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CIRCOLARE N. 39/2004/AG

OGGETTO: Attività socialmente utili – Art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 – Prime direttive.


- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - All’Assessorato regionale alla Presidenza - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 57 del 30 dicembre 2003, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004, all’art. 25, comma 1, estende il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. La predetta disposizione, pertanto, opera una doppia estensione del contributo in parola e più precisamente: a) nei confronti delle misure attivabili per la fuoriuscita: “tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente”; b) nei confronti dei soggetti destinatari a cui le stesse possono essere rivolte e cioè “a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale”. Attesa la rilevanza degli effetti che la norma in parola produce, si emanano, su conforme avviso della Commissione regionale per l’impiego, reso nella seduta del 13 febbraio 2004, le seguenti istruzioni. 1. Il contributo Si rammenta che il richiamato art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, prevede la possibilità di concedere un contributo pari a 60 milioni di lire (oggi € 30.987,41), ripartito in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnato nelle predette attività con finanziamento a carico del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione – attraverso le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla legislazione vigente – e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000 (oggi € 671,39). 1.1 Gli enti beneficiari Gli enti a cui può essere concesso il contributo in parola sono: a) le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza (cfr. art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24); b) le Università degli studi della Sicilia ed il Centro Paolo Borsellino di Palermo (cfr. art. 25 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21). Relativamente alla portata del terzo comma dell’art. 25 della legge regionale n.21 del 2003, va precisato che l’estensione operata nei confronti delle società e dei consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa, va valutata alla stregua delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Infatti, il contributo in parola, al momento, può essere erogato soltanto alla pubblica amministrazione utilizzatrice dei lavoratori in a.s.u. da stabilizzare. 1.2 I soggetti destinatari Come precedentemente richiamato la disposizione in oggetto individua i lavoratori beneficiari delle misure di allocazione lavorativa in tutti i soggetti destinatari del c.d. regime transitorio – così come definito dall’art. 4, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 – finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Va, altresì, precisato che l’art. 2, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, autorizza il finanziamento delle misure di fuoriuscita ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione. Si richiama, infine, l’attenzione sulla riserva per l’accesso ai pubblici impieghi in favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, tra cui rientrano i soggetti titolari dei contratti di lavoro di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della stessa legge n. 85 del 1995 (cfr. pareri dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 117 del 2000, n. 54 del 1998 e n. 155 del 2002). 1.3 Le misure di fuoriuscita Gli interventi attivabili con il contributo in parola si concretano in tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente. Il legislatore, al fine di fugare incertezze applicative, in via esemplificativa, ne ha richiamato alcune, specificando che le stesse dovranno essere compatibili con la disciplina vigente per ciascun ente. In particolare: a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306; b) contratti quinquennali di diritto privato; c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto; d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni; e) assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa. Preliminarmente va chiarito che – al fine dell’applicazione della normativa de qua – non va operata alcuna distinzione fra le varie categorie di soggetti utilizzati in attività socialmente utili. Pertanto, va precisato che risultano attivabili a tutti i lavoratori destinatari del regime transitorio di cui al precedente punto 1.2 anche le misure previste per i lavoratori prioritari della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni (borse d’autoimpiego, incentivi alla creazione d’impresa ecc.). Diversa, invece, è la natura dei contratti di diritto privato che il legislatore ha previsto con la disciplina in oggetto recata da quelli normati dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Infatti, la stessa differisce sia per l’entità del finanziamento, sia per la durata, sia per le modalità di selezione dei soggetti da impiegare. Non può, quindi, farsi riferimento agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ed alle direttive e provvedimenti che ne discendono, per l’applicazione dei contratti quinquennali di diritto privato di cui all’art. 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Essi trovano, infatti, disciplina negli ordinamenti propri degli enti e nelle generali disposizioni in materia di fuoriuscita dai lavori socialmente utili. Per quanto attiene l’estensione temporale dell’impiego dei lavoratori da stabilizzare, si precisa che la stessa va prevista, in relazione alla misura di fuoriuscita, come rapporto a tempo indeterminato o, comunque, con durata non inferiore a cinque anni. 1.4 Le procedure di selezione dei lavoratori Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dispone che la selezione dei lavoratori destinatari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 del medesimo articolo, è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente. Con circolare 30 settembre 2002, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.47 dell’11 ottobre 2002, sono stati divulgati i predetti criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 25 settembre 2002. Si rammenta che i predetti criteri selettivi sono i seguenti: 1. soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti in parola; 2. soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione; 3. soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare; 4. soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste; 5. maggiore età; 6. carico familiare. Il secondo comma dell’art. 25 della legge regionale n.21 del 2003 dispone che la selezione dei lavoratori con cui stipulare i contratti quinquennali di diritto privato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo art. 25, avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Tale disposizione, certamente, non consente che per le altre misure possa procedersi in assenza di criteri prestabiliti ed oggettivi, sia per il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sia – ancor più – per il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. In tal senso, con circolare assessoriale 17 dicembre 2003, n.37, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 56 del 24 dicembre 2003, veniva richiamato l’avviso espresso dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 