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CIRCOLARE N. 37/2003/AG
OGGETTO: Attività socialmente utili – Art. 39, comma 5, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Incentivi per le assunzioni di lavoratori impegnati in A.S.U. con le modalità di cui all’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni.
- A tutti gli Enti locali utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Dipartimento regionale formazione professionale
- Al Sevizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
L O R O S E D I
L’art. 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dispone che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, con le modalità di cui all’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni e che l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a corrispondere ai citati enti un incentivo una tantum pari ad un importo massimo di 30 mila euro per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto nel caso di assunzioni part-time.
Si rammenta che il richiamato comma 6 dell’articolo 78 della legge della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni dispone che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico e nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, destinatari del regime transitorio, senza il ricorso alle procedure di cui all’articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 56.
Gli Enti locali che intendono effettuare assunzioni con le modalità di cui all’articolo 78, comma 6, della legge n. 388/2000 entro il 31 dicembre 2003, di soggetti dagli stessi utilizzati, rientranti nel regime transitorio e impegnati in lavori socialmente utili, finanziati con risorse del bilancio regionale, potranno inoltrare richiesta del contributo in parola all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V "LSU e Workfare", Via Imperatore Federico, n. 52 - 90143 - Palermo, che dovrà pervenire entro e non oltre il 22 dicembre 2003.
La richiesta, corredata di atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, dovrà contenere il numero dei lavoratori da assumere con l’indicazione della categoria di appartenenza e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si intende instaurare, a tempo pieno o pieno o part-time, e la specifica delle ore di impegno settimanali.
Nella considerazione che non potrà procedersi ad una specifica valutazione di merito delle istanze, atteso che trattasi di ricorso ad assunzioni con specifiche modalità stabilite dalla stessa norma, il competente Servizio formulerà una graduatoria d’ufficio avendo riguardo:
a) al minor importo di contributo richiesto per l’assunzione di ciascuna unità lavorativa (per cui è previsto un importo massimo di 30 mila euro per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno);
b) all’ordine cronologico di arrivo (farà fede il timbro in entrata dell’Ufficio di Gabinetto).
Si richiama, infine, l’avviso espresso dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 19 dicembre 2001 in merito all’applicazione dell’articolo 78 della legge n.388/2000.
La Commissione, in particolare, ha ravvisato che la deroga di cui al comma 6 dell’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 consente di procedere direttamente alle assunzioni ivi previste, senza il ricorso alle procedure di cui all’articolo 16 della legge n.56/87.
Pur tuttavia gli enti, nel pieno rispetto della propria autonomia e dei rispettivi ordinamenti, provvederanno alla selezione tra le varie categorie di soggetti interessati, determinando criteri oggettivi (ove la scelta ricomprenda un numero inferiore ai soggetti interessati alla stessa categoria di lavoratori) suggerendo quelli in uso presso gli uffici periferici del lavoro per la redazione delle graduatorie ex articolo 16 della legge n. 56/87.
Al riguardo, infine si rammenta che l’art. 25 della stessa legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dispone che “Gli enti locali della Sicilia possono procedere all'applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli anni 2003 e 2004, nell'ambito della disponibilità della dotazione organica e finanziaria relativamente alle categorie, ex qualifiche, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.”.
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro .
L'ASSESSORE
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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