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Circolare n.14/2002
OGGETTO: Piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all’art. 15 legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della Legge 17 maggio 1999, n° 144 e art 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n° 18 - Art.4, comma 3 e Art.8 della legge regionale 26 novembre 2000, n°24.
Disposizioni attuative 2002.
- Alle Associazioni dei datori di lavoro
- Agli Ordini e/o Collegi Professionali
- Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
- Al Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego
- All’I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive
- Alla sede I.N.P.S. della regione Sicilia
- All’Ente Bilaterale regionale per il Turismo siciliano
e, p.c., - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana - Ufficio di Presidenza
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione generale per l’impiego - Divisione VII
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Ai Gruppi di lavoro del Dipartimento regionale Lavoro e Dipartimento regionale Formazione professionale
LORO SEDI
1) Piani straordinari di inserimento professionale
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti direttive in conformità agli indirizzi della Commissione regionale per l’impiego, resi nella seduta del 27 marzo 2002, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell’art.11, della legge regionale 26 novembre 2000, n°24.
Quanto sopra premesso, si comunica che la Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 001 adottata nella seduta del 7 marzo 2002, ha approvato n.67 convenzioni (allegato “1”), stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi Professionali, relative ai Piani straordinari di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all’art. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n° 18, per l'utilizzazione di n.2.121 giovani, che comportano alla conclusione del piano, da parte dei soggetti utilizzatori, o l’assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro ovvero con contratti di apprendistato, di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
Inoltre, la Commissione regionale per l’impiego, sempre nella seduta cui sopra è cenno, ha preso atto che l’Assindustria di Caltanissetta, il C.I.D.E.C. sede provinciale di Catania, il C.I.D.E.C. sede regionale di Palermo, la Confesercenti sede provinciale di Agrigento, il Collegio dei Periti Industriali di Caltanissetta, l’Associazione Artigiani U.P.I.A. di Trapani e L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, hanno manifestato la volontà di non volere aderire al piano straordinario approvato dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 24 gennaio 2002, rinunciando, pertanto, alla stipula della convenzione.
Nella stessa seduta del 6 marzo 2002, la Commissione regionale per l’Impiego ha, altresì, preso atto che, l’Assindustria sede provinciale di Ragusa, il C.I.D.E.C. sede territoriale di Adrano, la C.L.A.I. sede provinciale di Messina, la C.I.L.A. sede regionale di Palermo, la Confartigianato sede provinciale di Catania, la Confartigianato sede provinciale di Trapani, la Confesercenti sede provinciale di Catania, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa, il Collegio dei Geometri di Agrigento, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Caltanissetta, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Siracusa, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Palermo, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Catania, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo non si sono presentati per la stipula della relativa convenzione. La Commissione regionale per l’impiego si è riservata di approvare la relativa convenzione, al momento della eventuale stipula della stessa.
Si rende noto, inoltre, che l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, con decreto n° 67/2002/Servizio II/AG. del 22 febbraio 2002, ha approvato la realizzazione dei piani straordinari di inserimento professionale.
Come è noto, l'utilizzazione dei giovani nei piani straordinari di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento ma comporta per il datore di lavoro alla conclusione del piano, o l’assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro ovvero con contratti di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
In caso di inadempienza a tale obbligo, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione dispone la decadenza dei benefici concessi ai sensi del comma 2, dell’art.10 della Legge regionale 19 agosto 1999, n°18, ed il recupero delle somme erogate.
Al riguardo si rammenta che tali agevolazioni, nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea, sono concesse a titolo di “de minimis”.
Il numero dei giovani, assegnati direttamente alle imprese rientranti nel presente piano, è riportato nella finca “Assegnati”, negli allegati “4”, “5”, “6” e “7” alla presente circolare assessoriale, determinato sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 9 gennaio 2002, che vengono appresso elencati.
