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Circolare

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CIRCOLARE N. 16/2002/AG - GURS n.25 del 31/05/2002

OGGETTO: Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 - articoli 11 e 12 - Progetti di utilità collettiva


- Agli Enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n.85 - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Dipartimento regionale formazione professionale - All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - All’Ispettorato regionale del lavoro - Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Agli Ispettorati provinciali del lavoro e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO - Alle Aree e Servizi del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I Pervengono richieste di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana per il finanziamento della seconda annualità dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ed attivati nel corso dell'anno 2001. tal fine, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 24 aprile 2002, si impartiscono le seguenti direttive. L'articolo 12, comma 8, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 dispone che i progetti di utilità collettiva con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza. I progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ed attivati nel corso dell'anno 2001 hanno tutti la durata temporale minima di un anno prevista dalla legge. L'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 ha apportato alla superiore disciplina una duplice consistente innovazione (cfr, circolare assessoroiale 23 maggio 2001, n. 9 prg. 1): • Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari dei contratti di diritto privato costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato (art. 2, comma 1); • Per l'attivazione dei contratti non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti (art. 2, comma 2). Ne consegue che, ove gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso del corrente anno, dovranno modificare le deliberazioni adottate relative all'approvazione dei progetti in parola nella parte in cui era prevista una durata temporale di dodici mesi, alla nuova durata di ventiquattro mesi, assumendo, altresì, a proprio carico oltre alla quota di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti medesimi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Analogamente gli enti che hanno attivato contratti solo a seguito di mobilità da altri enti, delibereranno la modifica dei provvedimenti adottati. Potranno, altresì, essere modificate, in relazione alle mutate esigenze degli enti promotori, sia le attività riferibili alle aree di intervento individuate nei progetti originari, sia le ore settimanali, purchè non superiori al 50% dell’orario contrattuale a tempo pieno. Resta inteso che gli enti promotori potranno deliberare ulteriori elevazioni dell’impegno orario settimanale, nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali e con oneri a proprio carico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Gli enti interessati alla prosecuzione dei progetti in parola dovranno fare pervenire con ogni sollecitudine a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V - Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo: 1. Richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana, computata secondo le modalità sopra specificate; 2. Atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, modificativo, secondo le modalità sopra specificate, delle deliberazioni adottate per l'approvazione dei progetti già attivati; 3. Elenco nominativo completo di tutti i soggetti cui va a scadere il contratto e per i quali si richiede il finanziamento; 4. Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998, con l'indicazione del contratto applicato. Si richiama, infine, l’attenzione sulla disposizione recata dall’art.76, comma 7, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, che dispone che “Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi del l'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ”. L’ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele STANCANELLI)


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