19 dicembre 2001 in merito all’applicazione dell’articolo 78 della legge n.388/2000. La Commissione nella seduta del 13 febbraio 2004 ha ravvisato di modificare il predetto orientamento al fine di omogeneizzare le procedure adottate fra le varie misure. Pertanto, gli stessi enti adotteranno – al fine di semplificare e rendere più trasparente le procedure di selezione – i criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 25 settembre 2002 e divulgati con circolare 30 settembre 2002, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.47 dell’11 ottobre 2002. Si richiama, infine, l’art. 2, comma 6, della legge regionale n.24 del 2000 che dispone che la corresponsione del contributo in parola comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi. Appare pleonastico sottolineare che le assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, ancorché previsti dall’art. 25, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale n. 21 del 2003, comportano il soddisfacimento della riserva per l’accesso a pubblici impieghi e, pertanto, non sussiste l’esclusione richiamata dall’art. 2, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2000. 2. Modifica dei contratti oggetto di precedenti finanziamenti Il comma 4 del più volte richiamato art. 25 della legge regionale n.21 del 2003 dispone che gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del comma 1 del medesimo art. 25, previa autorizzazione di questo Assessorato ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Tale modifica, che non comporta una estensione temporale del beneficio ma viene arginata al complessivo periodo del quinquennio, può essere operata anche per le misure previste dall’art. 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, (assunzioni a tempo indeterminato in società miste dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili) e dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (assunzioni a tempo indeterminato attraverso l’affidamento a terzi dei soggetti impegnati in lavori socialmente), in relazione al riferimento operato dalle predette disposizioni. Pertanto, gli enti interessati potranno inoltrare richiesta di autorizzazione alla modifica della natura dei contratti già oggetto di precedente finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V "LSU e Workfare", Via Imperatore Federico, n. 52 - 90143 - Palermo, che dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La richiesta deve essere corredata di atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente: a) l’autorizzazione a richiedere modifica della natura dei contratti già oggetto di precedente finanziamento; b) la modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nel rispetto delle procedure impartite; c) attestazione di avere acquisito, preventivamente, la disponibilità del lavoratore già contrattualizzato, ovvero individuato, ovvero individuabile con le procedure di selezione in corso; d) l’elenco nominativo dei lavoratori da assumere con l’indicazione della categoria di appartenenza e della tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare, se è a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time. Se la selezione non è stata operata specificare soltanto la tipologia del rapporto di lavoro; e) dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a € 671,39; f) le procedure selettive dei lavoratori. In caso di procedure selettive già bandite, la modifica della tipologia contrattuale non potrà dare luogo all’adozione di nuovi criteri o diversi criteri, ma vanno, comunque, rispettati i criteri di cui alla circolare 30 settembre 2002, n. 20. 3. Fondo unico per il finanziamento della fuoriuscita dal bacino dei LSU Il comma 5 dell’art. 25 della legge in oggetto ha istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, sia previste dal medesimo articolo 25 sia per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, cioè le assunzioni presso gli enti locali, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo è stata emanata la circolare assessoriale 17 dicembre 2003, n.37, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 56 del 24 dicembre 2003. Gli enti che hanno formulato richiesta in tal senso potranno optare per la misura recata dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ovvero modificare l’istanza richiedendo l’elargizione del contributo di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 4. Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento Al fine di una sollecita applicazione della disposizione normativa in oggetto segnata ed accelerare, conseguentemente, la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, le procedure di finanziamento saranno operate “a sportello”. Pertanto, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza di finanziamento o, in caso di carenze istruttorie, necessarie alla definizione della pratica, dell’avvenuta regolarizzazione della stessa. In ambedue i casi farà fede il timbro d’ingresso dell’Ufficio di Gabinetto. Gli enti interessati, pertanto, potranno presentare le richieste di finanziamento nel corso del 2004 e per le quali sono previsti gli step di seguito riportati. Tali richieste saranno ammesse a finanziamento, a seguito di una istruttoria da parte dell’Ufficio che accerterà il possesso dei requisiti, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In dipendenza di ciò, gli enti interessati potranno inoltrare richiesta di finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V "LSU e Workfare", Via Imperatore Federico, n. 52 - 90143 – Palermo. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima del lunedì successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S., fatte salve le istanze di cui alla circolare assessoriale 17 dicembre 2003, n.37, di cui si è fatto cenno nel precedente punto 3. La richiesta di finanziamento deve essere corredata di atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente: a) l’autorizzazione a richiedere il finanziamento; b) la modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nel rispetto delle procedure impartite; c) l’elenco nominativo dei lavoratori da assumere con l’indicazione della categoria di appartenenza e della tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare, se è a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time. Se la selezione non è stata operata specificare soltanto la tipologia del rapporto di lavoro; d) dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a € 671,39; e) le procedure selettive dei lavoratori, ove la scelta ricomprenda un numero inferiore ai soggetti interessati. Al finanziamento si provvederà attraverso dei piani formulati tenendo conto delle richieste pervenute entro le seguenti date: 30 marzo 2004, 30 giugno 2004, 30 settembre 2004 e 15 novembre 2004. Le richieste pervenute a ciascuna delle predette scadenze, favorevolmente istruite, saranno ammesse a finanziamento in ordine strettamente cronologico. Qualora le richieste dovessero essere maggiori delle disponibilità finanziarie si terrà conto del rapporto proporzionale tra platea provinciale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili e le disponibilità finanziarie. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele Stancanelli) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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