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CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. 331. GURS n.4 del 23/01/1999
Lavori socialmente utili - Circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255, I tranche - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 - Presentazione di nuovi progetti.
A tutti gli enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Con la circolare assessoriale 16 settembre 1997, n. 275, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 20 settembre 1997, sono state emanate direttive in merito ai progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 10 settembre 1997, rientranti nella prima tranche di finanziamento della circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255.
I lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998) sono beneficiari di alcune misure volte all'allocazione nel mercato del lavoro, tra cui sono previsti i lavori socialmente utili, secondo le tipologie previste dall'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Pur tuttavia tali misure non possono essere finanziate con le risorse assegnate alla Commissione regionale per l'impiego dal Fondo nazionale per l'occupazione, stante che l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1998 dispone che con dette risorse possono finanziarsi interventi che prevedono l'utilizzazione di soggetti impegnati in progetti finanziati con il Fondo per l'occupazione. Infatti i progetti in parola sono stati finanziati con fondi del bilancio regionale.
Al fine di acquisire la progettualità, finalizzata al finanziamento e alla pronta attuazione di iniziative promosse dai soggetti legittimati, nonché ad accelerare le misure di politica attiva del lavoro in parola, si emanano le seguenti direttive, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 12 gennaio 1999.
E' appena il caso di ricordare che l'attuazione della misura è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
1. Presentazione dei progetti
Per la necessaria istruttoria, i progetti dovranno pervenire, dopo la pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, direttamente all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
Sono ricevibili i progetti che intendono utilizzare lavoratori che, alla data di presentazione del progetto, non siano impegnati in lavori socialmente utili.
Per la progettazione in parola non trova applicazione l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, atteso che gli interventi non sono mirati alla costituzione di un piano di programmazione. Il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro sottoporrà alla Commissione regionale per l'impiego i progetti in ordine cronologico di protocollazione.
I progetti, muniti del relativo provvedimento di approvazione esecutivo nelle forme di legge, dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi:
- scheda di presentazione del progetto di lavori socialmente utili (allegato A);
- verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B).
Ai progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (lavori di pubblica utilità), dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
a) piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili;
b) delibera relativa alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97 (contenenti impegni programmatici e finanziari);
c) attestazione dell'Agenzia di promozione di lavoro e di impresa;
d) convenzione eventualmente già stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97.
Ai progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) (lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
a) progetto formativo autorizzato dalla competente Direzione regionale della formazione professionale.
Ai progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
a) attestazione del carattere straordinario degli obiettivi progettuali.
I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare:
- per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica):
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica;
- per gli enti di cui sub c) (cooperative sociali):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè:
- che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
- che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa;
- che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto;
- che, avendo gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore;
- per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
- che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale);
- che l'ente non persegua finalità politiche e/o sindacali;
- che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
- per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
- che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziativi di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria;
- che l'ente non persegua scopi di lucro;
- che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
- per gli enti di cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
- che tutti i soci siano disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge n. 223/91, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti (l'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale), che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
- che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
5) copia dell'intero libro soci;
6) relazione sulle attività precedentemente svolte, con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dell'intervento;
- per gli enti di cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
- che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali;
- che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;
- che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il'periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
2. Categoria di lavoratori da utilizzare
Possono accedere alla misura i lavoratori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) che rientrino nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998;
2) che siano stati già impegnati nei progetti di cui alla circolare assessoriale 16 settembre 1997, n. 275;
3) che siano disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità.
L'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale.
3. Durata dei progetti
I progetti avranno la durata prevista per la tipologia attivata in conformità all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
4. Oggetto degli interventi
I progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
5. Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili
In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e del decreto assessoriale n. 749/98/GAB/L del 3 luglio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 1998, registro 1, foglio 142, possono promuovere i progetti di lavori socialmente utili in parola:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
c) le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e loro consorzi in possesso dei prescritti requisiti;
d) gli enti pubblici economici;
e) tutti i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
f) i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
g) le cooperative costituite esclusivamente da disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti (l'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale), che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
Va precisato che fra i soggetti promotori e gestori di cui alla superiore lettera f), atteso l'indubbio perseguimento di finalità di particolare valore sociale, rientrano le associazioni di volontariato, le associazioni antiracket e le associazioni antiusura.
6. Assegnazione ai progetti
L'assegnazione ai progetti, a cui provvederà la competente sezione circoscrizionale per l'impiego, sulla scorta dei titoli di studio e delle qualificazioni possedute - atteso che trattasi di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998 - può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).
Per altro, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 27 luglio 1998, n. 100/98, al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando - al contempo - che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro.
7. Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati
Gli Uffici periferici del lavoro provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati.
I lavoratori interessati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, all'albo dei recapiti interessati e della Sezione circoscrizionale per l'impiego competente, dovranno produrre dichiarazione di disponibilità alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente, in conformità all'allegato modello 1.
8. Rinvio
Per le modalità di attuazione degli interventi e per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di lavori socialme
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