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Circolare assessoriale 20 ottobre 2011, n 1
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 29 novembre 2010, n. 5 - Decreto assessoriale 31 maggio 2011, n. 492/Serv. V. Richiamo direttive.(ritirata e ripubblicata con modifiche dalla circolare Assessoriale 2/2011)
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO
Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
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Prot. n. 24367/Serv. V lì, 20 ottobre 2011
OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale
29 novembre 2010, n. 5 - Decreto assessoriale 31 maggio 2011, n. 492/Serv.V.
Richiamo Direttive.
CIRCOLARE N. 1/2011/AG
- Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego,
l’orientamento, i servizi e le attività formative
L O R O S E DI
Con decreto assessoriale n. 492/Serv.V del 31 maggio 2011, – pubblicato nella G.U.R.S. –
Parte I – 24 giugno 2011, n. 27, è stata annullata in autotutela la circolare n. 5/2010, pubblicata
nella G.U.RS. – Parte I – 10 dicembre 2010, n. 54 recante “Legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.”
Il venire meno, con effetti ex tunc, della circolare in parola ha avuto refluenze dirette su
tutti gli atti posti in essere in applicazione delle disposizioni nella stessa contenute; gli effetti
prodotti dal predetto D.A n. 492/2011 hanno interessato non solo la predetta circolare
n. 5/2010, ma anche gli effetti giuridici della stessa, tra i quali vanno inclusi i provvedimenti
adottati dai Dirigenti dei Servizi UPL sulla scorta dei modelli allegati alla stessa, nonché gli
eventuali conseguenti adempimenti adottati dai vari enti destinatari. Pertanto, al fine di uniformare l’azione amministrativa e di fugare paure e preoccupazioni
tra i lavoratori socialmente utili interessati, si rende necessario fornire direttive in ordine alla
risoluzione di alcune problematiche sollevate dagli enti utilizzatori e dagli stessi soggetti interessati,
rimarcando la normativa che, nel tempo, ha regolato i lavori socialmente utili e richiamando alcune
disposizioni già impartite in materia.
Ad oggi, ai predetti lavoratori è stato regolarmente corrisposto l’assegno per attività
socialmente utili, sia in assenza della prestazione di lavoro,(nelle more dell’adozione del
provvedimento di individuazione da parte del Servizio Ufficio provinciale del Lavoro e/o nelle more
dell’adozione del provvedimento di presa d’atto da parte degli enti destinatari dei provvedimenti de
quibus). sia per la prestazione di lavoro resa presso l’ente individuato dal competente SUPL.
Considerato che il trasferimento dei lavoratori non può considerarsi avvenuto nonostante il
provvedimento di individuazione adottato dagli Uffici provinciali del lavoro, e nonostante gli
eventuali provvedimenti di presa d’atto adottati dagli enti destinatari, i lavoratori interessati dai
provvedimenti di cui alla circolare n. 5/2010 dovranno rientrare presso l’ente utilizzatore di
provenienza. Quest’ultimi provvederanno ad invitare i lavoratori a rientrare per proseguire la
prestazione di lavoro socialmente utile. Il mancato rientro per motivi personali, anche se
giustificati, comporta la sospensione dell’assegno; in tal caso l’ente dovrà darne comunicazione
all’INPS, fatta salva la facoltà dello stesso ente di concordare con il lavoratore l’eventuale recupero
delle ore non prestate (cfr. art.8 ,c.12, d.lgs. 468/1997).
Appare utile precisare che l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000.
n. 81, prevede che l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili compete
esclusivamente per lo svolgimento di dette attività ai soggetti utilizzati per un impegno settimanale
di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere; in caso di mancata prestazione delle predette ore, le
stesse dovranno essere recuperate presso l’Ente utilizzatore di provenienza nei mesi successivi,
fermo restando il limite orario giornaliero, di cui al sopra citata disposizione.
Al fine di consentire all’Ente utilizzatore di provenienza la quantificazione, per ciascun
soggetto, del monte orario da recuperare, l’ente individuato dall’Ufficio provinciale del lavoro dovrà
tempestivamente comunicare all’ente di provenienza le ore di attività eventualmente prestate da
ciascun lavoratore e gli estremi delle posizioni assicurative INAIL e Responsabilità civile se già
attivate.
Come già richiamato nella circolare assessoriale 3 0ttobre 2002, n.21, pubblicata sulla
G.U.R.S., Parte I, n.48 del 18 ottobre 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –
Direzione generale per l’impiego – Divisione II, con nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001, ha
precisato che i commi 11, 12 e 13 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 468/97 attribuiscono
all’Ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all’organizzazione delle attività, l’esercizio dei quali
deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione
degli obiettivi di interesse sociale perseguiti. Tali poteri, secondo il Ministero del Lavoro sono, nel
contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, notevolmente rafforzati
in considerazione del fatto che l’Ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad
assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati
nelle attività dallo stesso gestite.
Alla luce della richiamata normativa e dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, nel
caso di assenze protratte e ripetute nel tempo (cfr. art. 8,c. 13, d.lgs.468/97) che compromettono
il buon andamento delle attività, gli enti utilizzatori valuteranno la sussistenza delle condizioni che
non consentono il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili dandone
eventualmente comunicazione al competente Centro per l’impiego per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
Sarà cura dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività
formative, sentita la Commissione regionale per l’impiego, favorire l’allocazione dei lavoratori
interessati dai provvedimenti di cui alla circolare n. 5/2010 nel caso di cessazione dell’ente di
provenienza. L’intervento dell’Agenzia sarà operato soltanto su richiesta dei lavoratori interessati
anche attraverso gli uffici periferici del lavoro. Qualora gli Enti destinatari dei provvedimenti emanati dai Dirigenti dei Servizi UPL, abbiano
adottato le delibere di presa d’atto e fossero interessati ad utilizzare il predetto personale,
possono ricorrere alla mobilità, attraverso apposite convenzioni, come previsto dall’articolo 1 del
decreto legislativo n. 81/2000, che consente agli enti utilizzatori di provenienza di trasferire i
soggetti impegnati in attività socialmente utili presso altri enti.
In tale ipotesi vanno osservate le procedure previste dall’art. 5, comma 3, dello stesso
decreto legislativo n. 81/2000 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata sulla
G.U.R.S., Parte I n. 26 del 2 giugno 2000).
Giova rammentare che gli enti utilizzatori possono attivare i processi di stabilizzazione in
conformità alle previsioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e
dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
In particolare, l’articolo 25 della citata l.r. 21/2003, al comma 1, come modificato
dall’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 20, riporta l’elencazione degli interventi
attivabili con il contributo di cui all’articolo 2 della l.r. 24/2000 come di seguito specificata:
a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
b) contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
successive modifiche ed integrazioni;
e) assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o
vigilanza dalla stessa nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, commi 10 e
11, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
Ai fini della concessione del contributo si rinvia alle disposizioni applicative impartite con
circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella G.U.R.S. – Parte I- 5 marzo 2004,
n.10.
IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) (Prof. Andrea Piraino)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Li Volsi )
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