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Decreto Assessoriale 31 maggio 2011, n. 492

Annullamento in autotutela della circolare assessoriale 29 novembre 2010, n. 5, pubblicata nella G.U.RS. - Parte I - 10 dicembre 2010, n. 54 recante ''Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.''


D.A. n.492/Serv.V del 31 maggio 2011 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITA’ FORMATIVE. L’ASSESSORE VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO il D.L.P.Reg. n. 25 del 1951 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 21 settembre 1990 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; VISTA la legge regionale 26 novembre 2000 n. 24; VISTA la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2; VISTI gli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17; VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009; VISTO il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010; VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122; VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24; VISTA la circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n.52, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005, n.5 recante “Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili – Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili – Direttiva applicativa.”; VISTA la circolare assessoriale 29 novembre 2010, n.5, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 10 dicembre 2010, n. 54 recante “Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.”; VISTA la nota prot. n. 2847 del 24/03/2011, con la quale il Presidente della Regione chiede il ritiro della sopra citata circolare assessoriale n. 5/2010 onde consentire l’immediata ablazione degli eventuali provvedimenti già emanati in forza della medesima; VISTO il pro-memoria trasmesso all’Assesore regionale della famiglia con foglio vettore n.45 del 18 aprile 2011 del Servizio V dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative con il quale è stato relazionato in merito alla problematica di cui alla sopra citata nota prot. n. 2847 del 24/03/2011 del Presidente della Regione; VISTA la nota prot. n. 23602 del 24 maggio 2011 con la quale l’Assessore regionale della famiglia dispone di sottoporre alla firma uno schema di provvedimento in attuazione delle direttive impartite dal Presidente della Regione con la più volte citata nota prot. n. 2847; CONSIDERATO che l’articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 è norma di unica applicazione in quanto inscindibilmente collegata al quadro normativo esistente al momento della sua emanazione e rispondente ad un’esigenza di sostanziale “sanatoria” a fini perequativi, in deroga alle norme generali in materia di mobilità, delle utilizzazioni di fatto presso soggetti diversi dal soggetto utilizzatore a cui erano stati assegnati formalmente i lavoratori; CONSIDERATO, altresì, che, alla luce della predetta natura e portata dell’articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, la stessa ha esaurito la sua operatività ed efficacia in un’unica applicazione e cioè quella effettuata secondo le disposizioni di cui alla circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n.52; RILEVATO che le modalità procedimentali individuate con la predetta circolare assessoriale n.52/2005, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005, n.5, sono state tali da consentire a tutti i soggetti interessati, in possesso del requisito richiesto dalla norma (avere prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data del 31 dicembre 2004 presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore) di presentare nel termine ivi previsto (entro 15 giorni dalla pubblicazione nella citata G.U.R.S.) l’istanza finalizzata ad ottenere la “sanatoria” della propria posizione in capo al soggetto utilizzatore di fatto; RILEVATO che la circolare n. 5 del 29 novembre 2010, nel rispetto della normativa e del procedimento sopra calendati, ha inteso avere carattere eccezionale poiché riservata ai soggetti che, pur rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, non avessero “potuto presentare l’istanza all’Ufficio provinciale del lavoro nei termini indicati nella circolare n.52/2005”, perciò riaprendo, limitatamente a tali casi e soggetti, i termini per la presentazione dell’istanza; ATTESO che non risultano essere stati comunicati al Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative casi di impossibilità oggettiva a presentare l’istanza nel termine di cui alla circolare n. 52/2005 da parte dei soggetti indicati agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17; CONSIDERATO, altresì, che la circolare n.5 del 29 novembre 2010, già per i principi di interpretazione normativa, non può trovare applicazione coerente al quadro legislativo dettato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla sopravvenuta legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24 ed ai divieti vigenti che non consentono ad oggi la definizione di un programma di fuoriuscita dal bacino e l’attivazione delle relative misure; RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle sopra esposte considerazioni e nel rispetto dei principi di economicità e non aggravamento, operare l’annullamento in autotutela della circolare assessoriale 29 novembre 2010 n.5, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 10 dicembre 2010, n. 54; DECRETA Articolo unico Per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, la circolare assessoriale 29 novembre 2010 n. 5, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 10 dicembre 2010, n. 54 recante “Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini”, è annullata in autotutela. Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS e sul sito INTERNET della Regione Siciliana. L’ASSESSORE (Prof. Andrea Piraino)


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