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Circolare

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CIRCOLARE N. 23/2002/AG - GURS n.57 del 13/12/2002

OGGETTO: Collaborazione coordinata e continuativa– Art. 1 legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e articolo 4 legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.


- Agli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Alle Associazioni dei datori di lavoro - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Dipartimento regionale formazione professionale - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I L’art. 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, autorizza l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione a concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, integra la predetta previsione normativa con l’ulteriore contributo di 200 euro mensili pro capite per i compensi di almeno 800 euro mensili. Per le predette finalità il secondo comma della legge regionale n. 9/2002 stanzia per l'esercizio 2002 la somma di un milione di euro. Vengono di seguito emanate le procedure per dare attuazione alle superiori disposizioni legislative. 1. DATORI DI LAVORO INTERESSATI I datori di lavoro interessati all'applicazione della predetta norma sono le imprese individuali e le società, anche cooperative, nonché gli esercenti arti e professioni in quanto espressamente richiamati. La norma individua, altresì, come categoria di possibili datori di lavoro, distinta dai primi, "gli enti privati" e cioè tutti quegli enti non espressamente individuati non rientranti tra gli enti pubblici come per esempio le società private a parziale o totale partecipazione pubblica. 2. LAVORATORI INTERESSATI I lavoratori interessati ai benefici derivanti dall'applicazione della norma di che trattasi sono i soggetti rientranti nel regime transitorio così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale. Sono esclusi dai benefici della norma in parola i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l'occupazione, nonché i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. 3. CONTRIBUTO La norma in esame prevede per i datori di lavoro che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili. L'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, subordina la concessione dell'aiuto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell’Unione Europea. L’applicazione dell'aiuto in parola verrà circoscritto nell’ambito dei limiti della regola del cosiddetto "de minimis", in attuazione del Regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Nel rispetto delle superiori disposizioni comunitarie, non verranno, pertanto, prese in considerazione le istanze provenienti da datori di lavoro appartenenti al settore dei trasporti o la cui attività è legata alla produzione e/o trasformazione di prodotti di cui all'allegato 1 del trattato di Amsterdam o rientra nell'ambito di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001. 4. PRESENTAZIONE ISTANZA I datori di lavoro interessati che abbiano proceduto ad instaurare, ovvero che intendano instaurare, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili in possesso dei requisiti sopradescritti per un periodo non inferiore a cinque anni e che vogliano richiedere i contributi in parola, dovranno produrre apposita istanza all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V "LSU e Workfare" – Via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo, che dovrà pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2002. L’istanza dovrà contenere, oltre i dati identificativi del datore di lavoro, l’attività svolta, il settore produttivo di appartenenza e la quantificazione del contributo, distinguendo l’importo del contributo previdenziale ed assistenziale da quello sulla retribuzione. L’Ufficio si riserva di richiedere la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo. La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro . L'ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele Stancanelli)


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