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Circolare

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CIRCOLARE N. 31/2003/AG

OGGETTO: Attività socialmente utili – Enti utilizzatori. Art.1 del Decreto legislativo 81/2000 e art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 – Mobilità nell’ambito dell’Amministrazione regionale – Enti locali. Patto di stabilità. Classificazione spese. Art.4 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13.


- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - All’Assessorato regionale alla Presidenza - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la f. p. L O R O S E D I La Commissione regionale per l’impiego, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale, ai sensi dell’art.11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nella seduta del 24 settembre 2003, ha espresso favorevole avviso alle seguenti direttive. 1. Enti utilizzatori di attività socialmente utili L’art.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, così come integrato dalla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, dispone che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, possono continuare ad utilizzare i soggetti destinatari del regime transitorio regionale dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 4 della richiamata legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti utilizzatori, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo n.81 del 2000. La stessa norma prevede che gli enti utilizzatori possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3. L'articolo 5, comma 3, del più volte richiamato decreto legislativo n.81 del 2000 dispone che, in caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni di trasferimento, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione regionale per l’impiego, che è tenuta a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività. Al riguardo si rinvia alle istruzioni precedentemente impartite ed in particolare alla circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.26 del 2 giugno 2000 e alla circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n.4, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.58 del 16 dicembre 2000. Come già richiamato nella circolare assessoriale 3 0ttobre 2002, n.21, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.48 del 18 ottobre 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per l’impiego – Divisione II, con nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito dell’applicazione della normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, specificando che le predette disposizioni attribuiscono all’Ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all’organizzazione delle attività, l’esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle predette attività. Tali poteri, secondo il Ministero del Lavoro sono, nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l’Ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività dallo stesso gestite. Pertanto, in capo al soggetto utilizzatore ricadono un insieme di diritti e obbligazioni che non rendono percorribile l’impiego – sia pur temporaneo – presso soggetti diversi, se non attraverso le procedure sopra rammentate. Tali fattispecie potrebbero, peraltro, comportare nefaste ed incresciose refluenze, con le connesse responsabilità anche di natura patrimoniale. Gli Ispettorati del lavoro vorranno al riguardo attivare la più rigorosa vigilanza. 2. Mobilità nell’ambito dell’Amministrazione regionale L’art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dispone che per i soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso l'Amministrazione regionale il programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino viene adottato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Ne consegue che nell’ambito dell’amministrazione regionale non necessitano le procedure convenzionali per il trasferimento dei soggetti ivi utilizzati, mentre risultano indispensabili le procedure di cui all’articolo 5, comma 3, del più volte richiamato decreto legislativo n.81 del 2000, per l'utilizzo dei predetti soggetti in attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti. Le predette mobilità tra soggetti utilizzati presso l’Amministrazione regionale possono essere operate sia su domanda dell’interessato sia d’ufficio. I trasferimenti a seguito di istanza motivata del lavoratore devono essere supportati dai nulla osta sia dell’ufficio cedente sia di quello accettante ed indirizzate all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V – LSU workfare – Via Imperatore Federico n.52 – 90143 Palermo. Le mobilità d’ufficio vengono operate su richiesta del responsabile della struttura utilizzatrice in caso di esubero, ovvero di quella richiedente in caso di carenza, specificando le motivazioni ed il numero, suddiviso per mansioni, dei lavoratori interessati alla mobilità. I criteri da utilizzare per la mobilità di ufficio, in caso di esubero, sono quelli determinati dalla circolare 30 settembre 2002, n.20/2002/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.47 dell’11 ottobre 2002, mobilitando i lavoratori collocatisi per ultimi in graduatoria. Per meglio esemplificare, in assenza di richieste di lavoratori interessati, il responsabile della struttura utilizzatrice formulerà una graduatoria di tutti i lavoratori impiegati nelle mansioni che risultano in esubero secondo i predetti criteri e richiederà la mobilità d’ufficio per quei soggetti che si sono collocati per ultimi nella graduatoria In caso di richiesta di utilizzazione per carenza, l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale individuerà le unità per mansioni che le strutture dell’Amministrazione regionale dovranno cedere ed anche in tal caso saranno utilizzati i criteri di cui al precedente capoverso. Con provvedimento del Dirigente Generale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale si procederà alla mobilità d’ufficio sulla scorta delle esigenze manifestate dai responsabili delle varie strutture dell’Amministrazione regionale e comunque nell’ambito delle mansioni e nello stesso Comune di utilizzazione. Per particolari esigenze di servizio ovvero in carenza di strutture disposte all’utilizzazione del personale in a.s.u. posto in mobilità, la stessa può essere operata in un comune viciniore, distante non più di 20 chilometri dalla residenza del lavoratore e, comunque, raggiungibile con mezzi pubblici in non più di un’ora. Per le mobilità all’interno delle singole strutture vi provvede il competente Dirigente. Il Servizio V dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione – per il necessario monitoraggio – informerà la Commissione regionale per l’impiego delle mobilità d’ufficio. 3. Enti locali – Patto di stabilità – Classificazione spese Si richiama, infine, l’attenzione sulla disposizione recata dall’art.4 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, che ha aggiunto il seguente comma all'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: "4 bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità". La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele Stancanelli) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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