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico. I comuni sono autorizzati a
stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui
ai commi precedenti.
1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1 ter e
limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti nella
misura del 30 per cento alla Regione Siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali
possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula
delle convenzioni previste dal comma 1 quater.
1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di
categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera
esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita.
1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di
quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al
comma 1 septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni
dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un
rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.''.
Art. 11
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 12
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 13 Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ e del POR
1. Nell'ambito della quota massima dello 0,65 per cento delle risorse destinate ai programmi
regionali di cui al punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché delle risorse conseguite a
titolo di premialità in applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE, nonché delle
risorse a tal fine destinate dalla delibera CIPE n. 35/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse per le aree sottoutilizzate,
ripartite a favore della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Programma
Quadro (APQ) e del POR Sicilia ed, in particolare, per l'attività preparatoria, di sorveglianza, di
valutazione e di controllo.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta di riparto dell'Autorità di
gestione del POR Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 14 Interventi a favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento
franoso del 19 luglio 1966
1. Per le unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgomberare, a
seguito della frana del 19 luglio 1966, e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del
23 e 27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio
1967 e successivamente demolite, i proprietari possono accedere alla corresponsione
dell'indennità di espropriazione per tutte le unità immobiliari site entro e fuori il perimetro del
rione Addolorata, qualora non abbiano esercitato per decorrenza dei termini, o abbiano
esercitato in ritardo, l'opzione prevista dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, e
successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dei ritardi nella perimetrazione dell'area
interessata prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 5 giugno 1974, n. 283.
2. Alla quantificazione dell'indennizzo si procede mediante la valutazione degli stati di
consistenza redatti ai fini contabili della demolizione del Genio civile di Agrigento. Per gli
immobili crollati la valutazione è eseguita mediante documenti probatori forniti dai proprietari,
previo accertamento d'ufficio presso il comune e l'ufficio del catasto.
3. Per gli immobili costruiti in difformità alle norme urbanistiche vigenti al momento dell'evento
calamitoso, il contributo è commisurato alla sola indennità di espropriazione prevista dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
4. La domanda e la documentazione relativa devono essere presentate entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio del Genio civile di Agrigento. Si applica
l'articolo 14 della legge 5 giugno 1974, n. 283. L'ufficio del Genio civile predispone gli atti e le
valutazioni per le procedure di pagamento.
5. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con il proprietario
dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, successivamente deceduto, succedono nella
facoltà, previa esibizione dell'atto di successione, di presentare l'istanza per beneficiare
dell'indennizzo.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa
complessiva di 7.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
2005 (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273705) e 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2006 e 2007, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1004 del bilancio pluriennale della Regione.
Art. 15
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 16
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 17
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 18 Disposizioni relative alla Presidenza della Regione
1. Al comma 5 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole ''somma di 300 milioni'' aggiungere il seguente
periodo: ''Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di
partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad
assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e
regionali (ASEM) e l'acquisizione delle quote sociali.''.
2. La Regione Siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni
che abbiano sede sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea regionale
siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza
individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale
prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per
iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione
nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale
siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla
presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con
decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali
le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di
modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi
di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario
2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto
con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto
del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento
regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati
schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 100
migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per l'esercizio finanziario 2005, da
assegnare ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre
2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di ripristino
degli immobili stessi.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
13. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è
aggiunto il periodo: ''Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i
genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia
di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima''.
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
15. Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
20. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
Art. 19 Disposizioni relative al personale
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
7. All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
''2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei
funzionari direttivi della Regione Siciliana, in servizio o in quiescenza.''.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
13. All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo comma inserire il
seguente:
''Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre
disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono
collegati e coordinati dalle province regionali.''.
14. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27, si intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto
alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68, ed è
relativa ai seguenti soggetti:
a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in conformità alla tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni.
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
16. All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
''a) le parole ''Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa'' sono soppresse;
b) dopo le parole ''controllo'' la parola ''e'' è sostituita con ''e/o'';
c) le parole ''dipartimento bilancio e tesoro'' sono sostituite con ''dipartimento presso cui il
personale è comandato'';
d) il periodo ''restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza'' è sostituito con
''sono a carico dell'Amministrazione di destinazione'';
e) nell'ultimo periodo le parole ''A detto personale'' sono sostituite con le parole ''Al personale di
cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale'' e la parola ''esclusivamente'' è
soppressa;
f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere
il seguente periodo ''Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.''.
Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari
2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,
UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
17. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
''a) sostituire le parole ''presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed
ospedaliera - igiene pubblica'' con le parole ''presso l'Assessorato regionale della sanità'';
b) le parole ''cinque unità'' sono sostituite con le parole ''35 unità'';
c) le parole ''dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica''
sono sostituite con ''dipartimento presso cui il personale è comandato'';
d) le parole ''restano a carico degli enti di provenienza'' sono sostituite con le parole ''sono a
carico dell'Amministrazione di destinazione'';
e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo ''Al personale di cui al presente comma
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n.
41.''''.
18. Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari
2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,
UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
20. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale
sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
28. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire ''31 dicembre 2004''
con ''31 dicembre 2005''.
29. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato istituito
il Polo catastale comunale, in forma singola o associata per la gestione del catasto, il sindaco è
autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi
demandati ai ''Poli catastali comunali''.
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
32. Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente
forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del
dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La
predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione
degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale
spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non
dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 22 del 21 maggio 2005 per la categoria B posizione economica ''1'' (allegato I) oltre
l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato H).
33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
38. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
estendono al personale medico titolare di guardia medica compatibilmente con la dotazione
organica dei presidi interessati.
39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
41. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
45. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
46. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il
seguente:
''1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli
istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in
presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di
cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio
posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more
uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima
sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle
vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modifiche ed integrazioni.''.
47. I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono previsti anche
per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal
territorio siciliano.
Art. 20 Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la
seguente lettera:
''p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.''.
2. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto
indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la
Regione Siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del
sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo
''Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del
sistema delle imprese'' stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive,
Regione Siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE), Società italiana per le imprese
all'estero (Simest S.p.A.), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e
l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è
autorizzato a finanziare le spese relative al ''Piano di attività dello Sprint Sicilia'', comprensive
delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni
strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato
inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1,
viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell'Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello
SPRINT Sicilia.
3. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e
seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il controllo sulle delibere
dei consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto
sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e
consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività
dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del
regolamento di contabilità e del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere
inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile
dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione,
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza
sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1
dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze, deve disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento motivato, o,
nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale
per il conclusivo esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal
ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo
eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l'approvazione
o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine
non opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni,
rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere
reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il
parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto
l'annullamento o l'approvazione.
Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità
da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in
merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro
dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, le composizioni dei collegi dei revisori dei conti dell'Istituto regionale
della vite e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la
Sicilia e dei consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo, presidente,
designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in rappresentanza
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui uno in rappresentanza
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I componenti dei collegi attualmente già
costituiti decadono automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai sensi del
presente comma e comunque cessano dalle funzioni dal 15 gennaio 2006.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme
annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province
regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza
venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei
programmi presentati dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che
hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell'impegno delle
risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio
per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro
assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle
spese sostenute.
5. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole ''la
lavorazione'' aggiungere le seguenti ''o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni
affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3
novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e
commercializzazione''.
6. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così sostituita:
''b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore
regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.''.
7. Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come
modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola ''due'' è sostituita
con la parola ''quattro''.
8. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le
somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo
esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate dell'importo utilizzato ex articolo 19 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti
territoriali (capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1
agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse
agricolo (capitolo 257);
e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in
concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
9. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il
seguente comma:
''7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito,
esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.''.
10. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA, istituito con l'intesa Stato, Regioni,
Province autonome del 17 giugno 2004, costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea
per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002
(N.d.R. recte: 28 gennaio 2002), del Parlamento europeo e del Consiglio. Al comma 3
dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo la parola ''sviluppo'' aggiungere
le parole ''e di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, Regioni e Province autonome del
17 giugno 2004.''.
11. La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o
associate, è pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane
singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli
istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere
agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende
agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purché contratte
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di
proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento
della scadenza della passività.
12. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati ed i succhi provenienti dallo loro
spremitura, aventi succo e polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza
di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine, ottenuti
conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio
1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, assumono le denominazioni commerciali
sotto indicate:
a) per il prodotto agrumicolo fresco - ''vulcanina o vulcanico'';
b) per il succo - ''sanguinello''.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad ottenere il riconoscimento delle
denominazioni di cui al presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a
dettare direttive per le modalità di applicazione della presente disposizione.
13. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la parola ''equina'' è sostituita dalla
parola ''equida'' e dopo la parola ''suina'' sono aggiunte le parole ''avicola e cunicola''.
14. Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, dopo le parole ''legge
regionale 25 marzo 1986, n. 13.'', aggiungere il seguente periodo: ''Per i macchinari e le
attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è
di almeno cinque anni dalla data di collaudo.''.
15. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed
all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da
chiunque posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla
sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti
alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo 1 della
legge 6 agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati.
La presente disposizione costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
19. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, si
applicano in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
20. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è inserito il seguente:
''Art. 8 bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività
commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri
polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle
commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.''.
21. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva 2002/91/CE si
applicano in Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno il
20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che sono dotati di generatori
calore di età superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con le stesse cadenze
di cui al presente comma, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo
una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su
interventi migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli impianti
devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti
dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 551. L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di
ispezione. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a
promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su
tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le
procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione
del presente comma.
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
23. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è sostituito dal
seguente:
''2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla Provincia regionale di
Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel ''Piano utilizzo''
approvato dalla Giunta regionale.''.
24. Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1,
capitolo 147309). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella
previsione dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, gli invasi ''Gibbesi'' e
''Villarosa'' trasferiti dal disciolto EMS ai consorzi di bonifica.
25. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale trasferimento delle quote degli altri
soci, per una spesa massima di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui onere
trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 8.2.2.6.5. L'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone un piano di
razionalizzazione dell'attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle
produzioni siciliane, anche mediante il riordino e la trasformazione degli enti di cui all'articolo
195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come modificato dal comma 9
dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, partecipati dalla Regione stessa
e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
26. Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200
migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di
funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
27. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
28. Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, a
trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1,
capitolo 642845) per l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al
rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
29. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16,
trovano applicazione nel biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di
sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2006. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 2.3.2.6.5,
capitolo 546403).
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
36. All'articolo 51, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, le parole ''del
tasso ufficiale di sconto'' sono sostituite dalle parole ''dell'euribor a sei mesi,'' e dopo le parole
''determinato alla data'' sostituire le parole ''di emanazione del provvedimento di erogazione del
contributo medesimo'' con le seguenti ''dell'effettiva riscossione da parte del destinatario
dell'anticipazione''. Dopo il terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
''3 bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al
comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento
delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale
di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale.''.
37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
38. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o
trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel rispetto delle regole di
qualità e sicurezza alimentare.
39. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i disciplinari di
produzione, i sistemi di qualità in conformità al Regolamento UE n. 1783/03 che introduce
l'articolo 24 nel Regolamento n. 1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.
40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
41. Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di
bonifica messi in liquidazione ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e
successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a sospendere i ruoli emessi, riferiti ai
servizi resi negli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge istitutiva dei nuovi enti di
bonifica del 1995 ed a procedere al ritiro delle azioni giudiziarie, sino al 31 dicembre 2006.
42. Sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli
enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle more
dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli
provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo
regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i consorziati.
Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l'emissione di
ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute
compensazioni in dare e avere.
43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
45. A valere sul contributo a favore dell'Istituto di incremento ippico una quota pari a 50
migliaia di euro è destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi.
46. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, è sostituito dai
seguenti:
''2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle
rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle
che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi
dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni.
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed
integrazioni.
2 bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che
verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
2 ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di
ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate
in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
2 quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le
procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a
condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
2 quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale
5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso
l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della
legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25
migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma
2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato
nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611).''.
47. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole ''Nelle
more della definizione'' sono sostituite con le parole ''Nelle more, ovvero in caso di definizione
negativa''.
48. Ai commi 5 bis dell'articolo 14 e 4 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21, così come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole ''Nelle more della definizione'' sono sostituite con
le parole ''Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa''.
Art. 21 Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali
1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.),
approvati dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo
multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con
decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra
richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province)
che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree
suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono
disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un
prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale
destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al
decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei
P.T.O. sulle singole aree in questione.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato
dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001 (N.d.R. recte: 10 dicembre
2001), n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
''1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale
della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno
economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la
denominazione della predetta automatizzazione.''.
