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CIRCOLARE N. 21/2002/AG – GURS n.48 del 18/10/2002
OGGETTO: Attività socialmente utili – Art. 7, comma 12, D.Lgs. 81/2000 e art. 11 L.R. 9 agosto 2002, n. 9. Iniziative volte alla creazione di occupazione stabile – Disciplina sanzionatoria.
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- A Italia Lavoro Sicilia S.p.A.
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Dipartimento regionale formazione professionale
- Al Sevizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’ Area e ai Servizi del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
L O R O S E D I
Su conforme orientamento della Commissione regionale per l’impiego, reso nella seduta dell’ 1 ottobre 2002, si emanano le seguenti direttive.
L’articolo 105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha autorizzato – al fine di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse destinate dal POR Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, alla realizzazione di interventi per l’occupazione e di politiche attive per il lavoro – il Presidente della Regione a promuovere la costituzione, secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, di una società mista con Italia Lavoro S.p.A. con compiti di supporto alle iniziative volte a promuovere l’occupazione e a realizzare le politiche sociali sul territorio, nonché a tutte le azioni ed interventi propedeutici e di assistenza tecnica di seguito elencati.
In attuazione del superiore dettato normativo si è proceduto alla costituzione della società mista denominata Italia Lavoro Sicilia S.p.A alla quale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 222 dell’8 maggio 2001, è stata affidata la progettazione e la realizzazione del Piano Integrato Regionale “Economia Sociale”, in conformità alle previsioni dell’articolo 1, comma 1, lett.b), della convenzione stipulata tra questo Assessorato e la Società in parola in data 22 giugno 2001.
Con direttiva assessoriale prot. n. 2528/Gab del 9 luglio 2002 sono stati individuati gli obiettivi progettuali prioritari del predetto piano, gli ambiti di attività e le misure di politica attiva del lavoro.
In particolare, tra gli obiettivi individuati, priorità assoluta è stata data alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio nazionale e regionale dei lavori socialmente utili, con conseguente fuoriuscita dal bacino.
Le attività sono state individuate nei seguenti ambiti di intervento: ambiente, foreste e tutela del territorio, beni culturali, servizi alla persona, servizi pubblici per l’impiego, trasporti, turismo e servizi pubblici locali e della motorizzazione civile, artigianato, commercio e cooperazione; per le misure di politica attiva del lavoro, in relazione alle specificità degli interventi e con riguardo delle professionalità da allocare, sono state individuate, tra le altre, le seguenti misure: formazione professionale, esternalizzazione dei servizi in conformità alle previsioni dell’articolo 19 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché dell’articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 2000, n. 81 e dell’articolo 52, comma 71, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, collaborazione coordinata e continuata, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 e dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Nella considerazione che si dovrà dare corso alle procedure per addivenire alla definitiva stabilizzazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili con l’attivazione delle misure previste nei programmi di fuoriuscita approvati o in corso di approvazione da parte della Commissione regionale per l’impiego, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Appare superfluo precisare che non risultano suscettibili a modifica i programmi già oggetto di finanziamento da parte degli enti o dell’amministrazione regionale.
Al riguardo si fa presente che l’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio, così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, eleva a 24 mesi il periodo formativo di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Il predetto articolo 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in particolare, prevede, per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative e, precisamente, nei casi di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’ente utilizzatore e/o di stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di continuare a corrispondere l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili ai lavoratori rientranti nel regime transitorio.
Relativamente alle predette esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio sarà predisposto idoneo e coerente piano formativo, sulla scorta dei bisogni formativi segnalati dagli enti utilizzatori.
Tutte le azioni di politica attiva del lavoro, di accompagnamento alla creazione di impresa e dei relativi regimi di aiuto, comunque attivabili dagli enti utilizzatori, potranno essere realizzate utilizzando le misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e del relativo complemento di programmazione, in conformità alle disposizioni che regolano l’attivazione dei predetti interventi.
Al fine di facilitare la individuazione dei servizi da esternalizzare, si rimette in allegato scheda servizi esternalizzabili, contenente:
• Elenco dei servizi esternalizzabili più ricorrenti;
• Modalità attuali di gestione del servizio con indicazione del personale impegnato e del relativo costo;
• Previsione del servizio da esternalizzare con indicazione della tipologia della misura di fuoriuscita e dei lavoratori ASU da stabilizzare.
Si precisa che nell’individuazione del servizio da esternalizzare, fermo restando l’importanza della valorizzazione delle professionalità acquisite nelle precedenti utilizzazioni dai singoli lavoratori, purtuttavia l’elemento prioritario è l’interesse pubblico alla creazione dei servizi a favore della collettività i cui ricavi possano consentire, nel tempo, l’autofinanziamento.
