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Circolare

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CIRCOLARE N. 51/AG/2004

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999 n. 68- Assunzioni obbligatorie – Computabilità dei lavoratori socialmente utili “ stabilizzati ”.


- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Ai Datori di lavoro privati - Agli Enti pubblici economici - Alle Cooperative e loro Consorzi e, per conoscenza, - Al Dipartimento regionale lavoro - A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro L O R O S E D I Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del mercato del lavoro – Divisione III, con nota prot. n. 1385/ 01.10.016 dell’ 8/11/2004, rispondendo ad un quesito posto dalla Provincia di Bari – Servizio Politiche attive del Lavoro e Centri Territoriali per l’Impiego - Collocamento Disabili, ha espresso il proprio avviso sulla problematica inerente la computabilità dei lavoratori socialmente utili ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/99, fornendo alcuni chiarimenti in ordine ad alcune affermazioni riportate nella nota n. 246/01.10.016 del 18/02/04 di risposta ad un precedente quesito di pari oggetto della medesima Provincia. Il Ministero del Lavoro, in particolare, nella precitata nota 246, aveva affermato il principio di carattere generale secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce un incremento della base di computo su cui il datore di lavoro deve calcolare la quota di riserva prevista dall’art. 3 della L.68/99. Con la stessa nota veniva, altresì, condiviso l’orientamento già espresso dalla Divisione II della stessa Direzione Generale, secondo il quale “ in base a quanto previsto dall’ art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2000, l’art. 20 comma 4, della legge n. 223/91, che esclude dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, trova applicazione anche in favore dei lavoratori socialmente utili assunti in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo art. 7 del decreto legislativo 81/2000”. Ciò premesso il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1385 dell’ 8 /11/2004, ha ritenuto opportuno al riguardo precisare che, in ordine ai lavoratori socialmente utili assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il legislatore ha inteso, tra l’altro, salvaguardare l’interesse pubblico diretto a garantire l’inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro di quella particolare categoria di lavoratori individuata dal D. Lgs. N. 81/2000, facendo in modo che le assunzioni “coattive” di tali soggetti non costituisse un ulteriore onere rispetto a quello già posto a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio ex lege 68/99. Pertanto al fine di contemperare gli interessi coinvolti, il competente Ministero ritiene che i datori di lavoro di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 81/2000 ( datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi ) possano escludere dalla base di computo, utile per la determinazione dei soggetti potetti da assumere obbligatoriamente, i lavoratori socialmente utili “stabilizzati”, a condizione che gli stessi abbiano maturato dodici mesi di permanenza in progetti di L.S.U. nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 ( art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2000). I datori di lavoro sopraindicati possono, altresì, escludere dalla base di calcolo e computare ai fini dell’assolvimento degli obblighi prescritti dall’art. 3, comma 1, della L. 68/99, i soggetti disabili assunti stabilmente, qualora i medesimi, durante la loro partecipazione a progetti di lavori socialmente utili, risultassero iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi, in sostanza, abbiano il doppio requisito di disoccupati e di soggetti iscritti nelle apposite liste riservate ai disabili. Gli Uffici del lavoro e gli Ispettorati del lavoro del lavoro, ciascuno per le proprie competenze, vorranno, in sede applicativa delle norme recate dalla legge 68/99, attenersi scrupolosamente alle suesposte disposizioni. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro . ILDIRIGENTE GENERALE ( LO NIGRO )


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