4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è
così modificato:
''1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione
rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il
10 per cento del totale delle entrate dell'ente.''.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli
7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono
ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione
regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e
dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le
modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7. All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole ''al
Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali'' sono
aggiunte le parole ''al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT'' e alla fine
dell'articolo dopo le parole ''Consorzio fra enti locali'' sono aggiunte le seguenti parole ''e dei
Comuni in convenzione''.
8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei
confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a
sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci
per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione Siciliana
eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori,
che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative
svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una
presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I
contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le
seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo
conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo
delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il
coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando
anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione
dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti
fra amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli
amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto,
nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali
ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione
dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati.
Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a
valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la
spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni è sostituito dal seguente:
''2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni''.
Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214,
sostituire le parole ''30 novembre'' con le parole ''30 luglio'' e, al comma 5, sostituire le parole
''31 ottobre'' con le parole ''30 giugno''.
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
14. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
''3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali
e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro
adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle
I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione
interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato
adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto
controllo non può essere sottoposto a condizioni.''.
15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi
dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche
ed integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per cento delle risorse finanziarie da
assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente
utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del
presente comma.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali,
destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di
temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per
cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali,
vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle
somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società
d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la
quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire
finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata
dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di
previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione
del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi
alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il
sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle
società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene
ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti
agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei
versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione
sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal
presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio
della Regione le necessarie variazioni.
18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola ''rimane''
aggiungere le parole ''ogni anno'' e sostituire le parole ''si avvalgono'' con le parole ''devono
avvalersi''.
19. Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente
normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio
e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard
APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente
comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema
dell'ente locale.
20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 -
capitolo 109301).
21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei
comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di
255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di
gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di
euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
29. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
33. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato
dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole ''civili''
sono aggiunte le parole ''e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra''.
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
Art. 22 Disposizioni relative ai lavori pubblici
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive
modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il
seguente:
''4 bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse
regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle parti degli
edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli
stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte
le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il
Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla
proprietà pubblica o privata.''.
4. All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dalla legge regionale
15 maggio 2002, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole ''legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche'' inserire
le parole ''integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti
designati dal sindaco'';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce
attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del
progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli
stanziamenti della presente legge.'';
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione
dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della
giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle
opere previste e determina l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.'';
d) al comma 6, dopo le parole ''incarichi di progettazione'' sono inserite le parole ''e di studi di
fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana''.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è aggiunto il
seguente comma:
''3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza
con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a
seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da
parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti
erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.''.
6. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi
della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore
a euro 208,00.
7. La Regione Siciliana, Assessorato regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle
obbligazioni scaturenti dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di
affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque, relativamente agli impegni
contrattuali di AMAM per il periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare
parte della somma di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla
concorrenza di 8.000 migliaia di euro.
8. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche ed integrazioni, le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge
2 maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, pari a 1.917.463,15
euro, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui all'articolo 32 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672432). (1)
9. La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento
dei propri fini istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni e/o delle
residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei
programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data antecedente l'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le disponibilità di cui al presente comma, anche
mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti beneficiari per ulteriori lavori di
completamento dei progetti originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi compresi
nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle originarie leggi di spesa, tramite la
presentazione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi progetti,
debitamente validati ed approvati.
10. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di adeguate professionalità
all'interno dell'ente, previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale
11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, il parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio civile
competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o dall'Ispettorato tecnico
regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante una
conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, comma 7,
dall'organo competente ad esprimere il parere.
11. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione
degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori
pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i
lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e
l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un
proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle
designazioni a far data dal 1° gennaio 2006.
12. Al comma primo dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e
successive modifiche ed integrazioni, sostituire le parole ''con delibera del consiglio comunale''
con le parole ''dal dirigente generale o dal funzionario apicale''.
13. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.2,
capitolo 273704).
Note:
(1) Cfr. Circ. Ass. LL.PP. 5 gennaio 2006, n. 45: ''Direttive ai comuni per l'accesso allo
stanziamento ulteriore di Euro 1.917.463,15 per l'esercizio finanziario 2005 al capitolo 672432,
previsto dall'art. 22, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, per gli interventi
di cui all'art. 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17''.
