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CIRCOLARE N. 9/2001/AG-I
OGGETTO: Legge regionale 31 marzo 2001, n.2 - Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili - Art.2 Contratti di diritto privato - Prime direttive.-
- Agli Enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n.85
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Dipartimento regionale formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO
- Ai Gruppi ed Aree dei Dipartimenti dell’Assessorato regionale del lavoro
L O R O S E D I
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 14, del 31 marzo 2001 è stata pubblicata la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, che all'art.2 reca disposizioni in materia di contratti di diritto privato di cui all'art.12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n.85.
Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 22 maggio 2001, si impartiscono le seguenti prime direttive.
1. Contratti di diritto privato - Dote finanziaria
La normativa in oggetto segnata ribadisce (cfr. art.1 legge regionale n.85/95) che i contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge, apportando - al contempo - una consistente innovazione rispetto alla pregressa disciplina, costituendo le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta in "dote finanziaria personale" del lavoratore individuato.
Tale innovazione assume particolare rilievo anche in relazione alla complessità delle procedure volte all'attivazione dei cd. "progetti di utilità collettiva".
Risulta, pertanto, conseguente quanto il legislatore ha disposto con il secondo comma dell'art.2 in merito all'attivazione dei contratti in parola, specificando che non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
Appare, invece, manifesta la volontà del legislatore di dare corso alle progettualità già approvate dalla Commissione regionale per l'impiego (cfr., altresì, i commi 5, 7, 8 e 9 dello stesso art.2) e di cui si tratterà qui di seguito.
La presente circolare, infatti, si limita ad impartire le direttive inerenti l’attivazione dei contratti relativi ai progetti già approvati dalla Commissione regionale per l’impiego nonché le connesse procedure di mobilità tra gli enti, riservandosi di fornire successivamente i necessari chiarimenti in merito all’applicazione a regime della normativa in parola.
Occorre sottolineare, relativamente ai soggetti beneficiari della misura, la portata dell'innovazione introdotta dall'art.1, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2001, n.2. Al riguardo si rinvia alle direttive già impartite con il punto 3 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n.07-AG, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 19 del 27 aprile 2001.
2. Modalità di attivazione dei progetti
L’art.2, comma 7, della legge in esame dispone che in via di prima attuazione si intendono beneficiari della misura:
a) prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, in possesso dei requisiti di legge;
b) i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
In questa fase si procederà all’attivazione dei contratti inerenti i lavoratori già assegnati ai progetti di utilità collettiva, di cui al superiore punto a).
Al riguardo si richiamano gli uffici periferici del lavoro e gli enti interessati alla puntuale attuazione delle procedure previste dalla circolare assessoriale 30 giugno 1999, n.351, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.32, del 7 luglio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede:
q che gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione trasmettano gli elenchi dei soggetti da avviare alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura e agli enti promotori dei progetti;
q che gli enti promotori facciano richiesta a questo Assessorato – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Area I – dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana per l'attivazione dei contratti di diritto privato.
Relativamente al capoverso precedente si richiama l’attenzione sulla disposizione recata dall’art.12 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, che dispone che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono a carico dell'ente attuatore.
Pertanto, il calcolo relativo al trattamento economico del lavoratore, da inoltrare per il finanziamento a questo Assessorato, va riferito al contratto vigente all’epoca di presentazione del progetto.
Ne consegue che i predetti enti dovranno porre a proprio carico oltre alla quota di cui all’art.12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti in parola.
Va, poi, chiarito che gli enti – nella considerazione che si provvederà all’emanazione di mandati di pagamento diretti agli stessi enti e non già ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati – dovranno contestualmente alla richiesta precisare il numero di codice fiscale dell’ente e, nei casi in cui necessita, le coordinate bancarie in cui accreditare le risorse necessarie.
