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Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica

Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione, recante ‘Modifiche all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE N. 922 APPROVATO IL 13 GIUGNO 2012 Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione, recante ‘Modifiche all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed all’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122’ RELAZIONE L’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 356 del 13 giugno 2012 ha approvato il presente disegno di legge voto ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, con il quale si propongono alcune modifiche alla normativa statale in materia di stabilizzazione del personale presso le pubbliche amministrazioni. In particolare, si vuole consentire alle amministrazioni pubbliche di procedere alla stabilizzazione, in conformità al quadro normativo vigente delineato dalle nor-me contenute nei commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del d.l. 78/2009, entro un lasso di tempo superiore a quello attualmente previsto, spostando il termine del 31 di-cembre 2012 al 31 dicembre 2014. Atteso che la normativa richiamata non ha consentito agli enti locali di rag-giungere l’obiettivo dello svuotamento del bacino dei precari proveniente dai lavori socialmente utili a causa dei limiti imposti al turn over (solo il 20 per cento di nuo-ve assunzioni per gli enti che non abbiano superato il 40 per cento del costo del per-sonale sul totale della spesa corrente), con la proposta introduzione del comma 24 quater all’articolo 14 del decreto legge 78/2010, è disciplinata la non computabilità delle stabilizzazioni effettuate secondo le procedure di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 78/2009, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'ar-ticolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008. Allo stesso modo, anche per le proroghe dei rapporti di lavoro a tempo de-terminato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dagli enti territoriali nelle stesse ricompresi, si propone la non applicazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e del comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ----O---- Art. 1. 1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legge l luglio 2009, n. 78, converti-to con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole ‘Nel triennio 2010-2012’ sono sostituite dalle parole ‘Nel triennio 2012-2014’. 2. All'articolo 17, comma 11, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, converti-to con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole ‘Nel triennio 2010-2012’ sono sostituite dalle parole ‘Nel triennio 2012-2014’. 3. All’articolo 17, comma 12, del decreto legge l luglio 2009, n. 78, converti-to con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole ‘Per il triennio 2010-2012’ sono sostituite dalle parole ‘Per il triennio 2012-2014’ e le parole ‘non oltre il 31 dicembre 2012’ dalle parole ‘non oltre il 31 dicembre 2014’. 4. All'articolo 14, comma 24 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi-fiche ed integrazioni, le parole ‘al comma 9’ sono sostituite dalle seguenti: ‘all’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integra-zioni, e di cui all'articolo l, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni,’. 5. All’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integra-zioni, dopo il comma 24 ter è inserito il seguente: ‘24 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano, altresì, ai processi assunzionali effet-tuati dagli enti di cui al comma 24 bis secondo le procedure di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-cazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni.’. IL PRESIDENTE


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