A tale riguardo, è appena il caso di sottolineare che la convenienza a ricorrere alla società mista deve partire altresì dal principio che i costi dei servizi da gestire non possono essere superiori a quelli occorrenti in regime di gestione diretta da parte degli enti della pubblica amministrazione e che il trattamento contrattuale dei lavoratori agli stessi destinati deve essere previsto dai competenti contratti collettivi di lavoro.
Al fine di una più agevole gestione delle procedure di individuazione dei servizi, delle modalità di gestione degli stessi e dei criteri per la stabilizzazione dei lavoratori, gli enti provvederanno al coinvolgimento delle parti sociali territoriali e delle rappresentanze sindacali aziendali, attraverso confronto, che dovrà emergere da apposito verbale.
Per velocizzare l’aggiornamento della banca dati richiesta con nota datata 1 agosto 2002 dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale inerente “Monitoraggio L.S.U. con oneri a carico del bilancio regionale”, ogni ente utilizzatore dovrà integrare i dati richiesti con la sopracitata nota con quelli riportati nell’allegata scheda lavoratori A.S.U..
Le suddette schede, debitamente compilate, dovranno essere inviate sia in formato cartaceo che su supporto magnetico, a ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A, Via Wagner, n.5 – 90139 PALERMO e alla casella di posta elettronica all’indirizzo asusicilia@italialavoro.it, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Per eventuali chiarimenti sulla compilazione delle schede potrà essere contattata la predetta Società Italia Lavoro Sicilia S.p.A. al numero telefonico 091/6124322, fax 091/6128897.
Gli enti utilizzatori che non hanno ancora provveduto ad inoltrare all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V L.S.U. e Workfare - la scheda “Monitoraggio L.S.U. con oneri a carico del bilancio regionale” debitamente compilata, devono provvedere tempestivamente entro i termini fissati dalla presente circolare facendo pervenire i dati all’Agenzia regionale per l’impiego, secondo le modalità indicate nella nota dell’1 agosto 2002.
Si coglie l’occasione per precisare che appare rilevante, ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni in materia di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, la puntuale applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla disciplina vigente in materia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per l’impiego – Divisione II, con nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito dell’applicazione della normativa vigente (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) in materia di lavori socialmente utili.
In particolare, in merito all’abrogazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 che prevedeva, nei confronti di un lavoratore socialmente utile che non partecipasse con regolarità alle attività cui era stato assegnato o non rispettasse le condizioni di utilizzo, la revoca dell’assegnazione e la perdita del relativo sussidio con la conseguente cancellazione dalle liste di mobilità, il Ministero del Lavoro ha precisato che, nonostante l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000 abbia abrogato i commi 3 e 4 del succitato articolo, rimane vigente l’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 468/97 che disciplina il rapporto di utilizzo nelle attività in parola. Il Ministero del Lavoro, con la predetta nota, evidenzia, infatti, che i commi 11, 12 e 13 del sopracitato articolo 8 attribuiscono all’Ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all’organizzazione delle attività, l’esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle predette attività. Tali poteri, secondo il Ministero del Lavoro sono, nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l’Ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività dallo stesso gestite.
Alla luce della richiamata direttiva e atteso che è in atto il processo di stabilizzazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente, gli enti utilizzatori, presteranno particolare attenzione in merito alla disposizione recata dall’art.8, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, nella parte in cui prevede l’incompatibilità tra la fruizione dell’assegno di utilizzo in prestazioni per attività socialmente utili e l’attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In quest’ultimo caso gli enti valuteranno la sussistenza delle condizioni per autorizzare le richieste di sospensione dalle attività socialmente utili avanzate, avendo riguardo, in particolare, ai casi di assenze protratte e ripetute nel tempo, che sottendono a scelte professionali diverse del lavoratore e che, pertanto, non consentono il loro permanere nel bacino delle attività, fermo restando l’obbligo da parte dell’ente utilizzatore della comunicazione alla sede INPS territorialmente competente, così come previsto dal citato articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, nonché dalla circolare assessoriale 13 maggio 1998, n. 312, pubblicata nella G.U.R.S. 6 giugno 1998, n. 29 – Parte I. Tale responsabilità risulta maggiormente rafforzata dalle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2000.
Va, infine, richiamata al riguardo la puntuale applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Gli Ispettorati del lavoro vorranno al riguardo attuare una rigorosa vigilanza sull’attuazione della richiamata disposizione.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata con possibilità di scaricare in formato “Word ed Excel” , sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione sicilia it/lavoro.
L’ASSESSORE
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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