Art. 23 Disposizioni relative al lavoro
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal
seguente:
''5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri
di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non
risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati
potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.''.
2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
''6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2
dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.''.
3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in
espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano
alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o mediante assunzione di lavoratori
detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo la lettera d)
aggiungere la seguente:
''e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle
istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16''.
5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, la parola ''cinque'' è
sostituita dalla parola ''sette''.
6. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2006, lo svolgimento degli interventi in favore dei
soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5
novembre 2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime ed il finanziamento
delle misure di stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato
istituito con l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. (2)
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21, aggiungere il seguente periodo:
''Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con
cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.
67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti
previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima
dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.''.
9. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:
''5 quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al
comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di
collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel
provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni
previste dal comma 5 ter.''.
10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle riforme in materia di lavoro,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine stanziate dallo Stato al
dipartimento regionale agenzia per l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi
periferici e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento regionale del lavoro, nel
rispetto della ripartizione territoriale prevista dallo Stato.
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
12. Il secondo comma dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto
dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:
''Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in
emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale
dell'emigrazione''.
13. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
14. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004,
n. 15, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è pari al
quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11
e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in cinque annualità in quote di
pari importo per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
15. L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata
o da stipularsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applica sia per il conguaglio dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia
per quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione allo
sgravio contributivo ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche
ed integrazioni e non l'hanno ancora ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'aiuto di cui ciascun datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 7
agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, può beneficiare in applicazione
della disposizione contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli aiuti ''de
minimis''. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005,
la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321311). Al relativo onere si provvede
con parte delle disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario medesimo.
16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato ad approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando
corso allo stesso con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo
approvato per il piano regionale dell'offerta formativa 2005. A decorrere dall'esercizio
finanziario 2006 la spesa destinata al piano regionale dell'offerta formativa è determinata ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
18. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili, previste dalla vigente disciplina, non
trovano applicazione nei confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia venuto
meno per cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei soggetti interessati alla
stabilizzazione.
19. A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI non
trova applicazione il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Art. 24 Disposizioni relative ai beni culturali
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. Al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio
universitario per l'Università di Enna, nelle more della definizione delle procedure per
l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario secondo quanto previsto
dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, il Presidente della Regione nomina, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un commissario che esercita le
competenze proprie degli ERSU.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20,
dopo le parole ''da essa dipendenti'' sono aggiunte le parole ''nonché degli enti sottoposti a
controllo o vigilanza della Regione medesima.''.
5. All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
''10 bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno
accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio
ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo
e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.''.
6. Alla determinazione della spesa da autorizzare per le finalità di cui all'articolo 18 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario 2006,
annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
11. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato ad effettuare interventi per consentire la realizzazione di impianti di sorveglianza e
di misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei
ed istituzioni aventi carattere musicale.
12. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è, altresì,
autorizzato a consentire la realizzazione di locali idonei per lo svolgimento di servizi aggiuntivi
negli istituti e nei luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
13. Per le finalità dei commi 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa
complessiva di 3.000 migliaia di euro di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità del comma 11
(UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776060) e 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 12 (UPB
9.3.2.6.3, capitolo 776061) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3,
capitolo 381701. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è determinata ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
14. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata
per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo
376562) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3, capitolo 381701.
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
16. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16, aggiungere
le seguenti parole: '' - n. 2 rappresentanti della Regione Siciliana designati dall'Assessore
regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione''.
17. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato a stipulare una convenzione con la Società italiana degli autori ed editori per il
controllo dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per l'accesso a monumenti,
musei, gallerie, scavi archeologici e mostre.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di
50 migliaia di euro cui si provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei
proventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 2007 la spesa valutata in 100 migliaia di euro trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
20. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, dopo le parole
''ripartizione delle somme'' aggiungere '', in base al numero complessivo degli iscritti della sede
regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,''.
21. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole ''centrali e periferici'' aggiungere le parole ''e di
fondazioni dallo stesso costituite''.
22. I servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i siti direttamente gestiti
dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione sono
realizzati, anche con procedure automatizzate (teleticketing), mediante la Fondazione Federico
II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla
lettera a), comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
23. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.
24. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato nell'esercizio finanziario 2005, a concedere alla ''Fondazione Federico II'' un
contributo straordinario, pari a 597 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377757), a titolo di
ristoro per i proventi derivanti dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di
Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo
giugno 2004-giugno 2005. All'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 dopo le
parole ''della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15'' sono aggiunte le parole ''e vengono
direttamente versate alla Fondazione Federico II''.
25. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e
successive modifiche ed integrazioni, è così sostituita ''d) per un importo non inferiore al 75 per
cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1 per la formazione linguistica dei
partecipanti al master Euromediterraneo, del personale della Regione Siciliana e di enti
pubblici aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.''.
26. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole ''con
il presente articolo'' aggiungere le parole ''ed alla normativa vigente''.
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
29. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
31. Al fine di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione sociale e culturale dell'area interessata,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB
9.3.2.6.99, capitolo 776411) al comune di Naro per il recupero, la ristrutturazione e
l'adeguamento funzionale di un edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi alla
produzione musicale, Casa della musica.
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
34. Al fine di valorizzare il complesso architettonico e l'annesso giardino storico della villa
Merlo, è concesso al comune di Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 150
migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377337), quale concorso della Regione nelle spese di
gestione, manutenzione e per le attività culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
38. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
41. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 14,
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 950 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2,
capitolo 377765).
42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
45. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono
aggiunte le seguenti parole ''e per l'esercizio finanziario 2006''.
Art. 25 Disposizioni relative alla sanità
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n.
890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale
della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale
da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R.,
provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie
territorialmente competenti.
3. La Regione Siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali
d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in
armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
6. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle
soppresse USL, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia,
possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del decreto assessoriale 17 giugno
2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive
modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per
l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione Siciliana
attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì,
che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento
delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per
l'autismo.
9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed
al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali
cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario
2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro
(UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori
per la provincia di Trapani istituito con deliberazione del direttore generale n. 394 del 19
febbraio 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud
della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la
sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale
n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la
realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio
attiguo all'ospedale ''Di Maria'' di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità
pubblica.
12. Al punto 6, lettera a) quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988,
n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da ''ed''
fino a ''equipollente''.
13. Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo
34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle
aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento
dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per
la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di
spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
16. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n.
12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle
somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da
malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la
corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle
attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge
regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del
servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la
stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi
sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22,
comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente
determinato in misura non inferiore al 3 per mille del monte salari complessivo del personale
stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e
funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali
caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o
che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.
18. Il farmaco ''insulina galargine lantus'' nelle sue diverse modalità di somministrazione è
distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario
2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro
(UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori
per la provincia di Siracusa.
Art. 26 Disposizioni relative al territorio
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. Al primo capoverso del comma 82 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, dopo le parole ''coadiuvanti e concimi'' aggiungere le parole ''tossici e molto tossici''.
3. In caso di approvazione di un nuovo piano regolatore generale, le lottizzazioni o le
convenzioni in precedenza approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state avviate
nei cinque anni successivi e comunque entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli indici delle aree
destinate a zona di espansione (zona C) se più restrittivi.
4. I soggetti assegnatari di beni acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni in quanto
confiscati, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, possono
svolgere l'attività per cui l'immobile è stato assegnato anche qualora lo stesso immobile sia
stato realizzato in totale o parziale difformità con le norme urbanistiche.
5. Il termine di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato
dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è prorogato fino al 30 novembre
2005.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
8. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole
''somme dovute'' sono aggiunte le parole ''con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla
notizia agli interessati del relativo importo''.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
16. Per la predisposizione del piano particolareggiato del centro storico del comune di
Agrigento, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 11.3.2.6.1, capitolo
846401).
Art. 27 Disposizioni relative al turismo
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
3. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole
''Regione Siciliana'' inserire le parole ''ed il turismo interno''.
4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione Siciliana per il servizio di
collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che
hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una
tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi euro 370.000;
2) unità di rete Eolie euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie euro 180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie euro 250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la
pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della
Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di
economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi
livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla
presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di
trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo,
previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto
pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le
concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28
settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in
contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di
esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono
stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che
possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti
salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o
concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi
occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.
