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CIRCOLARE N. 36/2003/ AG
Oggetto: Attività socialmente utili – Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all’art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2004 – Progetti di utilità collettiva prosecuzione – Art.39 legge regionale 3 dicembre 2003, n.20.
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di contratti di diritto privato ex artt.11 e 12 L.R. n.85/95
-.Al Dipartimento regionale del lavoro
-.Al Dipartimento regionale formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, per conoscenza,
- Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Alla Direzione regionale dell’I.N.P.S.
-.All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
LORO SEDI
L’art. 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, del 5 dicembre 2003, n. 53, dispone che, al fine di consentire nel corso dell’anno 2004 lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’art.1 della legge regionale 5 novembre 2001, n.17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.
1. Prosecuzione delle attività socialmente utili
Al riguardo si ribadisce il contenuto della circolare 30 dicembre 2002, n. 26, relativamente alle tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione che sono le seguenti:
1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96;
2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99;
3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
4. lavoratori di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale.
Le attività dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 dicembre 2003, possono proseguire sino al 31 dicembre 2004, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione.
A tal fine gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 30 dicembre 2002, n. 26, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2003, al nuovo termine del 31 dicembre 2004, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi.
Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere l’elenco (in formato excel) dei lavoratori utilizzati con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione e dovrà essere inviata:
 alla Unità operativa S.C.I.C.A. sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura competente per territorio;
 alla sede dell'INPS territorialmente competente;
 all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo.
L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono pregati di darne cenno.
Le Sezioni circoscrizionali per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato,
avendo cura di certificare in calce all’elenco che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo.
2. Progetti di utilità collettiva
L'articolo 12, comma 8, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 dispone che i progetti di utilità collettiva con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.
Con la circolare n° 16/2002/AG, pubblicata nella G.U.R.S. n° 25 del 31/05/2002, si disponeva che gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 potevano proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2002 modificando le deliberazioni adottate relative all'approvazione dei progetti in parola nella parte in cui era prevista una durata temporale di dodici mesi, alla nuova durata di ventiquattro mesi.
Con la circolare n° 26/2002/AG, pubblicata nella G.U.R.S. n° 3 del 17/1/2003, in attuazione dell’art. 41 della Legge regionale 23 dicembre 2002, n° 23, pubblicata sulla G.U.R.S. 27 dicembre 2002, n. 59, Parte I, si disponeva che “ove gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, volessero proseguire per ulteriori dodici mesi i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2003 (prima o seconda annualità), dovranno provvedere agli adempimenti di cui alla circolare assessoriale 13 maggio 2002, n° 16”.
La disposizione normativa in oggetto segnata prevede che i contratti di cui all’art. 12 della Legge regionale 21 dicembre 1995, n° 85 e successive modifiche e integrazioni, a conclusione del periodo massimo di tre anni previsto dalla legge 85/95, possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di tre anni, a condizione che sussistano l’interesse all’espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dell’ente finanziatore e utilizzatore nel periodo di competenza.
Pertanto gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 85/95 che alla scadenza del terzo anno di attività volessero proseguire i rapporti di lavoro dovranno deliberare la conferma dei contratti già stipulati per un ulteriore periodo di tre anni assumendo, altresì, a proprio carico oltre alla quota di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti medesimi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 gli enti promotori potranno deliberare ulteriori elevazioni dell’impegno orario settimanale, nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali e con oneri a proprio carico.
Gli enti interessati alla conferma dei contratti in parola che nel corso dell’anno 2004 concluderanno il periodo massimo di tre anni previsto dalla legge 85/95 dovranno fare pervenire con ogni sollecitudine a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V - Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo:
1. Richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana;
2. Atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, con cui si dichiara la sussistenza dell’interesse all’espletamento della prestazione per un ulteriore periodo di tre anni e la relativa copertura finanziaria della quota a proprio carico;
3. Elenco nominativo completo di tutti i soggetti cui va a scadere il contratto (terza annualità) e per i quali si richiede il finanziamento;
4. Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998, con l'indicazione del contratto applicato.
Per i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2004 (prima o seconda annualità), gli enti dovranno provvedere agli adempimenti di cui alla circolare assessoriale 13 maggio 2002, n° 16/2002/AG, pubblicata sulla GURS, Parte I, n° 25 del 31 maggio 2002.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
L'ASSESSORE
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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