Si è proceduto a suddividere le imprese richiedenti, ritenute ammissibili a seguito di istruttoria (allegato “2”) operata sulle schede di adesione al progetto pervenute entro il termine stabilito con circolare assessoriale 28 novembre 2000, n°3/AG, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. (parte I) n°55 del 1° dicembre 2000 (n°30), in quattro grossi gruppi con caratteristiche ben precise, ed in particolare:
- gruppo “1”: comprendente le imprese che alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione avevano dichiarato di avere in corso piani di inserimento professionale e, pertanto, non era possibile verificare il dato sulle assunzioni effettuate, che sarebbero dovute avvenire alla fine del piano, e che avevano almeno un dipendente. (allegato “4”) Per tali imprese, si ritiene opportuno precisare che l’ammissione è subordinata al rispetto degli impegni alla trasformazione in rapporto di lavoro già intrapresi nel precedente piano. Tale requisito dovrà essere verificato dalle S.C.I.C.A., competenti per territorio, in sede di rilascio del relativo nulla – osta.
- gruppo “2”: comprendente le imprese che hanno utilizzato giovani in precedenti analoghi interventi, ed hanno proceduto alla trasformazione in rapporto di lavoro di almeno il 60%, inteso come valore assoluto, dei giovani utilizzati in precedenti piani e, che avevano almeno un dipendente. (allegato “5”)
- gruppo “3”: comprendente le imprese che non hanno mai utilizzato giovani in precedenti analoghi interventi, che avevano almeno un dipendente e che avessero garantito la massima occupabilità alla conclusione del piano. (allegato “6”)
- gruppo “4”: comprendente le imprese che non avevano mai utilizzato giovani in precedenti analoghi interventi e che non avevano alcun dipendente, dando priorità a coloro che avevano richiesto un giovane da utilizzare ed hanno garantito, per il medesimo, la trasformazione in rapporto di lavoro alla conclusione del piano. (allegato “7”)
Resta inteso, che per le imprese rientranti nel gruppo “3” e gruppo “4” (allegati “6” e ”7”), non farà fede quanto stabilito all’art.8, comma 3 della legge regionale 26 novembre 2000, n°24, circa l’interpretazione autentica inerente la percentuale del 60% ai fini della trasformazione in rapporto di lavoro al termine dei 12 mesi di utilizzo con i piani di inserimento professionale, giuste determinazioni della Commissione regionale per l’impiego, rese nelle sedute del 9 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2002.
Con la presente viene pubblicato, altresì, l’elenco delle aziende/liberi professionisti che hanno presentato la scheda di adesione al progetto, la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di non ammissibilità (allegato “3”), e l’elenco delle Associazioni datoriali, Ordini/Collegi professionali e delle aziende/liberi professionisti (allegato “8”) che hanno inoltrato l’istanza o la scheda di adesione al progetto oltre i termini stabiliti dalla circolare 28 novembre 2000, n°3/AG, pubblicata nel supplemento ordinario parte I, n°55 del 1° dicembre 2000.
A tal proposito, appare pleonastico precisare che nessun giovane potrà essere assegnato alle aziende di cui agli allegati “3” e ”8” sopra citati.
2) Assegnazione dei giovani
L'assegnazione dei giovani avviene, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per i soggetti privati, tramite chiamata nominativa in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 settembre 1997.
A tal proposito i soggetti utilizzatori che risultano assegnatari di giovani da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale (allegati “4”, “5”, “6” e “7”), faranno richiesta formale alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio ove si svolgerà l'attività lavorativa e formativa, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n°370, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. - parte I, n°3 del 21 gennaio 2000. (allegati “5”, “6” e “7”).
Sulla richiesta di assegnazione l'Associazione datoriale, l'Ordine o il Collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata.
Giusto quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con circolare dell’1 giugno 1998, n° 74, per quanto concerne i vincoli di parentela, i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono essere attivati nei confronti del coniuge, nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del soggetto utilizzatore.
E’, altresì, esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.
Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani di inserimento professionale da parte di soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.
La competente sezione circoscrizionale per l'impiego verificherà scrupolosamente che il soggetto utilizzatore rientri effettivamente negli elenco di cui agli allegati “4”, “5”, “6” e “7” alla presente circolare, e che il numero dei giovani da avviare non superi il numero massimo di giovani assegnati al soggetto utilizzatore stesso.