Conclusivamente si ribadisce che gli enti, nel caso che non vi avessero già compiutamente provveduto, al fine di attivare i contratti in parola dovranno far pervenire con ogni sollecitudine a questo Assessorato – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Area I – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo:
1. richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana, computata secondo le modalità sopra specificate;
2. prospetto delle retribuzioni – secondo le richiamate direttive – redatto sull’apposita modulistica di cui all’Allegato B al Decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., Parte I, n.30, del 13 giugno 1998, con l’indicazione del contratto applicato;
3. copia delle comunicazioni del competente Ufficio provinciale del lavoro inerenti l’assegnazione dei soggetti avviati;
4. numero di codice fiscale dell’ente e, nei casi in cui necessita, le coordinate bancarie in cui accreditare le risorse necessarie.
3. Sanzione per mancata attivazione dei PUC approvati
L’art.2, comma 5, della legge in esame dispone che gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, non possono stipulare i contratti in parola.
Gli enti inadempienti possono suddividersi in due categorie:
1. gli enti che non hanno provveduto agli adempimenti richiesti al fine dell’accreditamento delle risorse finanziarie inerenti la quota a carico del bilancio della Regione siciliana, ovvero che abbiano rinunciato al progetto dopo l’assegnazione dei lavoratori;
2. gli enti che non hanno pubblicato i progetti presso gli Uffici provinciali del lavoro e, pertanto, non è stato possibile procedere alla conseguente assegnazione dei lavoratori.
Relativamente agli enti che non hanno provveduto agli adempimenti richiesti al fine dell’accreditamento delle risorse finanziarie ovvero che abbiano rinunciato al progetto dopo l’assegnazione dei lavoratori, gli stessi vi potranno provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S., ovvero se la comunicazione dell’Ufficio provinciale del lavoro è successiva alla predetta data entro e non oltre 15 giorni dalla stessa, secondo le istruzioni impartite nel precedente punto 2 della presente circolare.
Gli enti che non hanno pubblicato i progetti presso gli Uffici provinciali del lavoro, al fine di non incorrere nella sopra richiamata sanzione possono attivare anche successivamente i predetti progetti, le cui disponibilità di allocazione saranno utilizzate al fine di agevolare la riassegnazione dei lavoratori avviati in progetti inattivati ovvero successivamente le procedure di mobilità di cui si tratterà nel successivo punto 4.4 della presente circolare.
A tal fine i predetti enti dovranno dichiarare – entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. della presente circolare – la propria disponibilità ad attivare i progetti in parola, inviando specifica comunicazione al competente Ufficio provinciale del lavoro ed a questa Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale.
4. Mobilità tra enti
4.1 – Aspetti normativi
Il più volte richiamato art.2 della legge regionale in esame, al comma 8, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dello stesso articolo si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva in parola, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.
Ne consegue che ai lavoratori interessati alle procedure oggetto della presente circolare trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità tra gli enti anche nel caso in cui siano stati stipulati i relativi contratti di diritto privato.
L'art.2, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2001, n.2, dispone che le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
Con la presente circolare si emanano le direttive inerenti la mobilità tra gli enti in via di prima applicazione dei contratti, significando che successivamente saranno impartite le necessarie istruzioni per le procedure di mobilità a regime.
Si precisa che le direttive al riguardo vengono impartite su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta del 22 maggio 2001.
4.2 – Procedure di mobilità
La mobilità tra enti dei soggetti che hanno stipulato i contratti di diritto privato in parola va operata su domanda motivata del lavoratore interessato, che dovrà pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area I - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, ovvero se il contratto sia stato già stipulato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla GURS.
Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. provvedimento dell'organo competente dell'ente di provenienza con il quale viene concesso il nulla osta alla mobilità richiesta. Nel predetto provvedimento va, altresì, indicata la dote finanziaria annua complessiva destinata al soggetto;
2. provvedimento dell'organo competente dell'ente di destinazione con il quale si dichiara la disponibilità a stipulare il relativo contratto di diritto privato nonché ad assumere a carico del proprio bilancio la spesa relativa alla quota di cui all’art.12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, nonché quella relativa ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti in parola da parte dell’ente di provenienza. Si precisa che la dote finanziaria del lavoratore non può, in ogni caso, essere integrata con ulteriori risorse regionali né essere superiore alla percentuale prevista dal richiamato comma 6 dell’art.12 della L. R. n.85/95.
