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CIRCOLARE N. 42/2004/AG - GURS n.16 del 09/04/2004
Attività socialmente utili - Regime di sospensione e cancellazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 - Chiarimenti
A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI ED EQUIPARATI
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
e, p.c. alla presidenza della regione - ufficio di gabinetto
ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA PRESIDENZA - UFFICIO DI GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione divisione I, con nota prot. n. 588 del 18 marzo 2004, ha fornito chiarimenti in ordine al regime di sospensione e cancellazione dei lavoratori socialmente utili.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la predetta nota, sottolinea, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 12, del decreto legislativo n. 468/97, in caso di assenza del lavoratore per motivi personali anche se giustificati, è prevista la sospensione dell'assegno. L'ente utilizzatore può concordare con il lavoratore il recupero delle ore non prestate; in tal caso non viene operata la sospensione dell'assegno.
Qualora le assenze siano protratte e ripetute nel tempo, tanto da compromettere i risultati dell'attività, l'art. 8 comma 13, del citato decreto legislativo n. 468/97, stabilisce che è facoltà dell'ente utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Al riguardo si richiama la nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001, divulgata con circolare assessoriale 3 ottobre 2002, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, 18 ottobre 2002, n. 48, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'impiego, divisione II, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito dell'applicazione della normativa vigente (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) in materia di lavori socialmente utili.
Quanto alla compatibilità dell'assegno di utilizzo con altri redditi di lavoro, l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 468/97 specifica che l'assegno è compatibile esclusivamente con redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un tetto massimo di L. 7.200.000 lorde pari ad E 3.718,49 percepite nell'arco temporale di svolgimento del progetto, e con i redditi di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale, fino ad un tetto massimo di L. 600.000 mensili pari ad E 309,87. Il medesimo comma 4 dispone, inoltre, che l'assegno di utilizzo è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a tempo pieno. In questi casi, l'ente utilizzatore può valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività dandone comunicazione all'INPS.
Ovviamente la sospensione o le attività di lavoro autonomo e dipendenti compatibili con l'assegno, non dovranno compromettere il buon andamento dell'attività socialmente utile nella quale il lavoratore è impegnato e non dovranno essere con questa incompatibili.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la predetta nota richiama, inoltre, l'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, il quale dispone che, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, previsto dallo stesso articolo 7, ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono lavoratori socialmente utili rientranti nel regime transitorio, costituisce condizione per l'erogazione del citato contributo l'avvenuta cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili. Tale cancellazione avviene a seguito dell'assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato e dell'assunzione con contratto a tempo determinato o con contratto di fornitura di lavoro temporaneo che abbiano complessivamente durata superiore a 12 mesi.
Gli enti utilizzatori vorranno, pertanto, attenersi alla puntuale applicazione delle suesposte disposizioni dando tempestiva comunicazione all'INPS, alla scrivente agenzia e alla S.C.I.C.A. competente delle sospensioni dalle attività socialmente utili ai fini della sospensione dell'assegno o della cancellazione dalle liste in caso di avviamento al lavoro. Tale comunicazione è assolutamente necessaria al fine di evitare un utilizzo di risorse pubbliche non conforme alla vigente normativa.
Gli ispettorati del lavoro vorranno al riguardo attuare una rigorosa vigilanza sull'attuazione delle richiamate disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione profesionale: LO NIGRO
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