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Circolare

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CIRCOLARE N. 26/2002/ AG GURS n.3 del 17/01/2003

Oggetto: Attività socialmente utili – Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all’art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2003 – Progetti di utilità collettiva prosecuzione – Art.41 legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.


A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di contratti di diritto privato ex artt.11 e 12 L.R. n.85/95 -.Al Dipartimento regionale del lavoro -.Al Dipartimento regionale formazione professionale - All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - All’Ispettorato regionale del lavoro - Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, per conoscenza, - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - Agli Ispettorati provinciali del lavoro - Alla Direzione regionale dell’I.N.P.S. -.All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale LORO SEDI L’art. 41 della legge regionale 23 dicembre 2002, n° 23, pubblicata sulla G.U.R.S. 27 dicembre 2002, n. 59, Parte I, dispone che, al fine di consentire nel corso dell’anno 2003 lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’art.1 della legge regionale 5 novembre 2001, n.17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime per l’anno 2003. 1. Prosecuzione delle attività socialmente utili Al riguardo si chiarisce che le tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione sono le seguenti: 1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96; 2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99; 3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24; 4. lavoratori di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale. Le attività dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 dicembre 2002, possono proseguire sino al 31 dicembre 2003, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione. Si significa che la copertura finanziaria per la prosecuzione delle attività in parola è limitata allo stanziamento in atto previsto e, che, pertanto, salvo ulteriore impinguamento delle risorse, la presente prosecuzione deve ritenersi limitata al 28 febbraio 2003. A tal fine gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 15 aprile 2002, n. 15, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2002, al nuovo termine del 31 dicembre 2003, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi. Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere l’elenco (in formato excel) dei lavoratori utilizzati con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione e dovrà essere inviata:  alla Unità operativa S.C.I.C.A. sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura competente per territorio;  alla sede dell'INPS territorialmente competente;  all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo. L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it. Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono pregati di darne cenno. Le Sezioni circoscrizionali per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare in calce all’elenco che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili. Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo. 2. Periodi di riposo (ferie) Si richiama, ancora una volta, l’attenzione degli enti utilizzatori, per ribadire i propri poteri discrezionali in merito all’organizzazione delle attività, l’esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle attività socialmente utili. Si chiarisce, inoltre, che le attività socialmente utili non sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti e che, come è noto, le predette attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo (ferie), durante il quale è corrisposto l’assegno. Poiché con la presente viene autorizzata la prosecuzione delle attività socialmente utili già iniziate a seguito dell’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, si ritiene che, ove il lavoratore debba ancora godere di periodi di riposo maturato, gli stessi potranno essere usufruiti in sede di prosecuzione delle attività, fermo restando la già ribadita autonomia organizzativa dell’ente utilizzatore. 3. Progetti di utilità collettiva La disposizione normativa in oggetto segnata dispone, altresì, la prosecuzione delle attività di stabilizzazione. Ne consegue che, ove gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, volessero proseguire per ulteriori dodici mesi i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2003 (prima o seconda annualità), dovranno provvedere agli adempimenti di cui alla circolare assessoriale 13 maggio 2002, n.16/2002/AG, pubblicata sulla GURS, Parte I, n.25 del 31 maggio 2002. La prosecuzione delle attività di stabilizzazione in scadenza nel corso del 2003 potrà avere effetto a seguito di apposito provvedimento autorizzativo, vistato dalla competente Ragioneria centrale presso questo Assessorato, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione stessa ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione, fatti salvi ulteriori impinguamenti delle risorse. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure. Ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della legge regionale 3 dicembre 2002, n.23, ed in conformità alle direttive recate dalla circolare dell’Assessorato bilancio e finanze 27 maggio 2002, n.7, la presente viene preventivamente trasmessa alla Ragioneria centrale presso questo Assessorato. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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