Con provvedimento del Dirigente Generale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale si autorizzerà la mobilità in parola.
L’Ente di provenienza e di destinazione, ricevuto il provvedimento autorizzativo della mobilità, concorderanno la data di assunzione in servizio presso l’ente di destinazione provvedendo a:
q l’ente di destinazione a firmare il nuovo contratto di diritto privato per il periodo residuale all’annualità;
q l’ente di provenienza a trasferire all’ente di destinazione, in uno con il carteggio personale del lavoratore, la quota finanziaria corrisposta dalla Regione siciliana per il lavoratore oggetto della mobilità, relativa al periodo che va dal giorno del trasferimento sino al completamento dell’annualità.
Dell’avvenuto trasferimento l’ente di destinazione provvederà a darne comunicazione a questo Assessorato ed all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
Le suddette procedure di mobilità trovano applicazione anche ai contratti di diritto privato che non hanno avuto principio di esecuzione.
4.3 – Criteri inerenti la mobilità
I provvedimenti relativi alla concessione o al diniego delle procedure di mobilità in parola vanno comunque motivati.
Gli enti ispireranno la loro azione avendo riguardo ai seguenti criteri prioritari nell’ordine:
1. soggetti titolari di funzioni pubbliche e di responsabilità politico-gestionale nell’ente in cui sono stati assegnati;
2. ricongiungimento al nucleo familiare residente nel comune in cui ha sede l’ente di destinazione o viciniore;
3. requisiti professionali richiesti. I predetti requisiti debbono essere conformi all'ordinamento del soggetto utilizzatore e alle previsioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;
4. utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente. Al fine del conferimento della priorità in parola l'utilizzazione nell'ente doveva sussistere al momento dell’assegnazione ai progetti;
5. posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
4.4 – Mobilità nei progetti attivati dopo le opzioni dei lavoratori
Così come chiarito nel precedente punto 3, gli enti che non hanno pubblicato i progetti presso gli Uffici provinciali del lavoro, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, possono attivare anche successivamente i predetti progetti, le cui ulteriori disponibilità di allocazione saranno utilizzate al fine di agevolare le procedure di mobilità.
Le predette disponibilità saranno destinate prioritariamente a quei lavoratori i cui enti non hanno provveduto ad attivare i progetti e saranno assegnati direttamente dagli Uffici provinciali del lavoro. I lavoratori suddetti potranno, altresì, essere destinati in altri progetti in cui sussistano residuali disponibilità non soddisfatte in sede di prima assegnazione.
I predetti Uffici convocheranno i lavoratori interessati facendoli optare per le nuove disponibilità progettuali resesi attivabili e per quelle residuali, avendo riguardo della professionalità richiesta e della posizione in graduatoria provinciale dei soggetti interessati.
Solo successivamente, in caso di residue disponibilità, gli enti provvederanno alle procedure di mobilità – secondo le modalità ed i criteri previsti nei precedenti punti 4.2 e 4.3.
5. Attivazione delle progettualità promosse dall’Amministrazione regionale
L’art.2, comma 9, della legge in oggetto segnata dispone che ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 presso l'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo.
L’attuazione della norma in parola va considerata in via estensiva, coerentemente con il tenore letterale della stessa.
Infatti la norma suddetta consente anche l’applicazione delle disposizioni contenute nel quarto comma dello stesso articolo 2, non precludendo, peraltro, ai soggetti assegnati nei progetti di utilità collettiva presso l’amministrazione regionale, le altre disposizioni recate dalla disciplina in materia di contratti di diritto privato.
Al riguardo si rassegna l’intendimento di questa Amministrazione di procedere, in tempi brevi, all’attivazione dei contratti con i lavoratori già assegnati.
6. Inserimento dei soggetti che presentano difficoltà di allocazione
L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la Commissione regionale per l'impiego, a favorire l'allocazione dei soggetti individuati che rappresentano difficoltà di accesso.
L'intervento dell'Agenzia sarà operato soltanto a richiesta dei lavoratori interessati anche attraverso il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, gli uffici periferici del lavoro e le altre strutture periferiche.
L’ASSESSORE
(Adragna)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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