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CIRCOLARE N. 10/2001/AG-I
OGGETTO: Legge regionale 31 marzo 2001, n.2, Art.1, comma 1 – Progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280 – Piani di inserimento professionale di tipo "A" – Rifinanziamento delle attività – Prime direttive.
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
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CIRCOLARE N. 10/2001/AG-I
Prot. n. 1155 – Area I lì, 23 maggio 2001
OGGETTO: Legge regionale 31 marzo 2001, n.2, Art.1, comma 1 – Progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280 – Piani di inserimento professionale di tipo “A” – Rifinanziamento delle attività – Prime direttive.-
- Agli Enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n.280/97 e di piani di inserimento professionale di tipo "a"
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Dipartimento regionale formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO
- Ai Gruppi ed Aree dei Dipartimenti dell’Assessorato regionale del lavoro
L O R O S E D I
La tabella C allegata alla legge regionale 3 maggio 2001, n.6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001” iscrive in bilancio (cap. 322116) l’importo di lire 5.000 milioni per il rifinanziamento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.
L’art. 24 della legge regionale 8 maggio 2001, n.7, dispone, altresì, che per le suddette finalità è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000 milioni.
Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 22 maggio 2001, si impartiscono le seguenti direttive.
Il punto 1 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n.7/AG-I, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.19 del 27 aprile 2001, tra l’altro, precisa che - ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n.2, - ai lavoratori impegnati nei seguenti interventi:
 progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280;
 piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, purché approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000;
possono trovare applicazione le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a condizione che gli enti attuatori adottino:
1. la deliberazione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, articoli 1 e 5;
2. il programma di fuoriuscita di cui dall'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24;
3. l'assunzione a carico del proprio bilancio degli oneri connessi al riconoscimento del beneficio.
Nella considerazione che il legislatore regionale, con le disposizioni precedentemente richiamate, ha inteso assumere a carico del proprio bilancio gli oneri connessi al riconoscimento del beneficio, occorre fornire le seguenti ulteriori istruzioni.
Preliminarmente va ricordato che l'intervento finanziario della Regione siciliana può essere limitato soltanto a quei casi in cui l'Amministrazione regionale rientri tra i soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di che trattasi.
Infatti, il primo comma dell'art.1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che soltanto i soggetti utilizzatori o finanziatori di interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
Ne consegue che non può procedersi al finanziamento di quegli interventi che siano stati posti a carico del bilancio degli enti attuatori ovvero, nel caso di progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità, che non sia stato emanato il provvedimento di finanziamento della prosecuzione ai sensi dell'art.6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
I soggetti attuatori degli interventi in parola potranno presentare la richiesta di finanziamento dei benefici connessi alla prosecuzione delle attività sino al 31 ottobre 2001 a condizione che facciano pervenire in uno con la richiesta:
1. la deliberazione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, articoli 1 e 5;
2. il programma di fuoriuscita di cui dall'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24.
Saranno prese in considerazione le richieste pervenute all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S. della presente circolare e saranno esaminate e finanziate in ordine strettamente cronologico, fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in data precedente.
Tra le news del sito Internet ufficiale dell'Amministrazione regionale: www.regione.sicilia.it potranno scaricarsi lo schema di deliberazione da adottare, lo schema di dichiarazione sostitutiva da rendere a cura dei lavoratori interessati e lo schema di programma di fuoriuscita di cui dall'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24.
L'elenco dei lavoratori interessati (A1), con allegate le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione (A2) dei lavoratori interessati, dovrà essere prodotto oltre che sulla modulistica cartacea anche su supporto informatico da allegare alla richiesta di finanziamento.
Al fine dell'inserimento dei lavoratori nell'elenco, gli enti avranno cura di verificare che gli stessi siano stati assegnati agli interventi in parola in data antecedente al 1° aprile 2001, data di entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 2001, n.2 (cfr. punto 1 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n.7/AG-I, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.19 del 27 aprile 2001).
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego si asterranno, pertanto, dal procedere a riassegnare negli interventi predetti i lavoratori non rientranti nelle previsioni dell'art.1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n.2, provvedendo – ove sussista l'esigenza – ad adottare ogni conseguente rimedio in sede di autotutela, dandone immediata comunicazione a questa Agenzia.
Per quanto attiene il programma di fuoriuscita di cui dall'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per gli interventi di cui al presente punto, si rinvia a quanto al riguardo previsto dalla circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n.04/AG-2000, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.58 del 16 dicembre 2000, e al punto 2 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n.7/AG-I, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.19 del 27 aprile 2001.
Appare superfluo ricordare che per la fattispecie non trova applicazione il termine di presentazione del 30 aprile 2001 del predetto programma nella considerazione che la relativa normativa di finanziamento è intervenuta successivamente (maggio 2001).
Ai lavoratori cui viene estesa la disciplina transitoria trovano applicazione le disposizioni recate dalla normativa in materia di lavori socialmente utili.
Per quanto non previsto si rinvia alle direttive precedentemente emanate in materia di attività socialmente utili.
L'ASSESSORE
(Adragna)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
allegato
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