Inoltre, la S.C.I.C.A. verificherà scrupolosamente, l’avvenuta trasformazione in rapporto di lavoro o a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro ovvero con contratti di apprendistato di almeno il 60% dei soggetti, che ai tempi della presentazione dell’istanza erano ancora utilizzati nei piani di inserimento professionale, finanziati con circolare 8 novembre 2000, n°1/AG, e che nel presente piano sono stati ritenuti ammissibili a condizione. (Allegato “4”)
Contestualmente alla richiesta di assegnazione il soggetto utilizzatore chiederà alla sezione circoscrizionale per l'impiego la vidimazione di apposito registro delle presenze.
Al fine di agevolare le imprese ed i liberi professionisti onde consentire l'immediata esecutività dei piani, nella considerazione della semplicità delle verifiche da effettuare, le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono invitate a rilasciare il nulla osta all'assegnazione ed a vidimare i registri di presenza a vista.
I soggetti utilizzatori, ricevuto il nulla osta dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, provvederanno a dare corso all'utilizzazione dei giovani, previa apertura di apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento ai rischi connessi all'impiego delle macchine, attrezzature e materiali utilizzati dai giovani.
Si invitano i soggetti utilizzatori a valutare l'opportunità di aprire apposita posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
I soggetti utilizzatori dovranno tenere presso ogni luogo ove si svolge l'attività l’apposito registro delle presenze giornaliere dei giovani utilizzati, progressivamente numerato e vidimato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, con i giovani nominativamente indicati, sul quale verranno apposte le firme di presenza con a fianco indicato l'orario di entrata e di uscita.
Nel predetto registro dovrà essere indicata l'articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione, sulla scorta del programma dei lavori articolato per mese, del quale si dovrà dare comunicazione preventiva all'U.P.L.M.O. e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Dell'inizio dell'utilizzazione e dell'articolazione dei lavori dovrà essere informato l'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Qualora nella fase di realizzazione del P.I.P. dovesse rendersi necessaria una diversa articolazione, il soggetto utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici suindicati.
Tale comunicazione sulla partecipazione dei giovani al P.I.P. va inoltrata all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente, pur non configurandosi per i giovani inseriti un rapporto di lavoro, stante che comunque viene svolta un'attività presso il soggetto utilizzatore per un numero massimo di 100 ore. Va, quindi, comunque osservata da parte del soggetto attuatore la normativa attualmente vigente in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.
Il soggetto utilizzatore dovrà altresì trasmettere, contestualmente all'inizio dell'utilizzazione, l'elenco dei soggetti utilizzati, alla propria Associazione datoriale o all’Ordine/ Collegio professionale utilizzando la scheda (allegato “7”), allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n°370.
E' appena il caso di ricordare l'obbligo dell'Ente convenzionato e del soggetto utilizzatore di conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.
Le procedure di assegnazione ai P.I.P. dovranno esperirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena l’esclusione dal piano medesimo.
Gli Enti convenzionati comunicheranno, entro giorni 30 dalla scadenza delle procedure di assegnazione, suddivisi per provincia e per titolo di studio, a questa Agenzia ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, l’elenco dei soggetti utilizzatori con a fianco indicato il numero dei giovani assegnati ai P.I.P. straordinari, e le relative generalità.
3) Sostituzioni
Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'Associazione datoriale o l'Ordine o il Collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della Sezione circoscrizionale per l'impiego, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.
Si precisa che il punto “11” della convenzione sottoscritta tra le Associazioni datoriali, gli Ordini ed i Collegi professionali e l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, viene specificato che: “Relativamente all’obbligo di assunzione dei giovani utilizzati nei predetti piani, dopo la conclusione degli stessi, per la percentuale di cui ogni soggetto utilizzatore si è impegnato, il datore di lavoro calcolerà il numero dei soggetti da trasformare in rapporto di lavoro subordinato, o a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro ovvero con contratti di apprendistato, sulla base di coloro che hanno portato a termine l’esperienza raggiungendo almeno il 70 % del monte ore programmato”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non possono essere effettuate sostituzioni, se, a seguito di dimissioni, il monte ore restante del piano di inserimento risulta inferiore al 70%.
4) Modalità di pagamento ed applicazione di determinati istituti.