1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono,
comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran
turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere
adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del
contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della
mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un
corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della
legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle
aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati
ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in
ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento
provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono
prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8
giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le
dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Restano comunque in
vigore le norme di cui ai commi 11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del pagamento dei corrispettivi
relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel
D.D.G. n. 1058/2004, la Regione Siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme
calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA; sono, comunque, fatti
salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le
aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale
attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.D.G. n. 1058/2004,
saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già
li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate
le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano
previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per
la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la
spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione,
fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna
impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4
e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni
compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7,
salvo conguaglio.
7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:
''3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che
provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive
relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.''.
All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole ''comma 2''
sono sostituite dalle parole ''comma 1''.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole ''che si realizzano nel territorio regionale''.
12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai
seguenti:
''1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene
l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i
titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di
gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di
1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1,
capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi
all'anno 2004.''.
13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti
universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre
2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da
''interna'' a ''Finanze'' sono sostituite con le parole ''costituita con decreto del dirigente generale
del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione''.
Art. 28 Variazioni di spesa per l'anno 2005
1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle leggi sotto elencate sono
modificate degli importi, in migliaia di euro, indicati a fianco delle medesime:
a) legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74 (UPB 6.2.1.3.4, capitolo 274101) - 920;
b) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322104) -
516;
c) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41 (UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537) + 5;
d) legge regionale 12 maggio 2005 (N.d.R. recte: 19 maggio 2005), n. 5, articolo 23, comma 1
(UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377756) + 150.
Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 19, comma 3 della legge regionale 31 luglio 2003,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.2.6.1, capitolo 583304) è ridotto di 3.500
migliaia di euro.
Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 128 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 1.3.1.3.99 Capitolo 104539 + 500;
UPB 1.3.1.3.99 Capitolo 105718 + 200;
UPB 1.3.2.7.1 Capitolo 507602 + 50;
UPB 2.2.1.3.2 Capitolo 143708 + 200;
UPB 2.2.2.6.1 Capitolo 542861 - 50;
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147303 - 536;
UPB 2.3.1.3.2 Capitolo 147302 + 280;
UPB 2.3.2.6.2 Capitolo 546805 - 20;
UPB 3.2.1.3.1 Capitolo 183752 + 50;
UPB 3.2.2.7.1 Capitolo 583301 + 1.000;
UPB 7.2.1.3.1 Capitolo 313710 + 150;
UPB 8.2.1.3.99 Capitolo 344116 + 500;
UPB 9.2.1.3.1 Capitolo 373701 + 5.900;
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 372528 + 200;
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 373304 + 400;
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto).
UPB 9.3.1.3.1 Capitolo 377713 + 200;
UPB 9.3.1.3.2 Capitolo 377730 + 78;
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377701 + 304;
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto).
UPB 9.3.1.3.6 Capitolo 377314 + 300;
UPB 9.3.1.3.6 Capitolo 377318 + 500;
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377702 - 4;
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377718 + 4;
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto).
UPB 10.2.1.3.3 Capitolo 413718 + 300;
UPB 12.2.1.3.4 Capitolo 473301 + 1.000;
UPB 12.2.1.3.4 Capitolo 473302 + 1.060.
Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per
l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147301 - 305;
UPB 7.3.1.3.1 Capitolo 318110 + 394;
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147307 - 10.
Alla Tabella I allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio
finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
UPB 5.2.2.6.3 Capitolo 642802 - 2.000.
2. All'articolo 128, comma 1, tabella A della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) accantonamenti positivi:
ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere + 259.274 migliaia di euro;
b) accantonamenti negativi:
dismissioni beni del patrimonio disponibile delle Aziende sanitarie + 259.274 migliaia di euro.
Art. 29 Variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005
1. Al quadro delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005
sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:
ENTRATA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Interventi regionali + 953.000.
SPESA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali: + 953.000.
Art. 30 Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella ''A''.
Art. 31 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella ''B''.
Art. 32 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste
demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte,
rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle ''C'' e ''D''.
Art. 33
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Palermo, 22 dicembre 2005.
CUFFARO
LEONTINI
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
PAGANO
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
CINTOLA
Assessore regionale per il bilancio e le finanze
LO MONTE
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
STANCANELLI
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali
D'AQUINO
Assessore regionale per l'industria
PARLAVECCHIO
Assessore regionale per i lavori pubblici
SCOMA
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione
PISTORIO
Assessore regionale per la sanità
CASCIO
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
GRANATA
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti
Allegati
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