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Circolare

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CIRCOLARE N. 19/2002/AG-I - GURS n.28 del 21/06/2002

OGGETTO: Legge regionale 31 marzo 2001, n.2, art.2. Contratti di diritto privato - Chiarimenti.


- Agli Enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n.85 - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Dipartimento regionale formazione professionale - All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - All’Ispettorato regionale del lavoro - Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Agli Ispettorati provinciali del lavoro e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO - Alle Aree e Servizi del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I Ad esplicitazione delle direttive impartite con circolare 23 maggio 2001, n.9, pubblicata nella GURS, Parte I, n.27 del 1° giugno 2001, si forniscono ulteriori chiarimenti inerenti l’attivazione dei contratti di diritto privato a quei lavoratori già assegnati a progetti di utilità collettiva i cui enti non hanno provveduto agli adempimenti richiesti al fine dell’accreditamento delle risorse finanziarie o che abbiano rinunciato ai progetti dopo l’assegnazione dei lavoratori. L’art. 2, comma 8, della legge regionale 31 marzo 2001, n.2, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato. A riguardo si fa presente che anche i predetti lavoratori sono titolari, ai sensi dell’art.1, comma 1, della già citata L.R. 2/2001, di dote finanziaria personale. Con la richiamata circolare assessoriale n. 9/2001, al punto 4.4, sono state indicate le modalità operative per facilitare l’allocazione dei lavoratori in parola disponendo, in particolare, che gli uffici provinciali del lavoro avrebbero provveduto direttamente ad assegnare i lavoratori interessati facendoli optare per le nuove disponibilità progettuali e per quelle residuali. Tale attività degli uffici è da ricondursi ad iniziative promozionali, volte all’inserimento lavorativo dei soggetti interessati e non già all’emanazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei predetti lavoratori. I medesimi soggetti, titolari di dote finanziaria, possono trovare, altresì, allocazione presso gli stessi enti dove prestano l’attività socialmente utile o presso altri enti. Tale allocazione è consentita anche presso gli enti che non hanno approvato progetti di utilità collettiva ed, altresì, nel caso in cui nei progetti attivati non sussistano disponibilità sia numeriche, sia relative ai profili professionali da contrattualizzare. Infatti, l’art.2, comma 2, della richiamata legge regionale 31 marzo 2001, n.2, dispone che per i contratti in parola non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva. A tal fine si impartiscono le seguenti direttive: o gli uffici provinciali del lavoro notificheranno ai lavoratori interessati l’avvenuto finanziamento della dote di cui alla legge regionale n.2/2001; o i lavoratori, ricevuta detta comunicazione, richiederanno la disponibilità degli enti a stipulare il contratto di diritto privato; o gli enti interessati provvederanno a richiedere all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, con le modalità indicate nella circolare 9/2001, punto 2, l’accreditamento delle risorse, dichiarando la disponibilità ad assumere a carico del proprio bilancio la quota di competenza. L’art.2, comma 5, della L. R. n.2/2001, prevede che gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, già approvati dalla Commissione regionale per l’impiego, non possono stipulare contratti di diritto privato. Si chiarisce, al riguardo, che i termini indicati nelle diffide – in attuazione della circolare n.9/2001 – non sono da considerare perentori. Pertanto, le relative sanzioni non saranno applicate agli enti che provvederanno a pubblicare i progetti e, prioritariamente, a stipulare contratti con tutti i soggetti in parola che ne faranno richiesta. L’ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele STANCANELLI)


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