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Circolare n 3 del 19 dicembre 2011
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - Capo II - recante '' Procedure di stabilizzazione e proroga di contratti.'' Articolo 4 legge regionale 12 agosto 2011, n. 20 - Richiamo direttive e disposizioni attuative.
FINALMENTE BUONE NOTIZIE PER I PRECARI EX 331/99 E 280/97transitati dagli enti privati alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’ art. 74 della L.r 17/2004 e/o degli artt. 1 e 5 del Dlgs 81/2000, che grazie alla C.a 3/2011 dovranno essere immediatamente inseriti nel “programma di fuoriuscita “ di cui all’ art. 5 della L.r n 24/2000 e alla C.a 4/2000 , per la conseguente contrattualizzazione ai sensi dell’ art. 25 della Lr. 21/2003 Infatti la richiamata circolare assessoriale, richiede agli enti utilizzatori di personale Asu di allegare alla delibera di prosecuzione delle attività socialmente utili “ una dichiarazione , nelle forme di legge, del legale rappresentante dell’ ente attestante che per tutti i lavoratori utilizzati è stato predisposto il “programma di fuoriuscita” di cui all’ art . 5 della Legge regionale n.24/2000 , nel rispetto delle procedure impartite con Circolare Assessoriale n. 4 del 7 dicembre 2000 pubblicata nella Gurs – Parte Prima – del 16/12/2000 n. 58 “ di seguito si riporta integralmente la Circolare n. 03/2012
Prot. n. 29684/Serv. V lì, 19 dicembre 2011
OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 – Capo II – recante “ Procedure di
stabilizzazione e proroga di contratti.” Articolo 4 legge regionale 12 agosto 2011, n. 20 - Richiamo
direttive e disposizioni attuative.
CIRCOLARE N. 3/2011/AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e
di lavoratori contrattualizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego,
l’orientamento, i servizi e le attività formative
L O R O S E D I
La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - al Capo II - oltre a disciplinare (articolo 5) in
via generale e a regime le modalità di assunzione e l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile
nell’ambito della Regione siciliana, contiene disposizioni (articoli 6, 8 e 9) relative all’avvio dei
processi di stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente
utili finanziato con oneri a carico del bilancio regionale (fondo unico del precariato istituito ai sensi
dell’articolo 71 della legge 28 dicembre 2004, n. 17), nonché disposizioni (articolo 7) relative alla 2
prosecuzione dei contratti in essere del predetto personale e degli interventi in favore dei soggetti
impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale.
Avvio dei processi di stabilizzazione (articoli 6, 8 e 9 L.R. 24/2010)
Con circolare Presidenziale 6 maggio 2011, n. 1, pubblicata nella G.U.R.S. – Parte I- 13
maggio 2011, n. 21, sono state emanate le direttive attuative e forniti chiarimenti in merito alle
disposizioni recate dal Capo II della l.r. n. 24/2010.
In particolare, con riferimento alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori
socialmente utili finanziato con oneri a carico del bilancio regionale, la citata circolare presidenziale
chiarisce che i processi di stabilizzazione di cui all’ articolo 6, comma 1, della L.R. n. 24/2010
possono essere avviati nel rispetto del quadro normativo già disciplinato a livello nazionale e, nello
specifico, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
• commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (procedure concorsuali commi 10 e 11 e
attitudinali comma 12 per le assunzioni a tempo indeterminato del personale da inquadrare
rispettivamente nelle categorie C e D o in A e B);
• istituti e principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• programmazione triennale del fabbisogno del personale nei limiti previsti dai rispettivi
ordinamenti;
• limiti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della L.R. n. 24/2010;
• comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6, della L.R. n. 24/2010, fermo
restando il rispetto delle disposizioni sopra richiamate, i predetti processi di stabilizzazione, che
vengono considerati dal legislatore quali misure di carattere eccezionale, trovano limitazione sia
nelle disposizioni contenute agli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed
integrazioni (rispetto del patto di stabilità), sia nella disposizione contenuta nel comma 7
dell’articolo 76 del citato decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008.
La citata circolare presidenziale n. 1/2011 chiarisce che quest’ultima disposizione statale
(articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008), che disciplina a regime le assunzioni di nuovo personale,
va applicata in armonia con il contesto normativo regionale e, segnatamente, con gli articoli 6 e 9
della L.R. n. 24/2010, che esauriranno la loro efficacia e portata in funzione della loro prima e
unica applicazione al personale già in concreto individuato (destinatario del regime transitorio dei
lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito ai sensi dell’articolo 71 della
legge 28 dicembre 2004, n. 17).