Per quanto attiene le modalità di pagamento delle indennità spettanti ai giovani, occorre precisare che i soggetti utilizzatori sono tenuti a corrispondere con cadenza mensile l’indennità spettante ai giovani in base alle ore di presenza effettuate nell’arco di ogni mese.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all’I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo, l’obbligo della corresponsione dell’indennità spettante ai giovani neo inseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente. Pertanto, anche ai fini di una semplificazione e uniformità di adempimenti, l’I.N.P.S. provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/94 e n. 52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.
Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod. F24. Le stesse somme anticipate dagli enti utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, saranno rimborsate trimestralmente all'istituto.
Relativamente alle modalità operative relative al conguaglio delle somme anticipate dai soggetti utilizzatori, restano valide, pertanto, le direttive emanate dall’I.N.P.S., - Direzione centrale entrate contributive, con circolare n°13 del 27 gennaio 1999, e n°60 del 7 marzo 2000.
Per quanto attiene al regime fiscale delle indennità liquidate, le attività formative ed il monitoraggio degli interventi, nonché quant’altro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n° 322, pubblicata nella G.U.R.S. n° 58 del 14 novembre 1998, punto 6) e circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n° 290, pubblicata nella G.U.R.S. n° 5 del 28 gennaio 1998, punti 5) e 6) e successive modifiche ed integrazioni.
Per l’applicazione di determinati istituti, quali ferie, malattia e maternità, nonché quant’altro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n° 336, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 8 del 16 febbraio 1999, punto 7), e dalla circolare assessoriale 23 giugno 2000, n°20, pubblicata nella G.U.R.S. n°34 del 21 luglio 2000.
Per le procedure e le modalità di realizzazione dei suddetti piani, a cura dei soggetti utilizzatori, si farà riferimento alla modulistica allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n°370 (allegati “5”, “6” e “7”).
5) Attività di vigilanza e controllo
Restano valide le direttive impartite con circolare assessoriale 27 aprile 1998, n° 306, ed in particolare appare opportuno ribadire che durante la fase ispettiva dovrà essere verificato, previa richiesta all’ente attuatore di tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo, tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:
- il rispetto delle procedure di reclutamento dei giovani di età compresa tra i 19 ed i 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento;
- il rispetto di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con circolare dell’1 giugno 1998, n° 74, per quanto concerne i vincoli di parentela, laddove viene precisato che i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono essere attivati nei confronti del coniuge, nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del soggetto utilizzatore.
E’, altresì, esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.
Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani di inserimento professionale da parte di soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.
- la regolare tenuta del registro di presenza, preventivamente vidimato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio, il quale deve essere presso ogni luogo ove si svolge l’attività e sul quale dovranno essere apposte le firme di presenza giornaliera con a fianco indicato l’orario di entrata ed uscita. Nel predetto registro dovrà essere indicata, altresi’, l’articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione. Per l’osservanza della durata dell’attività lavorativa e/o formativa, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nella convenzione stipulata da ciascun ente convenzionato con l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale;
- il regolare assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- la regolare anticipazione, con cadenza mensile, da parte del soggetto utilizzatore, dell’indennità da erogare al soggetto utilizzato, sulla scorta delle effettive presenze giornaliere svolte da quest’ultimo, controllando la relativa emissione delle ricevute di pagamento, a cura del soggetto utilizzatore, regolarmente quietanzate dal soggetto utilizzato;
- il controllo di ogni altra attività inerente l’esecuzione del Piano di Inserimento Professionale;
Nell’ipotesi di eventuali irregolarità, riscontrate in sede ispettiva, queste devono essere contestate al responsabile dell’attuazione del piano e, nei casi di evidente gravità, quali ad esempio l’alterazione di dati relativi alle presenze, ovvero manifesto disimpegno dei soggetti utilizzati, o gravi negligenze degli Enti utilizzatori, quali il mancato pagamento mensile dell’indennità spettante al soggetto utilizzato, etc., comunicate tempestivamente all’Associazione, all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza ed all’Ufficio provinciale del lavoro per i provvedimenti di competenza.
Il responsabile dell’Ufficio
(Mauro Pasquarella)
Il Dirigente del Servizio
(Rita Maccarrone)
Il Dirigente Generale
(Lo Nigro)
L'ASSESSORE
(On. Avv. Raffaele Stancanelli)
allegato
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