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CIRCOLARE N. 11/2001/AG-I - GURS n.53 del 9/11/2001
Oggetto: Attività socialmente utili – Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all’art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2001 – Legge regionale 5 novembre 2001, n.17.-
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale del lavoro
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, per conoscenza,
- Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Alla Direzione regionale dell’I.N.P.S.
- Ai Gruppi di lavoro delle strutture dipartimentali dell’Assessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
Con circolare assessoriale 8 maggio 2001, n°08/AG-I, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.23 del 15 maggio 2001, sono state impartite direttive in merito all'ultrattività delle prestazioni in lavori socialmente utili fino al 31 dicembre 2001, in conformità alle previsioni della Convenzione stipulata tra la Regione siciliana ed il Ministero del lavoro il 7 febbraio 2001.
In considerazione delle dotazioni finanziarie all'epoca destinate dal bilancio regionale, la richiamata direttiva assessoriale 8 maggio 2001, n°08/AG-I, si limitava ad autorizzare la prosecuzione delle predette attività fino al 31 ottobre 2001.
Con l'art.1 della legge regionale n.17/2001, è stata autorizzata la spesa per la prosecuzione in attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2001 delle seguenti categorie:
1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96;
2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99;
3. lavoratori già impegnati in attività finanziate dal fondo nazionale per l'occupazione;
4. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art.1, comma 2, della legge regionale n.17/2001;
5. lavoratori di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale (ad esempio, decreti del Dirigente Generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale n°1107/A1/2001/AG del 07/08/01, n°1108/A1/2001/AG, del 07/08/01,n°1161/A1/2001/AG del 07/09/01, n°1166/A1/2001/AG del 11/09/01) ai sensi della circolare assessoriale 23 maggio 2001, n. 10/2001/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.27 del 1° giugno 2001.
Le attività dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 ottobre 2001, possono proseguire, con effetto dal 1° novembre 2001, sino al 31 dicembre 2001.
A tal fine gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) di cui alla circolare assessoriale 8 maggio 2001, n°08/AG-I, nella parte in cui prevedeva il termine di utilizzazione al 31 ottobre 2001, al nuovo termine del 31 dicembre 2001, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi.
Alle deliberazioni dovrà essere allegato un elenco nominativo dei lavoratori, in relazione alla categoria di lavoratori di appartenenza, redatto sulla scorta degli allegati A1, A2, A3, A4 e A5, timbrato e debitamente sottoscritto, in ogni foglio, dal legale rappresentante dell'ente.
I predetti elenchi previsti per ciascuna categoria di lavoratori dovranno essere redatti oltre che su supporto cartaceo, anche sul supporto magnetico collegato, in via informatica, alla presente circolare e a cui si accede cliccando su:
A1.xls
lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96
A2.xls
lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99
A3.xls
lavoratori già impegnati in attività finanziate dal fondo nazionale per l'occupazione
A4.xls
lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art.1, comma 2, della legge regionale n.17/2001
A5.xls
lavoratori di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale (circolare assessoriale 23 maggio 2001, n. 10/2001/AG)
Il supporto informatico dovrà essere compilato in ogni sua parte senza apportare variazioni ai campi ed alle diciture predisposte e dovrà essere trasmesso a questo Ufficio unitamente alla documentazione prevista, o inviato a mezzo E-MAIL all’indirizzo: CRPALLSU@REGIONE.SICILIA.IT.
Ciascuna delibera, esecutiva nelle forme di legge, ed il relativo elenco nominativo allegato dovranno essere inviati:
 alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente che, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederà a prendere atto della disposta prosecuzione;
 alla sede dell'INPS territorialmente competente;
 all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area II Progettazione - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo.
La prosecuzione nelle prestazioni in parola compete esclusivamente ai lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all'art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, e successive modifiche ed integrazioni.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word”, sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
L’ASSESSORE
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
allegato
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