Pertanto, come chiarito dalla circolare in parola, per gli enti che hanno rispettato il patto di
stabilità, le limitazioni contenute nel primo periodo dell’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008
(divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale) trovano attuazione integrata, esclusivamente per i processi di stabilizzazione di cui
all’articolo 6 della L.R. n. 24/2010, nel calcolo dell’incidenza delle spese di personale rispetto a
quelle correnti. Il comma 6 del predetto articolo 6 della L.R. n. 24/2010 prevede, infatti, che a tal
fine “gli enti di cui all’articolo 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del
contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 16, dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3
dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.”. 3
Il secondo periodo dell’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 (i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni
dell’anno precedente), applicabile per le assunzioni a regime di nuovo personale, non trova
applicazione per le speciali procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. n. 24/2010 volte alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante la trasformazione dei contratti di
lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato nel presupposto che tali
trasformazioni non costituiscano aggravi dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale come
previsto dal successivo articolo 13 della stessa L.R. n. 24/2010.
Per gli enti che procedono all’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6
della L.R. n. 24/2010 senza rispettare il limite del 40% sopra citato, l’articolo 9 della L.R.
n. 24/2010 prevede l’obbligo di predisporre, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un dettagliato
piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri
stabiliti dalla normativa statale (articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito con
modificazioni dalla legge n. 133/2008). In ordine al contenuto e alle modalità di presentazione
all’Assessorato regionale dell’Economia del predetto piano, si rinvia alle direttive impartite con la
circolare presidenziale n.1/2011 più volte richiamata.
Appare utile ribadire che va escluso dal calcolo del limite del 40% previsto dal più volte
citato articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 il contributo erogato dall’Agenzia regionale per
l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative, come previsto dal secondo periodo del
comma 6 dell’articolo 6 della L.R. n. 24/2010 nel caso in cui gli enti procedono all’attuazione dei
processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della L.R. n. 24/2010.
Attualmente il contributo erogato dall’Agenzia, che va escluso dal computo del limite del
40% ai soli fini dell’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui alla L.R. 24/2010, è quello
previsto dalla seguente normativa:
• Contributo ai sensi dell’articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
detto contributo viene erogato in applicazione dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15 – vale a dire per le trasformazioni dei contratti di diritto privato a
tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e s.m.i. in
contratti a tempo indeterminato, limitatamente alle misure previste dall’articolo 25, comma 1,
lett. d) ed e), della L.R. 21/2003 come modificato dall’articolo 4 della L.R. 12 agosto 2011 n.
20 – ed è pari al quintuplo del contributo annuale erogato ai sensi degli articoli 11 e 12 della
L.R. n. 85/95 e ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore
assunto con contratto a tempo indeterminato;
• Contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24
concesso ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 come
modificato dall’articolo 4 della L.R. n. 20/2011; detto contributo è pari a 30.987,41 euro
ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore destinatario del
regime transitorio dei lavori socialmente utili con finanziamento a carico del bilancio regionale
ed a cui viene assicurata l'occupazione con un compenso mensile non inferiore a € 670,39;
• Contributo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n° 27;
detto articolo dispone che “I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono
essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui
all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.”.
E’ opportuno chiarire che per effetto dell’integrazione operata all’articolo 25, comma 1, lett.
e) dalla disposizione recata dall’articolo 4 della richiamata L.R. n. 20/2011 (“alla fine della lettera
e) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le
seguenti parole: nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, commi 10 e 11 del 4
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.”) i contributi di cui all’articolo 23, comma 14, della L.R. n. 19/2005, all’articolo 2, comma 1,
della L.R. n. 24/2000 sopra richiamati vengono erogati anche per le stabilizzazioni di personale
inquadrato nelle categorie “C” e “D”.
Per operare la stabilizzazione a tempo indeterminato gli Enti preliminarmente
procederanno alla modifica del programma di fuoriuscita di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2000 che
deve contenere l’indicazione delle procedure concorsuali previste dai commi 10 e/o 11 dell’articolo
17 del D.L. n. 78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare nelle
categorie “C” e “D” e delle prove di idoneità previste dal comma 12 dello stesso articolo 17 del D.L.
n.78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare nelle categorie “A”
e “B”; lo stesso, approvato con provvedimento dell’organo esecutivo dell’ente, sarà trasmesso
all’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative, corredato del
predetto atto deliberativo, per essere sottoposto all’approvazione della Commissione regionale per
l’impiego.
