Scarica in Word
DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DALL' ON. LENTINI
NORME PER L'OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI PRECARI DI
LUNGA DURATA PROVENIENTI DAI REGIMI TRANSITORI.
NORME PER L'OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI PRECARI DI
LUNGA DURATA PROVENIENTI DAI REGIMI TRANSITORI.
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
la Sicilia ha aperto, finalmente, una nuova stagione
contrassegnata dal superamento del precariato collegato
alla Regione, che ha costretto intere generazioni ad una
condizione economica ed occupazionale frustrante e
difficile. Poste le basi normative per la
stabilizzazione dei soggetti provenienti dal bacino
degli LSU, rimane ancora aperta la problematica dei
lavoratori provenienti dai regimi transitori di cui
all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, provenienti dal regime transitorio di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, ed all'articolo 1 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 21 maggio 1998, nonché i soggetti di cui al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Nei confronti di tali soggetti costituisce un gesto
di equità l'estensione della disciplina già prevista per
coloro che provengono dal bacino LSU, permettendo agli
enti di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 (enti ed amministrazioni
regionali o sottoposti al controllo della Regione ed
enti locali) utilizzatori di stipulare contratti di
diritto privato (articolo 1).
Per quanto poi attiene ai soggetti appartenenti allo
stesso bacino ma impegnati presso enti diversi da quelli
pubblici oppure privi di assegnazione (che attualmente
percepiscono un trattamento erogato dall'INPS a carico
di risorse regionali), si prevede (articolo 2) un
percorso di reimpiego degli stessi in progetti
triennali, individuati mediante pubblico avviso emanato
dall'Agenzia regionale per l'impiego. I progetti,
eventualmente finalizzati allo svolgimento di attività
di interesse pubblico o sociale, dovranno prevedere
l'utilizzazione, tramite graduatorie, del personale
proveniente dal bacino sopra richiamato che entrerà a
far parte di un apposito elenco speciale ad esaurimento.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione
erogherà agli enti utilizzatori un contributo di importo
non inferiore a quello già impiegato alla data del 31
dicembre 2010.
Per le finalità di cui all'articolo 2 viene previsto
ugualmente uno stanziamento a carico di un fondo
appositamente costituito cui afferiranno le risorse
provenienti dalla revoca dei progetti ASU e dei benefici
e sussidi erogati ai soggetti di cui al citato articolo
2.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Misure per la trasformazione dei rapporti di lavoro
dei soggetti impiegati in ASU
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli enti di cui al comma 1
dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11, presso cui prestano attività i soggetti di cui
all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, provenienti dal regime transitorio di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, ed all'articolo 1 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 21 maggio 1998, nonché i soggetti di cui al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, adottano gli
atti di competenza per la trasformazione dei rapporti di
lavoro esistenti in contratti di diritto privato,
stipulati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 16.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore i
progetti ASU in corso presso enti diversi da quelli di
cui al comma 1 sono revocati ed il relativo personale
beneficerà delle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 2.
Misure per l'occupazione
1. La Regione promuove iniziative sociali volte al
sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento
lavorativo dei soggetti provenienti dal regime
transitorio di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'articolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 21 maggio
1998, nonché i soggetti di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, che rientrino nelle previsioni di
cui all'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, e/o di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
presente legge, nonché degli altri soggetti, provenienti
dal sopra detto regime transitorio, attualmente non
impegnati in progetti per attività socialmente utili,
che già percepiscono il sussidio mensile erogato dalla
Regione per tramite dell'INPS.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti in un
elenco speciale unico ad esaurimento.
3. I benefici sono erogati fino alla concorrenza
delle relative risorse ai predetti soggetti svantaggiati
attraverso la predisposizione di apposite graduatorie
avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con
maggiore anzianità nella utilizzazione della misura, a
parità con il maggior carico familiare ed infine la
maggiore età.
4. Il Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego,
l'orientamento, i servizi e le attività formative è
autorizzato ad emanare un pubblico avviso per
l'affidamento di progetti triennali che prevedano
l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo
svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale.
5. Il Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego,
l'orientamento, i servizi e le attività formative è,
altresì, onerato di erogare, nelle more della
definizione delle procedure di attivazione delle misure
di cui al comma 3 e fino ad un massimo di quattro mesi,
un assegno di sostegno al reddito almeno pari al
sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, ivi
compresi gli assegni per il nucleo familiare, ove
spettanti.
6. Al fine di assicurare la necessaria assistenza
tecnica, l'assistenza nella gestione del personale, le
attività di controllo e monitoraggio, nonché
l'assistenza alla creazione delle imprese e anche per il
periodo di start-up, il Ragioniere generale della
Regione provvede alla stipula di un'apposita convenzione
con società a totale partecipazione regionale da
individuare con decreto del Presidente della Regione
previa delibera di Giunta.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 è revocato ogni
altro beneficio, sussidio o trattamento diverso da
quelli previsti dal presente articolo.
Art. 3.
Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione
eroga agli enti utilizzatori un contributo, di importo
non inferiore a quello impiegato alla data del 31
dicembre 2010, per la prosecuzione dei progetti ASU; gli
eventuali oneri ulteriori discendenti dall'applicazione
dell'articolo 1 trovano copertura con le risorse di cui
al comma 3.
2. Le economie derivanti dalla revoca dei progetti
ASU di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché dalla
revoca dei benefici e sussidi come previsto dal comma 7
dell'articolo 2, afferiscono al fondo di cui al comma 3.
3. Alla copertura finanziaria delle previsioni della
presente legge si provvede mediante le disponibilità di
un fondo unico con apposito capitolo istituito nel
bilancio della Regione.
4. L'entità delle risorse previste per le finalità
di cui al comma 3 sono stabilite annualmente nella legge
finanziaria, previa valutazione delle risorse derivanti
dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Il ragioniere generale è autorizzato ad
effettuare, con proprio decreto, le variazioni al
bilancio discendenti dall'attuazione delle previsioni di
cui al presente articolo.
Art. 4.
Attuazione della presente disciplina
1. L'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro, riferisce alla competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, a
cadenza tassativa semestrale, sullo stato di attuazione
della presente legge.
Art. 5.
Abrogazione di norme
1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con
le previsioni della presente legge.
Art. 6.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
|