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CIRCOLARE N. 20/2002/AG – GURS n.47 del 11/10/2002
OGGETTO: Attività socialmente utili – Art.2, comma 5, legge regionale 26 novembre 2000, n.24 – Collaborazione coordinata e continuativa – Criteri di selezione.
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Dipartimento regionale formazione professionale
- Al Sevizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’ Area e ai Servizi del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
L O R O S E D I
L’art.2, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, dispone che la selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 dello stesso articolo è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
Il richiamato comma 1 al riguardo recita che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire (pari a € 30.987,41) ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000 (pari a € 671,39).
Il Ministero del lavoro con nota di indirizzo prot. n.2251/06.14 del 4 agosto 2000, in merito all’analoga disposizione recata dall’art.6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, ha ravvisato che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall’art.1, comma 2, del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche, possano affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto predetto, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti LSU.
In dipendenza di ciò la Commissione regionale per l’impiego, nella seduta del 25 settembre 2002, ha stabilito, ai sensi dell’art.2, comma 5, della richiamata legge regionale 26 novembre 2000, n.24, i seguenti criteri selettivi:
1. soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti in parola;
2. soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione;
3. soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare;
4. soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste;
5. maggiore età;
6. carico familiare.
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro .
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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