Nel caso in cui la stabilizzazione a tempo indeterminato interessa lavoratori contrattualizzati
ai sensi della L.R. 16/2006 per beneficiare del contributo di cui all’articolo 23, comma 14 della
legge regionale n. 19/2005 gli Enti devono inoltrare all’Agenzia regionale per l’impiego,
l’orientamento, i servizi e le attività formative – Via Imperatore Federico n. 52 – 90143 Palermo
apposita richiesta di finanziamento corredata della copia del programma di fuoriuscita e di atto
deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente:
a) l’autorizzazione a richiedere il finanziamento;
b) l’elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di
ciascuno indicato l’orario di lavoro e la data presunta di assunzione. Se le procedure di cui
all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 78/2009 non sono state concluse, specificare
soltanto il numero dei lavoratori per ciascuna categoria di assunzione a tempo indeterminato;
c) il prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica di cui al decreto assessoriale 3
aprile 1998, pubblicato nella G.U.R.S. – Parte I – 13 giugno 1998, 30;
d) l’assunzione dell’impegno di spesa della quota di cui all’articolo 12, comma 6, della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e s.m.i. oppure l’impegno a provvedervi successivamente;
e) le procedure concorsuali previste dai commi 10 e/o 11 dell’articolo 17 del D.L. n.78/2009 per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale da inquadrare nelle categorie “C” e “D”, con
l’indicazione degli estremi di pubblicazione del relativo bando nella G.U.R.S., e le prove di
idoneità previste dal comma 12 dello stesso articolo 17 del D.L. n.78/2009 per le assunzioni a
tempo indeterminato del personale da inquadrare nelle categorie “A” e “B”.
Nel caso in cui la stabilizzazione a tempo indeterminato interessa lavoratori contrattualizzati
ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 21/2003 e/o dell’articolo 2, comma 3, della L.R. n. 27/2007, la
stessa non comporta una estensione temporale del beneficio ma viene arginata al complessivo
periodo di dieci anni dalla data di stipula dei contratti quinquennali.
Per quanto sopra, atteso il carattere eccezionale dei processi di stabilizzazione previsti dalla
legge regionale n. 24/2010 volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante
la trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato dei
soggetti ben individuati come i destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili
finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, si invitano gli enti utilizzatori dei predetti
soggetti a volere avviare, entro il 31 dicembre 2012, la stabilizzazione in applicazione delle
disposizioni recate dall’articolo 6 della L.R. n. 24/2010 adottando le procedure concorsuali previste
dai commi 10 e/o 11 dell’articolo 17 del D.L. n.78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale da inquadrare nelle categorie “C” e “D” e le prove di idoneità previste dal comma 12 5
dello stesso articolo 17 del D.L. n.78/2009 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale da
inquadrare nelle categorie “A” e “B”.
Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori
socialmente utili (articolo 7 L.R. 24/2010)
Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n.24/2010 dispone che le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale – vale a dire
l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10
e successive modifiche ed integrazioni –, nelle more dell’attuazione delle procedure di
stabilizzazione permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi già erogati, possono, secondo i principi stabiliti dai commi 24 bis e 24 ter
dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, proseguire per l’anno 2011 e per l’anno 2012, e comunque nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in
vigore della legge medesima del personale destinatario del regime transitorio dei lavori
socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17.
In ordine al contenuto della predetta disposizione si rinvia ai chiarimenti forniti con la
circolare assessoriale 30 dicembre 2010, n. 7 (punto 3), pubblicata nella G.U.R.S.- Parte I - 14
gennaio 2011, n. 3 precisando che, per i contratti in scadenza negli anni 2011 e/o 2012, stipulati
ai sensi delle ll.rr. n. 85/95 e n. 16/06, la prosecuzione (senza soluzione di continuità) va
effettuata mediante la conferma dei contratti in essere come previsto dall’articolo 4 della l.r. n.
16/2006; per i contratti quinquennali in scadenza negli anni 2011 e/o 2012, stipulati ai sensi della
legge regionale n. 21/2003, la prosecuzione va effettuata per un ulteriore quinquennio.
Per quanto attiene alla prosecuzione per l’anno 2012 dei contratti in essere di cui alla legge
regionale n. 16/2006 nonché dei contratti a termine previsti dalla legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21, si indicano di seguito le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento del
contributo con la precisazione che le istanze relative alla L.R. n. 16/2006 potranno essere
presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito Internet
ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.
Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze,
nei limiti dello stanziamento di bilancio per l’anno 2012, con le risorse disponibili sul fondo unico
per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Contributo ex lege regionale 14 aprile 2006, n. 16
Ai fini dell’erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato -
Agenzia regionale per l'impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V ''ASU e
Workfare''- Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:
• Richiesta, del legale rappresentante, di accreditamento delle somme relative alla quota a
carico della Regione siciliana necessarie per l’anno 2012, contenente l’attestazione della
costanza del rapporto contrattuale per il periodo oggetto del finanziamento;
• Provvedimento con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'articolo 12,
comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e
integrazioni;
• Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di
ciascuno indicato l’orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato;
• Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto
assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, 13 giugno 1998 n. 30. 6
Contributo ex articolo 2, comma 3, legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, gli enti interessati dovranno fare pervenire a
questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
- Servizio V ''ASU e Workfare'' - Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:
1. Richiesta del legale rappresentante dell’ente o del funzionario appositamente autorizzato in
delibera contenente numero di codice fiscale e conto corrente in formato IBAN;
2. Elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio
presso l’ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l’indicazione della tipologia del
rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto; in calce
all’elenco saranno inseriti anche i nominativi dei lavoratori non più in servizio con l’indicazione
delle motivazioni;
3. Atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente:
• Autorizzazione a richiedere il finanziamento;
• Assunzione dell’impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico;
• Dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni
lavoratore non sia inferiore a € 671,39;
Nell’elenco dei lavoratori saranno annotate anche modifiche della natura dei contratti
eventualmente effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della modifica del
programma di fuoriuscita da parte della Commissione regionale per l’impiego.
Le predette istanze potranno essere presentate nell’imminenza della scadenza del primo
quinquennio di attività; ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale in oggetto gli enti
beneficiari che non hanno provveduto, entro 30 giorni dalla scadenza del primo quinquennio, a
presentare la richiesta di accesso ai benefici decadono dal relativo diritto.
Il comma 2 dell’articolo 7 della predetta legge regionale autorizza l’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a disporre, per l’anno 2011 e per
l’anno 2012, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività
socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31
dicembre 2011, possono proseguire, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti
dello stanziamento di bilancio per l’anno 2012, con le risorse disponibili sul fondo unico per il
precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
A tal fine, gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di
lavoratori separatamente: lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96; ex circolare 331/99; ex l.p.u. 280/97
ed ex art. 4, commi 1 e 2, L.R. 24/2000) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 30
dicembre 2010, n. 7, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2011,
al nuovo termine del 31 dicembre 2012, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti
medesimi i connessi oneri assicurativi.
Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere (in formato .xls)
l’elenco dei lavoratori utilizzati con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo in cui il lavoratore
risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata ai
seguenti uffici:
Centro per l’impiego competente per territorio;
INPS territorialmente competente;
Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento,i servizi e le attività formative – Servizio V –
A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo. 7
L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica
sbommarito@regione.sicilia.it.
All’Agenzia regionale per l’impiego dovrà essere trasmessa anche la dichiarazione, nelle
forme di legge, del legale rappresentante dell’ente attestante che per tutti i lavoratori utilizzati è
stato predisposto il programma di fuoriuscita di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 24/2000,
nel rispetto delle procedure impartite con circolare assessoriale 7 dicembre 2000, 7, pubblicata
nella G.U.R.S. – Parte I – 16 dicembre 2000, n. 58.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno.
I Centri per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti
di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta
prosecuzione ed a trasmettere all’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento,i servizi e le
attività formative – Servizio V – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo,
l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente
vidimato, avendo cura di certificare – in calce all’elenco – che i lavoratori non risultano cancellati
dalle attività socialmente utili. e che il titolo di studio indicato dall’ente utilizzatore corrisponde a
quello di assegnazione agli originari progetti.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati, e si fa
presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per
l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V – A.S.U. e Workfare – Via
Imperatore Federico n. 52 – Palermo, comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati
relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto, da parte della
competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.
La modulistica relativa alle misure oggetto della presente circolare è consultabile sul sito
istituzionale di questa Agenzia - Sezione “INFO E DOCUMENTI”- Link “Modulistica/Servizio V”.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.
IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) (Prof. Andrea Piraino)
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